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Sentenza

Sentenza n. 4742/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'annullamento a) della nota prot. Interno -OMISSIS- della Prefettura di Napoli, notificata in data -OMISSIS-, avente ad oggetto la informativa alla -OMISSIS- che “sussistono tentativi di infiltrazione mafiosa da parte della criminalità organizzata e tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi, previsti dagli articoli 84 e 91 Codice Antimafia”; b) di ogni altro atto e provvedimento, anche istruttorio, annesso, connesso, presupposto, derivato e/o consequenziale sotteso alla misura in oggetto ivi, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo: b.1) la proposta del -OMISSIS- della Questura di Napoli – Divisione Polizia Anticrimine, acquisita al prot. n. -OMISSIS- della Prefettura di Napoli, di adozione del provvedimento interdittivo antimafia, di contenuto ignoto; b.2) la relazione semestrale D.I.A. -OMISSIS-, anch’essa di contenuto ignoto; b.3) il verbale n. -OMISSIS- del G.I.A., richiamato nel provvedimento interdittivo, anch’esso di contenuto ignoto; b.4) la nota del Nucleo Pref. della Guardia di Finanza n. -OMISSIS-, acquisita dalla Prefettura in data -OMISSIS-, di contenuto ignoto.

Giustizia amministrativa202405492

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: informativa antimafia interdittiva adottata dal Prefetto di Napoli, unitamente agli atti presupposti e istruttori

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa destinataria)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato l’informativa antimafia interdittiva fondata su una pluralità di elementi relativi ai rapporti societari e familiari degli amministratori e dei soci con soggetti ritenuti esponenti della criminalità organizzata, società già interdette, procedimenti penali, condanne per associazione mafiosa, misure di prevenzione patrimoniali e precedenti di dipendenti. Con il primo motivo ha dedotto gravi carenze istruttorie e motivazionali, travisamento dei fatti e violazione del contraddittorio procedimentale, lamentando l’omessa comunicazione prevista dall’art. 92, comma 2-bis, del d.lgs. n. 159/2011. Con il secondo motivo ha dedotto la mancata applicazione delle misure di prevenzione collaborativa previste dagli artt. 92, commi 2-ter e 2-quater, e 94-bis del d.lgs. n. 159/2011. La Prefettura ha sostenuto la legittimità dell’omissione del contraddittorio per esigenze di celerità e per la chiarezza del quadro indiziario, richiamando anche l’art. 21-octies della l. n. 241/1990.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per violazione del contraddittorio procedimentale e ha annullato l’informativa antimafia interdittiva. Dopo la novella del 2021, l’art. 92, comma 2-bis, del d.lgs. n. 159/2011 stabilisce quale regola generale la preventiva comunicazione al soggetto interessato degli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione, con possibilità di presentare osservazioni, documenti e chiedere l’audizione. L’omissione è ammessa soltanto in presenza di particolari esigenze di celerità, o di elementi informativi non rivelabili, che devono essere indicate dall’Amministrazione con motivazione congrua, specifica e concreta. Nel caso esaminato la motivazione prefettizia era stereotipata e si limitava a richiamare l’urgenza di impedire la prosecuzione di attività societarie e il pericolo di infiltrazione mafiosa, senza individuare circostanze specifiche incompatibili con la partecipazione procedimentale. Non è stata ritenuta applicabile la sanatoria prevista dall’art. 21-octies, comma 2, della l. n. 241/1990: l’informativa antimafia non è un provvedimento vincolato e il confronto previsto dall’art. 92, comma 2-bis, non costituisce una mera comunicazione di avvio, ma un effettivo confronto successivo a un’istruttoria in larga parte definita e anteriore alla scelta tra interdittiva e prevenzione collaborativa. L’omessa partecipazione non consentiva inoltre di anticipare in sede giudiziale la valutazione spettante al Prefetto né di escludere che le osservazioni dell’impresa avrebbero potuto incidere sull’esito o sull’applicazione di misure meno afflittive. Le censure sostanziali sono state assorbite, con salvezza del potere dell’Amministrazione di rinnovare la valutazione nel rispetto dell’effetto conformativo della sentenza. Spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011

    Il prefetto, nel caso in cui, sulla base degli esiti delle verifiche disposte ai sensi del comma 2, ritenga sussistenti i presupposti per l'adozione dell'informazione antimafia interdittiva ovvero per procedere all'applicazione delle misure di cui all'articolo 94-bis, e non ricorrano particolari esigenze di celerità del procedimento, ne dà tempestiva comunicazione al soggetto interessato, indicando gli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa.

    La preventiva comunicazione e il contraddittorio sono la regola generale nei procedimenti per informativa antimafia; la deroga richiede particolari esigenze di celerità o ragioni di segretezza, da motivare in modo congruo, specifico e concreto.

  • art. 94-bis, commi 1 e 2, d.lgs. n. 159/2011

    Le misure di prevenzione collaborativa costituiscono strumenti alternativi e meno afflittivi rispetto all’interdittiva e devono essere valutate quando siano sufficienti a perseguire le finalità di prevenzione, secondo gradualità e proporzionalità.

  • art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990

    La sanatoria dei vizi procedimentali non è applicabile all’omissione del contraddittorio previsto dall’art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011, perché l’informativa antimafia non è un provvedimento vincolato e il confronto omesso ha natura sostanziale e valutativa.

  • art. 34, comma 2, c.p.a.

    Il giudice non può sostituirsi all’Amministrazione anticipando la valutazione discrezionale sull’incidenza che le osservazioni dell’interessato avrebbero potuto avere sull’esito del procedimento interdittivo.

  • art. 48, comma 1, lett. a), n. 2), d.l. 6 novembre 2021, n. 152, convertito dalla l. 29 dicembre 2021, n. 233

    Ha sostituito l’art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011, rafforzando le garanzie partecipative nei procedimenti di prevenzione antimafia.

Massime di principio

  • Nei procedimenti finalizzati all’adozione di un’informativa antimafia interdittiva, la preventiva comunicazione al soggetto interessato degli elementi sintomatici dell’infiltrazione e la possibilità di presentare osservazioni, documenti e chiedere l’audizione costituiscono la regola generale ai sensi dell’art. 92, comma 2-bis, del d.lgs. n. 159/2011.
  • La deroga al contraddittorio procedimentale in materia di interdittiva antimafia è ammessa soltanto in presenza di particolari esigenze di celerità o di elementi informativi non rivelabili; tali ragioni devono essere specifiche, concrete e congruamente motivate nel provvedimento, non essendo sufficiente un richiamo generico all’urgenza di prevenire l’infiltrazione mafiosa.
  • L’omessa partecipazione procedimentale non può essere sanata ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, della l. n. 241/1990 quando si tratta di informativa antimafia, poiché il potere prefettizio non è vincolato e non è possibile prevedere giudizialmente quale effetto avrebbero avuto le osservazioni dell’impresa sull’esito della valutazione.
  • Il contraddittorio previsto dall’art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011 svolge una funzione non solo difensiva ma anche istruttoria e proattiva: consente all’impresa di fornire elementi alternativi e all’Amministrazione di valutare, ove sufficienti, misure di prevenzione collaborativa meno afflittive dell’interdittiva, secondo i principi di gradualità e proporzionalità.
  • L’annullamento dell’interdittiva per violazione del contraddittorio non preclude la riedizione del potere prefettizio, che deve svolgersi nel rispetto dell’effetto conformativo della sentenza.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaPartecipazione al procedimentoInvalidità del provvedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
SottomateriePrevenzione collaborativa e aggiornamento
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEffetto conformativo e riedizione del potere

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