Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 07626/2024 del 21/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario confinante)

La controversia

La controversia nasce da opere edilizie realizzate su un immobile confinante, ritenute dall'attrice/ricorrente in violazione delle distanze legali e dello strumento urbanistico, con asserita incorporazione di un muro divisorio comune e richiesta di ripristino. In appello era stata dedotta, in particolare, la presenza di un manufatto (torrino e scala) a distanza di 3,97 metri dal muro divisorio e l'inosservanza della disciplina richiamata dalla normativa regionale rispetto alla distanza prevista dal d.m. n. 1444/1968. Con il ricorso per cassazione sono stati proposti due motivi: (1) nullità della sentenza d'appello per asserita discordanza tra il presidente indicato in epigrafe e il soggetto che ha sottoscritto la decisione; (2) violazione degli artt. 872 e 873 c.c., in relazione alla disciplina delle costruzioni in zona sismica e alle distanze tra edifici, sostenendosi che la sopraelevazione avrebbe inglobato un muro comune, che il torrino preesistente imponesse il rispetto delle distanze per il principio di prevenzione, che la legge regionale non potesse derogare alle distanze del d.m. n. 1444/1968 e che in zona sismica non fosse consentita la costruzione in aderenza o l'innesto sul muro comune senza autonomi accorgimenti strutturali. Si denunciava inoltre un omesso esame della questione antisismica e un vizio di ultrapetizione/violazione dell'art. 112 c.p.c. per mancata individuazione officiosa delle norme applicabili.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, affermando che la corrispondenza tra i soggetti indicati nel provvedimento e i firmatari della sentenza è attestata dalla pubblicazione del cancelliere, con efficacia di atto pubblico, e può essere contestata solo con querela di falso; ha inoltre osservato che la sentenza era comunque sottoscritta e munita di sigle coerenti. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, perché la questione relativa alla normativa antisismica era nuova, non risultando trattata nel giudizio di merito né specificamente dedotta in ricorso, e perché il resto delle censure mirava sostanzialmente a un riesame del merito e dell'accertamento tecnico già compiuto, in particolare sulla qualificazione dell'opera come sopraelevazione sul muro di confine ex art. 885 c.c. La Corte ha quindi rigettato il ricorso, condannando la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, distratte in favore del difensore dichiaratosi anticipatario, e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 158 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo per denunciare una pretesa nullità della sentenza, ma la Corte ha ritenuto la censura inammissibile.

  • art. 161, comma 1, c.p.c.

    Invocato per sostenere la nullità del provvedimento per vizi della sottoscrizione/identità del firmatario; la Corte ha escluso la rilevanza della doglianza senza querela di falso.

  • art. 161, comma 2, c.p.c.

    Richiamato dalla Corte per precisare che la sentenza è nulla quando manca la sottoscrizione del giudice, ipotesi non ricorrente nel caso di specie.

  • art. 872 c.c.

    Denunciato come violato in relazione alle distanze edilizie; la Corte non entra nel merito per l'inammissibilità del motivo.

  • art. 873 c.c.

    Denunciato come violato in relazione alle distanze tra costruzioni; doglianza ritenuta inammissibile per nuova prospettazione e richiesta di riesame del merito.

  • art. 885 c.c.

    La Corte richiama la qualificazione del manufatto come sopraelevazione del muro di confine ai sensi di questa disposizione, condividendo l'accertamento tecnico svolto nei gradi di merito.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per sostenere che la Corte territoriale avrebbe dovuto individuare d'ufficio la disciplina antisismica; la censura è stata ritenuta infondata/inammissibile nel complesso.

  • d.m. n. 1444/1968

    Richiamato dal ricorrente quale parametro delle distanze da osservare; la Corte non ne affronta nel merito l'applicazione per l'inammissibilità del motivo.

  • l. n. 64/1974

    Richiamata dal ricorrente per sostenere la disciplina antisismica applicabile alla zona; la Corte esclude l'esame della questione perché nuova e bisognosa di accertamenti in fatto.

  • l. regionale n. 1/2011

    Menionata quale base normativa dell'edificazione contestata e come fonte che richiamerebbe la disciplina delle distanze del d.m. n. 1444/1968.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dichiarare i presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    Richiamato come norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 D.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • La corrispondenza tra i giudici indicati nel provvedimento e i soggetti che lo hanno sottoscritto, risultando attestata dalla pubblicazione del cancelliere con efficacia di atto pubblico, non può essere contestata con mero rilievo documentale, ma solo mediante querela di falso.
  • La nullità della sentenza per difetto di sottoscrizione è configurabile solo quando la sottoscrizione manchi del tutto; se la firma esiste, la censura che contesti l'identità del firmatario richiede strumenti processuali propri della querela di falso.
  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che introducano per la prima volta questioni di fatto o di diritto non trattate nei gradi di merito, specialmente quando la loro soluzione presupponga accertamenti istruttori riservati al giudice di merito.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per sollecitare un riesame del merito o della valutazione tecnica compiuta dal giudice di appello e dal consulente tecnico, salvo specifiche violazioni di legge puntualmente dedotte.
  • Quando il giudice di merito abbia qualificato l'opera come sopraelevazione o intervento sul muro di confine sulla base di accertamento tecnico non specificamente censurato, la diversa ricostruzione fattuale proposta in cassazione è inammissibile come tentativo di rivalutazione del fatto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProprietàCompravendita immobiliareVizi dell'immobileConformità urbanistica e catastale
RamiProcesso civileDiritti realiImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.