Sentenza n. 8059/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della determinazione della Regione Lazio 16 agosto 2023, n. G11211, recante “C.S.A. s.r.l. – impianto polifunzionale per il trattamento e lo stoccaggio di rifiuti pericolosi e non, localizzato nel Comune di Castelforte (LT) in località Viaro – Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla Determinazione G08506 del 26/7/2016 e s.m.i. Riesame con modifiche dell'AIA ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs n. 152/2006”, nonché ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorché ignoto e, in particolare, di ogni atto lesivo indicato nel prosieguo del presente ricorso, ivi inclusa la Determinazione della Regione Lazio 28 giugno 2023, n. G08977, recante “C.S.A. s.r.l. – Impianto polifunzionale per il trattamento e lo stoccaggio di rifiuti pericolosi e non, localizzato nel Comune di Castelforte (LT) in località Viaro – Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla Determinazione G08506 del 26/7/2016 e s.m.i. Procedimento di riesame AIA ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. n. 152/2006. Determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14-quater, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241”; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da R.I.D.A. AMBIENTE S.R.L. il 4/4/2025: per la declaratoria di nullità e/o l’annullamento della Deliberazione della Giunta della Regione Lazio 23 gennaio 2025, n. 31, recante “Deliberazioni Arera nn. 363/2021/R/rif, 7/2024/R/rif e 72/2024/R/rif. - Approvazione del documento recante "Individuazione degli Impianti Minimi", nonché di ogni atto lesivo indicato nel prosieguo del presente ricorso, ivi inclusa, ove occorra, la nota della Regione Lazio prot. 1339982 del 30.10.2024, conosciuta dalla ricorrente in data 28.01.2025, e di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorché ignoto e, in particolare, ove occorra, in parte qua e nei limiti dell’interesse, la nota regionale di accompagnamento e notifica della Deliberazione della Giunta della Regione Lazio 23 gennaio 2025, n. 31 prot. 0108959 del 29/01/2025, comunicata via pec in pari data; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da R.I.D.A. AMBIENTE S.R.L. il 25/9/2025: della deliberazione della Giunta regionale n. 402 del 30 maggio 2025, recante “D.G.R. n. 31/2025 - Deliberazioni Arera nn. 363/2021/R/rif, 7/2024/R/rif e 72/2024/R/rif. - Approvazione del documento recante Individuazione degli Impianti Minimi. Aggiornamento”, nonché di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorché ignoto e, in particolare, ove occorra, in parte qua e nei limiti dell’interesse, la nota regionale di accompagnamento e notifica della Deliberazione impugnata, prot. 656536 del 23/06/2025, comunicata via pec in pari data (doc. 22).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazioni regionali relative al riesame con modifiche dell'AIA dell'impianto di trattamento e stoccaggio rifiuti gestito da altra società, nonché deliberazioni regionali sull'individuazione degli impianti minimi
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato la determinazione regionale del 16 agosto 2023, relativa al riesame con modifiche dell'Autorizzazione Integrata Ambientale dell'impianto gestito da altra società nel Comune di Castelforte, nonché la precedente determinazione di conclusione della conferenza di servizi. Con motivi aggiunti ha contestato anche la deliberazione della Giunta regionale del 23 gennaio 2025 sull'individuazione degli impianti minimi e la successiva deliberazione del 30 maggio 2025 di aggiornamento. Il TAR, rilevata d'ufficio la questione all'udienza pubblica e sentite le parti, ha esaminato preliminarmente la competenza territoriale, osservando che gli impianti delle parti sono posti a servizio dell'ATO di Latina e che gli atti impugnati producono effetti esclusivamente in quel territorio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del TAR Lazio, sede di Latina. Ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 15 c.p.a., la competenza spettasse inderogabilmente alla sede di Latina, poiché l'impianto interessato e gli effetti degli atti contestati sono circoscritti al territorio dell'ATO di Latina. Il Collegio ha inoltre precisato che, quando la questione di incompetenza territoriale viene decisa all'esito del giudizio di merito in udienza pubblica, la pronuncia deve assumere la forma della sentenza e non dell'ordinanza; l'ordinanza è prevista nei casi di decisione sulla domanda cautelare o nella camera di consiglio fissata per la decisione immediata sulla competenza. La parte ricorrente può riassumere il giudizio davanti al TAR Lazio, sede di Latina, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, secondo quanto indicato in applicazione dell'art. 15, comma 4, c.p.a. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 15 c.p.a.
La parte ricorrente potrà riassumere la causa nel termine perentorio di giorni trenta dalla comunicazione della presente sentenza.
La competenza territoriale inderogabile appartiene al TAR Lazio, sede di Latina, quando gli effetti degli atti impugnati sono esclusivamente riferibili al territorio dell'ATO di Latina. La pronuncia di incompetenza resa all'esito dell'udienza pubblica di merito assume la forma della sentenza; il processo può essere riassunto davanti al giudice indicato nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione.
art. 15, comma 4, c.p.a.
dinanzi al quale il processo potrà essere riassunto, secondo le prescrizioni di cui all'art. 15, comma 4, c.p.a.
La sentenza che dichiara l'incompetenza individua il giudice territorialmente competente e consente la riassunzione del processo davanti a quest'ultimo nel termine previsto.
art. 1, lett. b), d.lgs. 14 settembre 2012, n. 160
La modifica dell'art. 15 c.p.a. è valorizzata per distinguere i casi in cui la pronuncia di incompetenza assume la forma dell'ordinanza da quelli, come la decisione resa all'esito del giudizio di merito in udienza pubblica, in cui deve essere adottata con sentenza.
Massime di principio
- Quando un atto amministrativo produce effetti esclusivamente nell'ambito territoriale di una determinata provincia o ATO, la competenza territoriale inderogabile spetta alla sede territoriale del TAR individuata per quel territorio, anche se l'atto è stato adottato dall'amministrazione regionale con sede altrove.
- La questione di incompetenza territoriale decisa all'esito del giudizio di merito in udienza pubblica deve essere definita con sentenza, mentre l'ordinanza è prevista per la decisione sulla domanda cautelare o per la decisione immediata sulla competenza in camera di consiglio.
- La sentenza che dichiara l'incompetenza territoriale deve indicare il giudice competente davanti al quale il processo può essere riassunto entro il termine perentorio previsto dall'art. 15, comma 4, c.p.a.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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