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Ordinanza

Ordinanza n. 350/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 7365/2025.

Giustizia amministrativa202503867

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sez. III, n. 7365/2025

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L'appellante ha impugnato la sentenza del TAR Lazio n. 7365/2025 e ha notificato l'atto di appello ai controinteressati non costituiti mediante posta elettronica certificata. Il Consiglio di Stato ha rilevato che le notificazioni non rispettavano i requisiti previsti dall'art. 3-bis della l. n. 53/1994: mancava la relata di notifica, non risultava che l'indirizzo PEC di destinazione fosse tratto da pubblici registri e l'oggetto della PEC non era formulato correttamente.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha ritenuto nulle le notificazioni effettuate ai controinteressati, anche se gli indirizzi PEC potevano essere riconducibili ai destinatari, poiché non conformi ai requisiti di legge. Ha quindi disposto il rinnovo della notificazione dell'atto di appello ai controinteressati non costituiti, ponendo l'adempimento a carico dell'appellante entro il 15 marzo 2026. Ogni valutazione sull'integrità del contraddittorio nel giudizio di primo grado è stata espressamente riservata. La causa proseguirà con la fissazione dell'udienza di merito.

Norme richiamate

  • art. 3-bis l. n. 53/1994

    La notificazione a mezzo PEC deve rispettare i requisiti formali e sostanziali previsti dalla disposizione, tra cui l'utilizzo di un indirizzo PEC risultante da pubblici registri, l'indicazione nell'oggetto della formula prescritta e l'allegazione della relata di notifica; la loro inosservanza determina la nullità della notificazione.

Massime di principio

  • La notificazione dell'atto di appello a mezzo PEC è nulla quando non risultano rispettati i requisiti previsti dall'art. 3-bis della l. n. 53/1994, anche se l'indirizzo PEC utilizzato è comunque riconducibile al destinatario.
  • La nullità della notificazione dell'appello ai controinteressati non costituiti impone al giudice amministrativo di disporne il rinnovo, assegnando all'appellante un termine perentorio o comunque specificamente indicato nel dispositivo, prima di procedere alla decisione nel merito.

Come è indicizzato

MaterieTermini e notificazione del ricorsoIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela del terzo

Testo integrale

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