Cassazione Civile, Sentenza n. 27688/2021 del 12/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Esecuzione forzata promossa dalla Cartiera di Bosco Marengo S.p.a. intimando precetto per €2.504,02; la Cima Paper S.r.l. ha proposto opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. chiedendo la condanna per crediti risultanti da fatture non saldate. In primo grado il Tribunale di Alessandria ha compensato i crediti per spese di lite con quelli fatturati da Cima e ha condannato la Cartiera al pagamento di €139.843,52. La Cartiera ha proposto appello principale; Cima appello incidentale; la Corte d'Appello di Torino ha rigettato l'appello principale e, accogliendo quello incidentale, ha riconosciuto gli interessi ai sensi del d.lgs. n. 231/2002. La Cartiera ha poi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi impugnando la decisione di merito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Cartiera. I magistrati hanno ritenuto infondato il primo motivo (sull'ambito della connessione e sulla natura della domanda di Cima nell'opposizione all'esecuzione), inammissibili o infondati il secondo e il terzo (censure di merito e doglianze sull'onere della prova e sulla valutazione delle prove) e il quarto (mancanza di specificità in ordine all'applicazione del d.lgs. n. 231/2002). La Cassazione ha confermato la possibilità per l'opponente in sede di opposizione all'esecuzione di dedurre e ottenere la compensazione di crediti preesistenti fondati su fatture e ha ribadito i limiti del sindacato in sede di legittimità sulla valutazione del fatto. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite (liquidate in €7.200,00 oltre €200,00 per esborsi e spese forfetarie, oltre CA e IVA ove dovuti) e gli è stato dato atto della sussistenza dell'ulteriore contributo unificato ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater, se dovuto.
Norme richiamate
art. 615 cod. proc. civ.
Norma che disciplina l'opposizione all'esecuzione: la Corte conferma che l'opponente, in senso sostanziale attore, può dedurre crediti preesistenti e ottenere la loro valutazione e compensazione nell'ambito del giudizio di opposizione.
art. 36 cod. proc. civ.
Richiamato in relazione alla competenza per valore: la Corte osserva che la mera eccezione difensiva nell'opposizione non sposta la competenza 'ratione valoris' salvo che si configuri tecnicamente come domanda riconvenzionale.
art. 40 cod. proc. civ.
Citato in rapporto alle questioni di connessione; la Corte rileva che l'interpretazione proposta dal ricorrente in relazione agli artt. 36 e 40 è errata e non preclude la valutazione di crediti collegati nel giudizio di opposizione.
art. 1218 cod. civ.
Richiamato nel motivo relativo alla risoluzione del contratto di agenzia; la Corte non ha ritenuto comunque fondata la censura in cassazione (motivo dichiarato inammissibile o non provato).
art. 1256 cod. civ.
Riferito alla risoluzione per inadempimento: la Corte ha considerato la censura di merito inammissibile e non ha ritenuto di poter rivedere la valutazione fattuale compiuta dal giudice di merito.
art. 2697 cod. civ.
Norma sull'onere della prova: la Corte distingue i casi in cui la violazione dell'art. 2697 è deducibile in cassazione (errata attribuzione dell'onere della prova) dalla semplice contestazione dell'apprezzamento delle prove, quest'ultima inammissibile in sede di legittimità.
artt. 113 e 115 cod. proc. civ.
Richiamati in relazione ai vizi di motivazione e all'uso del notorio; la Corte ricorda che non basta contestare la valutazione delle prove: occorre dimostrare che il giudice abbia violato le regole di cui agli artt. 113 e 115 (ad es. aver giudicato su prove non introdotte o esplicitamente rifiutare norme probatorie).
d.lgs. n. 231 del 09/10/2002
Riferito al riconoscimento degli interessi: la Corte territoriale aveva applicato tale decreto per il calcolo degli interessi; la Cassazione ha ritenuto inammissibile la censura sulla sua applicazione per difetto di specificità nel ricorso di legittimità.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
Richiamato in ordine all'obbligo processuale del versamento del contributo unificato: la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello del ricorso.
Massime di principio
- Nell'opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.) l'opponente può agire sostanzialmente come attore e dedurre crediti preesistenti fondati su documentazione (ad es. fatture), chiedendone la liquidazione o la compensazione nel giudizio di opposizione.
- La distinzione tra domanda riconvenzionale tecnica e semplice eccezione difensiva è rilevante per la competenza 'ratione valoris': solo una vera domanda riconvenzionale può spostare la competenza del giudice.
- In cassazione il sindacato sulla valutazione delle prove è molto limitato: non è consentito riesaminare i fatti; va dedotta specificamente la violazione delle regole sull'onere della prova (art. 2697 c.c.) se si vuole che il motivo sia esaminato sotto il profilo di diritto.
- Le censure generiche che invocano la 'erronea valutazione delle prove' o la mancata applicazione dell'art. 115 c.p.c. sono inammissibili: bisogna indicare quali prove non sono state considerate o come la regola sia stata contraddetta.
- Chi impugna decisioni che applicano disposizioni speciali sul calcolo degli interessi (es. d.lgs. n. 231/2002) deve articolare con precisione i profili di illegittimità e gli errori di diritto, altrimenti la censura sarà dichiarata non specifica.
- Le spese di lite seguono la soccombenza e possono essere liquidate in favore della parte resistente; inoltre, in sede di legittimità va considerato l'eventuale obbligo di versamento di contributi unificati aggiuntivi previsto dalla normativa sul processo civile.
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