Cassazione Civile, Ordinanza n. 00641/2026 del 12/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
Un proprietario di alcuni appezzamenti di terreno, rimasti esclusi da un precedente atto di compravendita, ha convenuto in giudizio la società acquirente del compendio, la società utilizzatrice in leasing e la provincia competente per ottenere l'accertamento della proprietà di specifiche porzioni di fondo, il loro rilascio e il risarcimento dei danni. Secondo l'attore, tali porzioni erano state occupate in modo illegittimo e senza titolo a partire dal 2009 nel corso di lavori per la realizzazione di un complesso turistico e, per una parte minima, erano state poi consegnate provvisoriamente alla provincia per l'apertura di un tratto rettilineo di strada provinciale. Le controparti hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sostenendo che i terreni fossero compresi in una procedura espropriativa avviata negli anni Settanta e che, in ogni caso, le aree fossero state acquisite al patrimonio indisponibile pubblico. Il tribunale ha accolto la domanda; la corte d'appello, invece, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, che le aree litigiose non erano comprese nei provvedimenti ablatori originari, che la loro occupazione era stata un mero fatto materiale privo di potere amministrativo e che rilevavano giudicati precedenti favorevoli in sede possessoria e amministrativa; con il secondo motivo ha lamentato la erronea condanna alle spese nei confronti della provincia, rimasta contumace in primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, assorbendo il secondo, ha cassato la sentenza d'appello e ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario. Ha quindi rinviato la causa alla stessa corte d'appello in diversa composizione per il riesame del merito e la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto che le porzioni di terreno oggetto di lite fossero estranee sin dall'origine alla dichiarazione di pubblica utilità del 1977 e che, pertanto, l'occupazione e la trasformazione fossero riconducibili a un comportamento di mero fatto, in carenza assoluta di potere, qualificabile come occupazione usurpativa e devoluta alla giurisdizione ordinaria.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 1 c.p.c.
È stato invocato per censurare la statuizione sulla giurisdizione.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È stato invocato per denunciare la violazione dell'art. 91 c.p.c. sulle spese.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
È stato richiamato dal ricorrente per dedurre l'omesso esame di fatti decisivi.
art. 91 c.p.c.
Richiamato in relazione alla condanna alle spese; la censura è rimasta assorbita.
art. 382, comma 1, c.p.c.
La Corte ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario in sede di cassazione con rinvio.
art. 386 c.p.c.
La giurisdizione va apprezzata in base ai fatti come emergono dalla domanda e dalla sua eventuale precisazione, non dagli esiti istruttori successivi.
art. 133, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 104/2010
La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sussiste solo quando la condotta lesiva sia conseguenza diretta di un assetto di interessi conformato da un provvedimento ablativo espressione di potere amministrativo esistente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha escluso i presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Ai fini del riparto di giurisdizione, occorre guardare al petitum sostanziale e alla causa petendi, desumendoli dai fatti allegati in domanda; la successiva istruttoria non può trasformare la giurisdizione in base all'esito della lite.
- Nelle controversie relative a espropriazione per pubblica utilità, la giurisdizione amministrativa richiede che la lesione derivi da un esercizio, sia pure illegittimo, di un potere ablatorio esistente e riferibile al bene considerato; se il bene è fin dall'origine estraneo al procedimento, la condotta è mero fatto e la giurisdizione appartiene al giudice ordinario.
- Quando l'opera pubblica sia stata realizzata su un terreno diverso o più esteso rispetto a quello effettivamente colpito dai provvedimenti amministrativi, l'occupazione e trasformazione del bene integrano occupazione usurpativa e danno da illecito permanente, devoluti alla giurisdizione ordinaria.
- La prova dell'inclusione del bene nel procedimento espropriativo non può fondarsi su riferimenti generici o indiretti al piano particellare, quando altri elementi fattuali e giudicati pregressi depongano per l'estraneità originaria delle aree alla procedura.
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