Cassazione Penale, Sentenza n. 1197/2024 del 10/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione deduceva un unico motivo: vizio di motivazione apparente per la presunta inintellegibilità del testo manoscritto del provvedimento del Giudice per le indagini preliminari, con conseguente violazione del diritto di difesa. La controversia riguarda il rigetto dell'istanza di revoca della custodia cautelare in carcere emessa il 02/05/2018 nei confronti del ricorrente per reati previsti dagli artt. 73 e 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309; l'ordinanza impugnata aveva già rigettato l'appello cautelare evidenziando l'assenza di elementi di novità utili alla revoca della misura e motivando la permanenza delle esigenze cautelari.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato: la Corte ha ritenuto che l'ordinanza impugnata avesse fornito specifica e adeguata motivazione escludendo la pretesa inintellegibilità del provvedimento del GIP e rilevando l'assenza di nuovi elementi tali da giustificare la revoca della custodia cautelare. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (Testo unico stupefacenti) - art. 73
I fatti di cui all'art. 73 costituiscono la base dei provvedimenti cautelari contestati; la presenza di tali contestazioni è parte del quadro fattuale che giustifica la misura cautelare, come valutato dal giudice
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (Testo unico stupefacenti) - art. 74
L'aggravante/parte normativa richiamata contribuisce alla gravità degli addebiti; il richiamo a questa norma contestualizza la misura cautelare nel quadro delle accuse a carico del ricorrente
Codice di procedura penale - art. 310
L'art. 310 riguarda l'appello avverso i provvedimenti del giudice per le indagini preliminari; il ricorrente aveva già proposto appello ai sensi di tale norma, e la Corte ha considerato che l'appello e l'ordinanza avevano correttamente valutato le questioni di merito
Norme procedurali sulla inammissibilità e condanna alle spese
La Corte ha applicato i criteri di ammissibilità del ricorso e, ritenendolo manifestamente infondato, ha pronunciato la declaratoria di inammissibilità e la condanna alle spese processuali e alla somma a favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- La sola affermazione della presunta inintellegibilità di un provvedimento non è sufficiente: bisogna dimostrare concretamente come l'illeggibilità abbia pregiudicato il diritto di difesa o indicare elementi oggettivi che ne impediscano la comprensione
- Se il provvedimento impugnato contiene una motivazione specifica che risponde alla censura, il ricorso per cassazione può essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza
- Per ottenere la revoca di una misura cautelare è necessario apportare elementi nuovi o apprezzabili cambiamenti di fatto o di diritto rispetto a quanto già valutato dal giudice; la mera contestazione formale non basta
- Prima di proporre ricorso è consigliabile chiedere chiarimenti, trascrizioni o integrazioni documentali qualora si ritenga un atto manoscritto illeggibile, e documentare l'effettivo pregiudizio alla difesa
- Le impugnazioni manifestamente infondate possono comportare non solo la condanna alle spese processuali, ma anche somme a titolo di ammenda a favore della Cassa delle ammende; valutare il rapporto costi/benefici prima di ricorrere
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