Cassazione Civile, Sentenza n. 26358/2020 del 19/11/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Richiesta di liquidazione del compenso e rimborso delle spese per l'attività di consulenza tecnica d'ufficio; il giudice di merito aveva riconosciuto solo le spese e aveva negato il compenso perché il consulente era stato rimosso dall'incarico per ricusazione, ritenendo la questione della legittimità della ricusazione non ricompresa nell'ambito del procedimento speciale di liquidazione ex art. 170 dPR 115/02. Il ricorrente ha impugnato tale decisione in Cassazione con due motivi: (1) violazione delle norme relative all'ambito di cognizione del giudice dell'opposizione ex art. 170 dPR 115/02 e degli artt. 192 e 196 c.p.c., sostenendo che la regolarità della ricusazione adottata dopo l'avvio dell'attività era rilevante ai fini della liquidazione; (2) violazione dell'art. 56 comma 3 dPR 115/02 in relazione agli artt. 192 e 196 c.p.c., per il rigetto del rimborso degli esborsi sostenuti per noleggi autorizzati al collaboratore
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, cassando l'ordinanza del Tribunale di Bergamo e rinviando la causa a detto Tribunale, in persona di altro magistrato, per un nuovo esame della richiesta di pagamento del compenso relativo all'attività concretamente svolta e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto che il giudice del procedimento speciale di liquidazione deve poter esaminare la questione circa la regolarità formale della ricusazione intervenuta dopo l'inizio dell'attività peritale e, se occorre, qualificare tale provvedimento come rimessione nel quadro dell'art. 196 c.p.c., senza che ne derivi automaticamente la nullità dell'opera prestata; ha inoltre ritenuto fondata la censura relativa al mancato riconoscimento del rimborso degli esborsi autorizzati
Norme richiamate
d.P.R. 115/2002
Regolamenta il procedimento speciale di liquidazione del compenso del consulente tecnico. La Corte ha ritenuto che il giudice adito ai sensi del procedimento speciale (art. 170 d.P.R. 115/2002) possa esaminare la questione della ricusazione tardiva nella misura in cui incide sul diritto alla liquidazione del compenso; citati specificamente artt. 51, 52, 53 e art. 56 comma 3
art. 170 d.P.R. 115/2002
Individua la competenza del procedimento speciale di liquidazione del compenso del consulente. La Corte ha affermato che l'ambito di cognizione comprende la valutazione della regolarità del provvedimento di rimozione/ricusazione adottato dopo l'inizio dell'attività, nella misura in cui ciò incide sul diritto al compenso
art. 56 comma 3 d.P.R. 115/2002
Norma richiamata in relazione al diritto al rimborso degli esborsi; la Corte ha ritenuto che il giudice del procedimento speciale debba valutare anche il rimborso delle spese effettivamente autorizzate e sostenute per l'espletamento dell'opera
art. 192 cod. proc. civ.
Stabilisce il termine per proporre la ricusazione del consulente, che normalmente impedisce l'esecuzione dell'incarico se proposta nei termini. La Corte ha ricordato che la ricusazione tempestiva comporta l'impossibilità fattuale di eseguire il compito, mentre la ricusazione tardiva non produce automaticamente la nullità dell'opera eseguita
art. 196 cod. proc. civ.
Disciplina la sostituzione del consulente; la Corte ha ritenuto che, quando la ricusazione è proposta tardivamente e il consulente ha già svolto attività, il provvedimento di rimozione debba essere, ai fini della liquidazione, correttamente inquadrato nel modello di cui all'art. 196, senza implicare la nullità dell'opera
art. 2237 comma 1 cod. civ.
Riferimento alla disciplina contrattuale della richiesta di compenso per l'opera svolta; la Corte usa questo principio per sostenere che il consulente può comunque ottenere il compenso per l'opera effettivamente prestata
d.P.R. 150/2011 art. 15
Individua il procedimento speciale di liquidazione del compenso (richiamato come cornice procedurale); la Corte conferma che il giudice del procedimento speciale può esaminare questioni attinenti alla regolarità della rimozione/ricusazione tardiva al fine di liquidare il compenso
art. 385 comma 3 cod. proc. civ.
Norma richiamata in relazione alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità; la Corte dispone che il giudice del rinvio provvederà a regolare le spese del presente giudizio
Massime di principio
- Se la ricusazione del consulente è proposta dopo che questi ha già iniziato l'attività, tale provvedimento non determina automaticamente la nullità dell'opera prestata; il giudice del procedimento speciale di liquidazione può e deve valutare la legittimità della ricusazione nella sua incidenza sul diritto al compenso
- Quando la rimozione avviene oltre il termine di cui all'art. 192 c.p.c., è corretto inquadrare giuridicamente il provvedimento come sostituzione ai sensi dell'art. 196 c.p.c. ai fini della liquidazione, evitando effetti nullificanti sull'opera prestata
- Il consulente che abbia svolto attività concretamente utile può ottenere la liquidazione del compenso per quanto effettivamente eseguito; in alternativa può agire in sede ordinaria contro le parti che hanno beneficiato dell'opera per ottenere il compenso
- Le spese e gli esborsi autorizzati per l'espletamento dell'incarico (anche relativi a collaboratori) devono essere valutati e, ove dovuti, liquidati a parte, salvo che l'attività sia stata formalmente dichiarata nulla
- Per evitare duplicazione di procedure, il giudice del procedimento speciale dovrebbe dirimere preliminarmente le questioni attinenti alla rimozione/ricusazione tardiva nella misura in cui incidono sulla liquidazione del compenso, lasciando impregiudicato l'andamento della causa principale
- In caso di rinvio dopo cassazione, il nuovo esame deve essere svolto da diverso magistrato con specifica valutazione della qualificazione giuridica del provvedimento di ricusazione e della misura del compenso e dei rimborsi spettanti
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