Parere n. 1564/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario proposto dalle signore Antonia Basileo e Rosanna Basileo contro il Comune di Asti per l’annullamento: - dell’ordinanza n. 183 in data 27 febbraio 2025 adottata dal Dirigente del Settore Urbanistica del Comune di Asti, successivamente notificata, con la quale è stato loro ingiunto di pagare la somma di euro 42.730,79 (quarantaduemilasettecentotrenta/79) a titolo di rimborso somme all’amministrazione comunale a titolo di esecuzione d’ufficio della demolizione dell’opera abusivamente realizzata dalla de cuius Barbazita Addolorata; - nonché degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del procedimento e per ogni ulteriore consequenziale statuizione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione dell’ordinanza del Comune di Asti che ingiunge il pagamento di euro 42.730,79 per il rimborso dei costi sostenuti per la demolizione d’ufficio di un’opera edilizia abusiva.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Le ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza n. 183 del 27 febbraio 2025 del Comune di Asti, deducendo: violazione dell’art. 480 c.c. e vizi di eccesso di potere, travisamento dei fatti, erronea valutazione dei presupposti, carenza di istruttoria e motivazione, contraddittorietà, illogicità e sviamento; violazione dell’art. 31, commi 4-bis e 4-ter, del d.P.R. n. 380/2001, dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e dei principi di ragionevolezza e proporzionalità; violazione del contraddittorio e del diritto di difesa per l’omessa indicazione dell’autore della segnalazione dell’abuso edilizio. Nel corso del procedimento il Comune di Asti ha proposto opposizione ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale. La questione esaminata dalla Sezione riguarda quindi esclusivamente gli effetti processuali dell’opposizione sull’ulteriore trattazione del ricorso straordinario.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto rituale e tempestiva l’opposizione proposta dal Comune di Asti il 29 agosto 2025. Poiché il ricorso straordinario è un rimedio alternativo alla tutela giurisdizionale e la sua utilizzazione presuppone la concorde volontà delle parti, l’opposizione determina la trasposizione della controversia davanti al giudice amministrativo e rende improcedibile il ricorso straordinario. La Sezione non ha esaminato i tre motivi di merito dedotti dalle ricorrenti.
Osservazioni
Opposizione e trasposizione in sede giurisdizionale
L’opposizione del Comune di Asti, depositata il 29 agosto 2025, è stata ritenuta rituale e tempestiva ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971. Essa comporta la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale e l’improcedibilità del ricorso straordinario.
Motivi di merito
I motivi relativi alla successione, alla legittimità dell’ordinanza di rimborso dei costi di demolizione, alla proporzionalità, alla motivazione e al contraddittorio non sono stati esaminati a causa dell’improcedibilità per trasposizione.
Norme richiamate
art. 10 d.P.R. n. 1199/1971
opposizione al ricorso straordinario e richiesta di trasposizione in sede giurisdizionale
L’opposizione rituale e tempestiva di una parte impedisce la prosecuzione del ricorso straordinario e determina la trasposizione della controversia davanti al giudice amministrativo.
art. 480 c.c.
Richiamato dalle ricorrenti come parametro di legittimità dell’ordinanza impugnata; la relativa censura non è stata esaminata.
art. 31, commi 4-bis e 4-ter, d.P.R. n. 380/2001
Richiamato dalle ricorrenti in relazione all’ordine demolitorio e al rimborso delle spese di esecuzione d’ufficio; la relativa censura non è stata esaminata.
art. 3 legge n. 241/1990
Richiamato dalle ricorrenti in tema di obbligo di motivazione; la relativa censura non è stata esaminata.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario, l’opposizione rituale e tempestiva proposta da una parte ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 determina la trasposizione della controversia in sede giurisdizionale e rende improcedibile il ricorso straordinario.
- Il ricorso straordinario, in quanto rimedio alternativo alla tutela giurisdizionale, presuppone la concorde volontà delle parti di definire la controversia mediante tale strumento; tale presupposto viene meno quando una parte esercita il diritto di opposizione e chiede la trasposizione davanti al giudice amministrativo.
Impugnazione dell’ordinanza di rimborso delle spese di demolizione
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da due eredi contro il Comune di Asti per l’annullamento dell’ordinanza n. 183 del 27 febbraio 2025. L’ordinanza ingiungeva il pagamento di euro 42.730,79 quale rimborso delle somme sostenute dall’amministrazione comunale per l’esecuzione d’ufficio della demolizione di un’opera edilizia abusiva realizzata dalla dante causa delle ricorrenti.
Motivi dedotti dalle ricorrenti
Le ricorrenti avevano contestato l’atto sotto diversi profili:
- violazione dell’art. 480 c.c. e vizi di eccesso di potere, travisamento dei fatti, erronea valutazione dei presupposti, carenza o insufficienza di istruttoria e motivazione, contraddittorietà, illogicità e sviamento;
- violazione dell’art. 31, commi 4-bis e 4-ter, del d.P.R. n. 380/2001, dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e dei principi di ragionevolezza e proporzionalità;
- violazione del contraddittorio e del diritto di difesa per l’omessa indicazione del soggetto autore della segnalazione dell’abuso edilizio.
Opposizione del Comune e trasposizione
Nel corso dell’istruttoria il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha comunicato che il Comune di Asti aveva notificato alle altre parti, il 29 agosto 2025, un atto di opposizione al ricorso straordinario ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo la trasposizione della controversia in sede giurisdizionale.
Valutazione del Consiglio di Stato
La Sezione ha verificato che l’atto di opposizione risultava effettivamente depositato e lo ha ritenuto rituale e tempestivo. Ha quindi applicato la disciplina dell’opposizione al ricorso straordinario, rilevando che tale istituto consente a ciascuna parte di adire il giudice precostituito per legge.
Secondo il parere, il ricorso straordinario è un rimedio alternativo a quello giurisdizionale e presuppone la concorde volontà delle parti di avvalersene. L’opposizione di una parte fa venir meno tale presupposto e comporta la trasposizione della controversia davanti al giudice amministrativo. La Sezione richiama, sul punto, Cons. Stato, sez. III, 25 maggio 2019, n. 3396, e Cons. Stato, sez. I, 18 dicembre 2015, n. 3496.
Esito
Il Consiglio di Stato non ha esaminato le censure di merito proposte dalle ricorrenti. Ha espresso parere nel senso che il ricorso straordinario debba essere dichiarato improcedibile per trasposizione.
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