Sentenza del 14/05/2019 n. 2926 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Rimborsi - Giudizio di ottemperanza - Diniego di rimborso Ires - Interessi dovuti su Irpeg ed Iva versate in via provvisoria - Calcolo degli interessi - Interessi sugli aggi della riscossione - Tributo corrisposto in eccedenza - Rimborso d'ufficio - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava il diniego o l'inesatta esecuzione del rimborso di somme versate in eccedenza a titolo di IRES, IRPEG e IVA in via provvisoria. Chiedeva il riconoscimento degli interessi sulle imposte indebitamente o provvisoriamente versate, nonché sugli aggi di riscossione corrisposti al concessionario. La questione riguardava il corretto calcolo degli interessi dovuti per il ritardato rimborso e l'obbligo dell'amministrazione di procedere al rimborso d'ufficio del tributo eccedente e dei relativi accessori.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. È stato riconosciuto che il contribuente ha diritto al rimborso del tributo versato in eccedenza, con gli interessi previsti dalla legge, calcolati per i semestri interi successivi al primo tra la data del versamento, o la scadenza dell'ultima rata del ruolo, e la data dell'ordinativo o dell'elenco di rimborso. L'Agenzia delle Entrate è stata ritenuta obbligata a calcolare e rimborsare anche gli interessi maturati sugli aggi di riscossione riscossi dal concessionario, in esecuzione dell'obbligo di rimborso d'ufficio previsto dalla legge.
Norme richiamate
d.P.R. n. 602/1973, art. 44, comma 1
Il contribuente che abbia effettuato versamenti diretti o sia stato iscritto a ruolo per un ammontare di imposta superiore a quello effettivamente dovuto ha diritto, per la maggiore somma effettivamente pagata, all'interesse per ognuno dei semestri interi, escluso il primo.
La norma riconosce gli interessi sul tributo pagato in eccedenza e stabilisce il periodo utile per il loro calcolo fino alla data dell'ordinativo di rimborso o dell'inserimento nell'elenco di rimborso.
d.P.R. n. 602/1973, art. 38, comma 5
Rileva nella disciplina dei rimborsi delle somme versate direttamente in eccedenza e dei relativi interessi.
Decreto ministeriale 21 maggio 2009
Individua la misura degli interessi applicabili ai rimborsi fiscali nel periodo considerato.
Codice civile, art. 1282
È richiamato quale principio generale sulla produzione di interessi delle obbligazioni pecuniarie liquide ed esigibili, compatibilmente con la disciplina speciale tributaria.
D.lgs. n. 546/1992, art. 68
Qualora il ricorso venga accolto, il tributo corrisposto in eccedenza con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali deve essere rimborsato d'ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza.
L'accoglimento del ricorso fa sorgere l'obbligo dell'amministrazione di eseguire spontaneamente il rimborso del tributo eccedente e degli interessi entro novanta giorni dalla notifica della sentenza.
Massime di principio
- Quando una sentenza riconosce che il contribuente ha versato imposte in eccedenza, il rimborso deve comprendere non solo il capitale, ma anche gli interessi previsti dalla disciplina fiscale speciale.
- Il calcolo degli interessi deve rispettare il periodo stabilito dalla legge: normalmente si considerano i semestri interi successivi al primo, fino alla data dell'ordinativo o dell'elenco di rimborso.
- Gli accessori riscossi insieme al tributo, come gli aggi di riscossione, devono essere restituiti quando risultano indebitamente applicati o collegati a un tributo non dovuto; il rimborso può includere anche i relativi interessi se previsto dalla disciplina applicabile.
- Dopo l'accoglimento del ricorso, il rimborso del tributo eccedente e degli interessi costituisce un obbligo d'ufficio dell'amministrazione, da adempiere entro il termine previsto dall'art. 68 del d.lgs. n. 546/1992.
- Se l'amministrazione non esegue correttamente o integralmente una sentenza di rimborso, il contribuente può promuovere un giudizio di ottemperanza per ottenere il pagamento del capitale, degli interessi e degli ulteriori accessori dovuti.
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