Cassazione Civile, Ordinanza n. 00882/2023 del 13/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento per l'anno d'imposta 2006 emessi nei confronti di una cessata società di persone per IRAP e IVA e, separatamente, nei confronti dei soci per IRPEF. La CTP aveva dichiarato inammissibile il ricorso della società e accolto quelli dei soci; la CTR, su appello dell'Agenzia delle entrate, aveva riformato la decisione. I soci hanno quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi, ma nel corso del giudizio hanno depositato memoria chiedendo la cessazione della materia del contendere, deducendo di avere aderito alla definizione agevolata prevista dalla normativa sopravvenuta e producendo prova del pagamento di quanto dovuto.
La decisione
La Corte non esamina i motivi di ricorso nel merito perché rileva la sopravvenuta adesione dei ricorrenti alla definizione agevolata ex art. 1 del d.l. n. 148/2017, che ha esteso i termini della procedura prevista dal d.l. n. 193/2016, e il conseguente integrale pagamento di quanto dovuto. Ne consegue la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
Norme richiamate
art. 380 bis.1 c.p.c.
memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.
consente il deposito di memoria in prossimità della decisione; nel caso è stato utilizzato per chiedere la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
art. 1 del d.l. 16 ottobre 2017, n. 148
ha esteso i termini di adesione alla procedura di definizione agevolata prevista dal d.l. n. 193/2016.
d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. con modif. nella l. 1° dicembre 2016, n. 225
costituisce la base normativa della procedura di definizione agevolata richiamata dai ricorrenti.
Massime di principio
- L'adesione alla definizione agevolata prevista dalla normativa sopravvenuta, se accompagnata dalla prova dell'integrale pagamento di quanto dovuto, determina la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio di legittimità.
- Quando la controversia tributaria è definita in via agevolata nelle more del giudizio, la Corte non procede all'esame dei motivi di ricorso, poiché viene meno l'interesse alla decisione nel merito.
- In caso di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, secondo quanto statuito dalla Corte nel provvedimento.
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