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Sentenza

Sentenza n. 1007/2026 - Brescia, Sezione 2

per l'annullamento - dell’intimazione di pagamento n. 06420249001110915000 intestata all'Agenzia delle Entrate – Riscossione competente per la provincia di Mantova, con allegato “Modulo di pagamento” Pago PA, inviata al ricorrente a mezzo casella PEC notifica.acc.lombardia@pec.agenziariscossione.gov.it il 25.03.2024, con la quale è stato richiesto il pagamento della somma di Euro 123.621,24 per “prelievi latte”, “interessi”, nonché “oneri di riscossione”; - nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, anche se non conosciuto al momento della notifica del presente ricorso, compreso la cartella di pagamento richiamata e il ruolo indicato, nella parte in cui detti atti, anche se non conosciuti, incidono nella sfera giuridica dell'azienda agricola ricorrente.

Giustizia amministrativa202400386

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Intimazione di pagamento relativa al prelievo supplementare sulle quote latte per la campagna 2014/2015, con cartella di pagamento e ruolo presupposti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni creditrici)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha contestato l’intimazione di pagamento per l’importo di euro 123.621,24, deducendo: la mancata notificazione dell’atto di accertamento del prelievo come rideterminato a seguito dell’art. 23, comma 6-quater, del d.l. n. 113/2016; l’applicazione di una normativa nazionale incompatibile con il diritto dell’Unione, alla luce delle sentenze della Corte di giustizia del 27 giugno 2019, causa C-348/18, dell’11 settembre 2019, causa C-46/18, e del 13 gennaio 2022, causa C-377/19; l’illegittimità propria e derivata della ripartizione del prelievo supplementare per la campagna 2014/2015, in contrasto con la normativa unionale e con varie disposizioni costituzionali; l’inattendibilità dei dati relativi alla produzione nazionale di latte utilizzati per determinare l’esubero, con conseguente carenza del presupposto del prelievo; nonché l’obbligo di disapplicare la normativa interna incompatibile con il diritto dell’Unione in conseguenza della sentenza della Corte di giustizia del 24 gennaio 2019, causa C-433/15. La Regione ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che l’intimazione fosse impugnabile per vizi propri davanti al giudice ordinario, e ha dedotto il ne bis in idem rispetto a un precedente giudizio civile avente a oggetto la cartella presupposta.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha preliminarmente riconosciuto la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie relative alla determinazione e alla riscossione del prelievo supplementare sulle quote latte, comprese le cartelle esattoriali e le successive intimazioni di pagamento, con esclusione della sola fase esecutiva successiva al pignoramento. Nel merito, ha ritenuto infondato il primo motivo, poiché l’atto di accertamento era costituito dalla nota regionale del 18 maggio 2016, ricevuta dalla ricorrente e già impugnata in altro giudizio; inoltre, la rideterminazione prevista dall’art. 23, comma 6-quater, del d.l. n. 113/2016 era stata attuata da AGEA mediante le istruzioni operative del 16 settembre 2016, comunicate ai produttori, e l’importo richiesto corrispondeva sostanzialmente alla percentuale ridotta applicabile al prelievo originario. La censura sulla mancata comunicazione è stata quindi considerata formalistica, anche perché la ricorrente non aveva contestato nel merito né l’importo originario né quello rideterminato. Ha respinto anche il secondo e il terzo motivo, rilevando che le sentenze della Corte di giustizia richiamate dalla ricorrente riguardano il periodo dalla campagna 1995/1996 alla campagna 2007/2008. Dalla campagna 2008/2009, infatti, il regolamento CE n. 1234/2007 aveva attribuito agli Stati membri il potere di stabilire criteri obiettivi e categorie prioritarie per la riassegnazione delle quote inutilizzate e la ripartizione del prelievo in eccesso; tale disciplina è rimasta vigente fino al 31 marzo 2015 ed è stata attuata, per la campagna 2014/2015, dalla normativa nazionale. Il TAR ha escluso che fosse ancora necessaria la previa consultazione della Commissione prevista dalla disciplina antecedente, essendo stata superata dal regolamento CE n. 1234/2007. Ha respinto il quarto motivo in applicazione del consolidato orientamento secondo cui dubbi o indagini sull’attendibilità storica dei dati di produzione nazionale, in assenza di prove certe delle falsificazioni e dell’individuazione dei responsabili, non sono sufficienti a invalidare il sistema delle quote latte né trasferiscono sull’amministrazione l’onere di provare la veridicità dei dati; grava sul produttore l’onere di dimostrare concretamente l’inaffidabilità dei dati utilizzati. Il quinto motivo è stato dichiarato assorbito, essendo infondate le censure principali di illegittimità interna ed eurounitaria. Le spese sono state integralmente compensate per la complessità e peculiarità della materia.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 6-quater, d.l. 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla l. n. 160/2016

    “il pagamento dell'importo del prelievo supplementare sul latte bovino, (…), dovuto per il periodo 1° aprile 2014-31 marzo 2015, (…), è effettuato a favore dell'AGEA in misura corrispondente al prelievo dovuto all'Unione europea, maggiorato del 5 per cento”

    La disposizione ha imposto la rideterminazione dell’importo del prelievo dovuto per la campagna 2014/2015; la rideterminazione è stata attuata da AGEA mediante una percentuale applicata all’importo originariamente imputato.

  • art. 80, par. 3, regolamento CE 22 ottobre 2007, n. 1234/2007

    “proporzionalmente alle quote individuali a disposizione di ciascun produttore o secondo criteri obiettivi che dovranno essere fissati dagli Stati membri”

    A partire dalla campagna 2008/2009, la disposizione ha consentito agli Stati membri di fissare criteri obiettivi per la riassegnazione della parte inutilizzata della quota nazionale.

  • art. 84, par. 1-b, regolamento CE 22 ottobre 2007, n. 1234/2007

    “categorie prioritarie stabilite dallo Stato membro in base a criteri obiettivi e a un termine determinato dalla Commissione”

    La norma ha riconosciuto agli Stati membri il potere di stabilire categorie prioritarie per la ripartizione del prelievo in eccesso, mantenendo alla Commissione il potere di determinare il termine entro il quale procedere.

  • art. 230, par. 1-a, regolamento CE 17 dicembre 2013, n. 1308/2013

    Ha mantenuto in vigore la disciplina del regolamento CE n. 1234/2007 fino al 31 marzo 2015.

  • art. 16, regolamento CE n. 595/2004

    La disciplina previgente, che subordinava l’individuazione di categorie prioritarie diverse da quelle unionale alla previa consultazione della Commissione, è stata ritenuta superata dal regolamento CE n. 1234/2007 per il periodo rilevante.

  • art. 2, d.l. n. 51/2015

    Ha individuato i criteri nazionali relativi alle categorie prioritarie applicabili alla campagna 2014/2015.

  • art. 1, d.l. n. 51/2015

    Ha dato attuazione alla disciplina relativa alle modalità e ai termini di rateizzazione degli importi dovuti, in conformità all’intesa con la Commissione formalizzata dal regolamento CE n. 2015/517.

  • art. 615 c.p.c.

    È stato richiamato in relazione al precedente giudizio civile di opposizione all’esecuzione promosso contro la cartella presupposta; l’eccezione di ne bis in idem è stata assorbita per la decisione nel merito.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative alle quote latte, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo comprende la determinazione e la riscossione del prelievo supplementare, incluse la cartella di pagamento e la successiva intimazione, mentre resta esclusa la sola fase esecutiva iniziata con il pignoramento.
  • Per la campagna 2014/2015, la disciplina del regolamento CE n. 1234/2007 consentiva agli Stati membri di individuare direttamente, sulla base di criteri obiettivi, le categorie prioritarie per la riassegnazione delle quote inutilizzate e la ripartizione del prelievo in eccesso; non trovava quindi applicazione il precedente obbligo di previa consultazione della Commissione previsto dal regolamento CE n. 595/2004.
  • La rideterminazione del prelievo supplementare disposta dalla normativa sopravvenuta può essere attuata mediante istruzioni operative comunicate ai produttori e applicazione della percentuale prevista al prelievo originariamente imputato; la contestazione della mancata comunicazione non è decisiva se l’interessato conosceva l’atto originario, non contesta concretamente i calcoli e l’importo richiesto corrisponde alla riduzione normativa.
  • Dubbi generici o indagini sull’attendibilità dei dati storici di produzione nazionale non sono sufficienti a invalidare gli accertamenti relativi alle quote latte: occorrono prove certe delle falsificazioni e l’individuazione dei soggetti responsabili, senza che tali dubbi trasferiscano sull’amministrazione l’onere di dimostrare d’ufficio la veridicità complessiva dei dati.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiGiurisdizione e riparto
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneOnere della prova e principio dispositivoPrimato del diritto UE e disapplicazioneDifetto di istruttoria

Testo integrale

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