Sentenza n. 3022/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto n. 1347/2025, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Veneto che aveva respinto l’impugnazione del diniego di iscrizione o permanenza nella white list, avente anche natura di informazione interdittiva antimafia
Esito
Favorevole al resistente (prefettura e ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva impugnato il provvedimento prefettizio del 17 maggio 2024, con cui era stata negata l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, sulla base di elementi riguardanti i rapporti dell’ex rappresentante legale e direttore generale con soggetti collegati alla criminalità organizzata, nonché delle indagini per reati di stampo mafioso a carico dello stesso e di un figlio, socio della società. La società deduceva l’estraneità dell’ex rappresentante legale alla compagine societaria, l’adozione di misure di self-cleaning — tra cui la sostituzione degli organi societari, la nomina di nuovi organi di vigilanza, il licenziamento dell’ex amministratore, iniziative giudiziarie e denunce — e l’assenza di una concreta influenza mafiosa sulla gestione aziendale. Contestava inoltre la mancata ammissione alle misure di prevenzione collaborativa di cui all’art. 94-bis d.lgs. 159/2011. In appello lamentava l’erronea valutazione delle misure di self-cleaning, dei rapporti familiari e dell’incidenza dell’estromissione dell’ex rappresentante legale, sostenendo che la nomina di nuovi organi societari e l’adozione di condotte di resistenza alle pressioni criminali avrebbero dovuto escludere o rendere soltanto occasionale il rischio infiltrativo. Nel corso del giudizio era intervenuto un nuovo provvedimento prefettizio del 27 novembre 2025, favorevole alla società, con concessione delle misure di prevenzione collaborativa e nuova iscrizione nella white list; la società aveva tuttavia dichiarato di mantenere l’interesse alla decisione sull’originaria interdittiva, per evitare soluzioni di continuità tra i due provvedimenti.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato improcedibili, per sopravvenuta carenza di interesse, i motivi relativi alla mancata ammissione alle misure di prevenzione collaborativa, poiché la Prefettura aveva successivamente concesso tali misure con il provvedimento del 27 novembre 2025. Ha invece respinto gli altri motivi di appello, confermando la legittimità dell’interdittiva e della sentenza del TAR. Il Collegio ha ritenuto grave e circostanziato il quadro indiziario, idoneo a fondare, secondo il criterio del “più probabile che non”, la prognosi di permeabilità mafiosa. Ha considerato rilevanti i rapporti dell’ex rappresentante legale con ambienti criminali, le indagini per reati di stampo mafioso a carico dello stesso e del figlio socio, nonché la permanenza dell’impresa nella sfera di influenza del gruppo familiare, nonostante l’estromissione dell’ex amministratore. Le successive modifiche societarie non erano decisive, dovendo la legittimità dell’interdittiva essere valutata secondo il principio tempus regit actum. In particolare, alla data dell’atto, la moglie dell’ex rappresentante legale manteneva ruoli direttivi e i figli detenevano quote sociali rilevanti; le cessioni successive delle quote non potevano incidere sulla legittimità originaria del provvedimento. Le misure di self-cleaning sono state ritenute inidonee, perché i cambiamenti negli organi societari non avevano modificato l’assetto proprietario e le altre iniziative — denunce, richieste di certificati dei carichi pendenti e azioni giudiziarie — erano state considerate precauzioni ordinarie, non idonee a neutralizzare il rischio specificamente connesso alla persistente influenza familiare. Le spese del grado sono state compensate.
Norme richiamate
artt. 84, 89-bis e 91 d.lgs. 159/2011
Le disposizioni costituiscono il fondamento dell’informazione interdittiva antimafia e del diniego di iscrizione nella white list quando sussista il pericolo di infiltrazione mafiosa nell’impresa.
art. 94-bis d.lgs. 159/2011
Disciplina le misure di prevenzione collaborativa; i motivi relativi alla loro iniziale mancata concessione sono divenuti improcedibili dopo il successivo provvedimento prefettizio favorevole.
art. 7 l. 241/1990
Richiamato quale fondamento della comunicazione di avvio o partecipazione procedimentale effettuata dalla Prefettura.
art. 10-bis l. 241/1990
Richiamato quale fondamento della comunicazione dei motivi ostativi, cui la società ha risposto deducendo le misure di self-cleaning.
art. 143 TUEL
Indicato nel contesto dell’attività di monitoraggio dalla quale erano emersi elementi riguardanti i rapporti dell’ex rappresentante legale con amministratori locali e ambienti criminali.
art. 34-bis, comma 6, d.lgs. 159/2011
Richiamato in relazione all’istanza di controllo giudiziario proposta dalla società e definitivamente respinta per l’assenza di prova del carattere soltanto occasionale dei tentativi di infiltrazione.
Massime di principio
- L’informazione interdittiva antimafia si fonda su una valutazione prefettizia di tipo induttivo e probabilistico: non è necessario raggiungere la certezza propria dell’accertamento penale, ma occorre che indizi gravi, precisi e concordanti rendano più probabile che non il pericolo di infiltrazione mafiosa e di condizionamento delle scelte dell’impresa.
- Le condotte rilevanti ai fini dell’interdittiva antimafia possono non costituire reato, non essere sfociate in un procedimento penale o non avere condotto a una condanna, poiché la valutazione preventiva antimafia opera su un piano distinto da quello dell’accertamento della responsabilità penale.
- Il rapporto di parentela con soggetti contigui alla criminalità organizzata non è, di per sé, sufficiente a fondare un’interdittiva; tuttavia può assumere rilievo decisivo, anche autonomo, quando per intensità, natura e concrete modalità evidenzi una conduzione familiare o una regia collettiva dell’impresa capace di consentire l’influenza mafiosa sulle decisioni aziendali.
- La legittimità dell’interdittiva antimafia deve essere valutata secondo il principio tempus regit actum, considerando la situazione di fatto e di diritto esistente al momento dell’adozione dell’atto. Le vicende successive, comprese le modifiche dell’assetto societario e l’estromissione di soggetti collegati alla criminalità, non incidono normalmente sulla legittimità originaria, ma possono giustificare una successiva istanza di riesame.
- Le misure di self-cleaning non sono sufficienti a neutralizzare il rischio infiltrativo quando intervengono soltanto sugli organi amministrativi e di controllo, mentre l’assetto proprietario rimane sostanzialmente nella disponibilità del gruppo familiare cui è riconducibile il pericolo di condizionamento. Le iniziative ordinarie di tutela dell’impresa, quali denunce, richieste di certificati dei carichi pendenti o azioni giudiziarie contro pressioni criminali, non eliminano necessariamente un rischio specificamente connesso alla proprietà e alla direzione familiare.
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