Cassazione Penale, Sentenza n. 3158/2022 del 27/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La parte civile impugnava l'assoluzione pronunziata dal Tribunale di Salerno per i reati di turbata libertà degli incanti, sostenendo che in più gare pubbliche era stato modificato in corso d'opera il criterio di aggiudicazione (con conseguente attribuzione discrezionale dei punteggi), che gli imputati avrebbero fornito informazioni fuorvianti e favorito offerte anomale, e che tali fatti dimostrerebbero accordi collusivi "in re ipsa". Venivano inoltre sollevate censure procedurali circa l'acquisizione di una ordinanza e richieste di declaratoria di prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato: ha condiviso il principio espresso dal Tribunale secondo cui la sola modifica del criterio di aggiudicazione, senza prova di violenza, minacce, doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, può al più costituire irregolarità amministrativa ma non integra il reato previsto dall'art. 353 c.p. Non risultano prove di condotte fraudolente o istigatorie; la doglianza che la prova sarebbe "in re ipsa" è ritenuta petizione di principio priva di riscontri probatori. Conseguentemente il ricorrente è condannato, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 353, cod. pen.
Reato "a forma vincolata": per integrare turbata libertà degli incanti non è sufficiente l'alterazione dell'esito della gara; è necessaria l'alterazione della volontà mediante violenza, minaccia, doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti. La sola variazione del criterio non prova il reato.
art. 110, cod. pen.
Riguarda la responsabilità per il concorso di persone nel reato; la Corte osserva che la prova di un accordo criminoso non è desumibile dalla sola modifica dei criteri di valutazione senza ulteriori elementi probatori.
art. 191, cod. proc. pen.
Contestata la illegittima acquisizione di una ordinanza; la Corte non ritiene necessario annullare il ricorso per questo motivo, stante l'assorbimento dalla valutazione di merito (manifesto difetto probatorio) che rende inammissibile il ricorso.
art. 526, cod. proc. pen.
Censurata la presunta valutazione illegittima dell'ordinanza; come sopra, la questione processuale non supera la pronuncia di inammissibilità per manifesta infondatezza sostanziale.
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Richiesta la declaratoria di prescrizione; la Corte non ritiene sussistente la prescrizione quando manca la prova evidente di insussistenza del reato, ma nel caso concreto il ricorso è comunque inammissibile per manifesta infondatezza della fattispecie penale.
art. 83, d.lgs. n. 163/2006
art. 83 d.lgs. n. 163/2006
Richiamato in relazione al metodo di attribuzione dei punteggi nelle gare; la Corte sottolinea che eventuali violazioni delle regole di valutazione attengono alla sfera dell'illegittimità amministrativa e non automaticamente al penale senza prova di mezzi fraudolenti.
art. 120, d.P.R. n. 207/2010
art. 120 d.P.R. n. 207/2010
Analogamente utilizzato per censurare il metodo di attribuzione dei punteggi; la Corte afferma che la violazione delle regole tecniche di gara, di per sé, non dimostra la sussistenza di reati penali.
d.P.R. n. 207/2010, allegato G)
d.P.R. n. 207/2010, allegato G)
Contestata la variazione dei criteri prevista dall'allegato; la Corte ritiene che la modifica dei criteri in sé non prova collusione o frode penale.
art. 616, cod. proc. pen.
Norma che dispone la condanna alle spese e alla somma per la Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; la Corte applica tale sanzione fissando la somma in euro 3.000.
Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Citata in tema di responsabilità del proponente del ricorso e della possibile assenza di colpa; la Corte ritiene però che nel caso concreto non sussista tale assenza e applica la sanzione.
Massime di principio
- La semplice modifica del criterio di aggiudicazione in una gara, senza prova di violenza, minacce, promesse, doni, collusioni o altri mezzi fraudolenti, non integra il reato di turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) e può costituire al più una irregolarità amministrativa.
- Per sostenere penalmente una contestazione di turbata libertà degli incanti è necessaria prova specifica di comportamenti fraudolenti o di accordi collusivi; non è sufficiente dedurre l'accordo dalla sola anomalia degli esiti selettivi.
- Le questioni relative a violazioni delle regole di gara (criteri di valutazione, attribuzione dei punteggi, varianti del bando) vanno prioritariamente valutate in sede amministrativa; il giudice penale interviene solo se esistono elementi di illegittimità che dimostrino mezzi fraudolenti o collusivi.
- Le censure processuali (es. modalità di acquisizione di documenti o ordinanze) possono influire sull'utilizzabilità della prova, ma se la doglianza sostanziale è manifestamente infondata il ricorso viene dichiarato inammissibile; è dunque essenziale collegare vizi procedurali a una concreta lesione probatoria.
- Chi propone ricorso manifestamente infondato rischia sanzioni processuali (spese e pagamento alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.); valutare attentamente fondatezza probatoria prima di impugnare.
- Nelle indagini su gare d'appalto, raccogliere e documentare elementi diretti di collusione (comunicazioni, accordi scritti, comportamenti coordinati, utilità ricevute) è determinante per passare dalla contestazione amministrativa a quella penale.
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