Cassazione Penale, Ordinanza n. 24548/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito della Corte di appello, che aveva affermato la responsabilità penale dell'imputata, è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo. Il primo motivo ha dedotto l'incompetenza per territorio del Tribunale di Palermo, ma la censura è stata ritenuta meramente reiterativa e non confrontata con le argomentazioni della decisione impugnata. Il secondo motivo mirava, in sostanza, a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti e una rivalutazione del materiale probatorio mediante criteri diversi da quelli adottati dal giudice di appello; la Corte di cassazione lo ha ritenuto non consentito in sede di legittimità, osservando che la motivazione della sentenza impugnata era congrua e immune dal vizio dedotto, avendo correttamente esposto le ragioni della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato.
Norme richiamate
art. 591 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue alla proposizione di motivi non consentiti o comunque non idonei a confrontarsi con la sentenza impugnata.
art. 606 c.p.p.
In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione dei fatti o del compendio probatorio mediante criteri diversi da quelli adottati dal giudice di merito; il ricorso deve confrontarsi con la motivazione impugnata e con i vizi dedotti.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a reiterare una censura già prospettata nei gradi di merito senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
- Nel giudizio di legittimità non è consentita la richiesta di una nuova ricostruzione del fatto o una rivalutazione del compendio probatorio, trattandosi di attività riservata al giudice di merito.
- La motivazione della sentenza di appello è immune da censura quando espone in modo congruo e logicamente coerente le ragioni della decisione, con corretta applicazione dei principi giuridici rilevanti.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la condanna alle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende segue come conseguenza processuale.
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