Cassazione Civile, Ordinanza n. 36713/2022 del 15/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione relativo a imposte di registro, ipotecarie e catastali emesso dall'Agenzia in relazione a una complessa operazione negoziale che l'Ufficio aveva riqualificato come unica cessione di ramo d'azienda. In un precedente giudizio, la sentenza di cassazione con rinvio aveva annullato l'avviso nei confronti della coobbligata società Pfizer Italia srl per violazione del termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, L. 212/2000; quel giudizio però non era stato riassunto e si era estinto. L'Agenzia aveva quindi iscritto a ruolo le imposte e notificato cartella alla Curia, che l'aveva impugnata invocando l'efficacia verso di sé del giudicato favorevole formatosi in favore della coobbligata ex art. 1306, comma 2, c.c. La CTR aveva accolto il ricorso della Curia. In cassazione l'Agenzia ha dedotto la violazione degli artt. 1306, comma 2, c.c., 63 e 68 del d.lgs. 546/1992 e 393 c.p.c., sostenendo che, per effetto della mancata riassunzione del giudizio di rinvio e della conseguente estinzione dell'intero processo, si sarebbe consolidata l'irretrattabilità dell'atto anche nei confronti della Curia, con esclusione dell'opponibilità del giudicato favorevole alla coobbligata.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la tesi dell'Agenzia secondo cui l'estinzione del giudizio di rinvio per mancata riassunzione avrebbe impedito alla Curia di opporre il giudicato favorevole formatosi in favore della coobbligata. Ha chiarito che l'estinzione travolge l'intero processo e non produce un giudicato sfavorevole sulla legittimità dell'avviso nei confronti della Curia; pertanto non viene meno la possibilità, per il condebitore solidale, di avvalersi della decisione favorevole resa nei confronti dell'altro coobbligato, purché ricorrano i presupposti dell'art. 1306, comma 2, c.c. Conseguentemente la sentenza della CTR è stata confermata e l'Agenzia è stata condannata alle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 1306, comma 2, c.c.
gli altri debitori possono opporla al creditore, salvo che sia fondata sopra ragioni personali al condebitore
Il giudicato favorevole reso nei confronti di un coobbligato solidale è opponibile dagli altri debitori al creditore, se non fondato su ragioni personali e se ricorrono i presupposti di tempestiva deduzione e assenza di precedente giudicato tra il singolo condebitore e il creditore.
art. 1306, comma 1, c.c.
la sentenza pronunziata tra il creditore e uno dei debitori in solido ... non ha effetto contro gli altri debitori
La sentenza resa tra creditore e uno dei coobbligati solidali non spiega effetti sfavorevoli automatici nei confronti degli altri coobbligati.
art. 63 d.lgs. 546/1992
Se la riassunzione non avviene entro il termine di cui al comma precedente o si avvera successivamente ad essa una causa di estinzione del giudizio di rinvio l'intero processo si estingue
La mancata riassunzione nel giudizio tributario di rinvio determina l'estinzione dell'intero processo, ma non crea un giudicato sfavorevole sulla pretesa tributaria nei confronti della parte che non abbia proseguito il giudizio.
art. 68 d.lgs. 546/1992
È richiamato nel motivo di ricorso come norma asseritamente violata, ma il testo non ne esplicita una specifica applicazione decisoria.
art. 393 c.p.c.
Richiamato in relazione all'estinzione del processo per mancata riassunzione dopo cassazione con rinvio; l'estinzione travolge l'intero giudizio.
art. 12, comma 7, L. 212/2000
termine dilatorio di 60 gg.
L'inosservanza del termine di 60 giorni dalla consegna del processo verbale di chiusura delle operazioni rende illegittimo l'atto impositivo emesso ante tempus, salvo specifiche ragioni di urgenza.
art. 75 c.p.c.
Richiamato nel primo motivo in tema di legittimazione processuale, ma la Corte non fonda la decisione su tale norma nel presente giudizio.
art. 100 c.p.c.
Richiamato nel primo motivo in tema di interesse/legittimazione, ma non costituisce la base decisoria dell'ordinanza.
art. 20 d.P.R. 131/1986
È richiamato come criterio di riqualificazione degli atti ai fini dell'imposta di registro, in base alla sostanza economico-giuridica dell'operazione.
art. 12, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte esclude la sua applicazione poiché la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la mancata riassunzione dopo cassazione con rinvio determina l'estinzione dell'intero processo, ma non equivale a un giudicato di merito sfavorevole sulla legittimità dell'atto impositivo.
- Il condebitore solidale può opporre al creditore il giudicato favorevole formato nei confronti di altro coobbligato, purché la decisione sia passata in giudicato, non vi sia già un giudicato tra lui e il creditore, l'eccezione sia dedotta tempestivamente e la sentenza non sia fondata su ragioni personali.
- L'estinzione del processo non impedisce di giovarsi del giudicato favorevole formatosi in favore di un coobbligato, perché il consolidamento dell'atto per mancata riassunzione non produce una preclusione equivalente a una pronuncia di merito contraria.
- L'abuso del processo non può essere desunto dalla sola omissione della riassunzione del giudizio di rinvio, trattandosi di condotta neutra se non accompagnata da un uso distorto e deviato degli strumenti processuali.
- In materia tributaria, quando l'Ufficio riqualifica più negozi come un'unica operazione imponibile, la legittimazione passiva va valutata in relazione ai soggetti sostanzialmente coinvolti nell'operazione così ricostruita.
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