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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28947/2025 del 06/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice di merito)

La controversia

L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che aveva confermato la condanna per furto in abitazione aggravato. Nel ricorso veniva formalmente dedotto un vizio di violazione di legge in relazione all'art. 133 cod. pen., ma senza indicare specificamente quali elementi della decisione fossero erronei, né quali rilievi concreti si intendessero muovere alla motivazione. La Corte ha rilevato che l'impugnazione era del tutto generica e non rispettava i requisiti di specificità dell'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., impedendo il sindacato di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché privo di specificità: la doglianza sulla violazione dell'art. 133 cod. pen. non era accompagnata dall'indicazione degli elementi fattuali o giuridici posti a fondamento della censura, a fronte di una motivazione di merito ritenuta logicamente corretta. Conseguentemente, ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 133 cod. pen.

    richiamato solo come parametro evocato dalla ricorrente in tema di violazione di legge, senza specificazione delle ragioni della dedotta erronea applicazione nel trattamento sanzionatorio.

  • art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    la Corte lo applica nel senso che il ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche e argomentate; la mera indicazione di un vizio, senza indicare gli elementi su cui si fonda, rende l'impugnazione inammissibile.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    presupposto della condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a enunciare in modo apodittico un vizio di violazione di legge senza sviluppare censure specifiche, cioè senza indicare in concreto quali passaggi della motivazione o quali norme siano state violate.
  • L'onere di specificità del ricorso impone che la parte ricorrente individui gli elementi fattuali e giuridici posti a base della doglianza, consentendo alla Corte di cassazione di comprendere l'oggetto del sindacato richiesto.
  • Una motivazione di merito logicamente coerente non può essere utilmente censurata con una doglianza generica: in tal caso il ricorso non supera il vaglio preliminare di ammissibilità.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti previsti dall'ordinamento.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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