Sentenza n. 159/2026 - Perugia, Sezione 1
per l’annullamento - dell’ordinanza a tutela della privata incolumità emessa dal Sindaco del Comune di Terni in data -OMISSIS-, ai sensi dell’articolo 54 del decreto legislativo n. 267 del 2000; - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, inclusi, per quanto possa occorrere: il verbale di sopralluogo del Comune di Terni prot. n. -OMISSIS-; la proposta della Direzione mobilità – Protezione civile, Ufficio protezione civile del -OMISSIS-, citata nell’ordinanza sindacale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza sindacale contingibile e urgente di temporanea inagibilità dell’intero edificio e divieto di accesso, adottata ai sensi dell’art. 54 d.lgs. 267/2000
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza con cui il Sindaco di Terni aveva dichiarato temporaneamente non agibile l’intero edificio, vietandone la frequentazione e imponendo alla proprietà verifiche tecniche, eventuali interventi di consolidamento e la produzione della documentazione attestante il ripristino delle condizioni di sicurezza. Hanno dedotto: in primo luogo, che l’inagibilità avrebbe dovuto essere dichiarata mediante l’ordinario potere previsto dall’art. 26 d.P.R. 380/2001, anziché mediante un’ordinanza contingibile e urgente ex art. 54 d.lgs. 267/2000; in secondo luogo, l’incompetenza del Sindaco, assumendo che il provvedimento ordinario spettasse al dirigente comunale; in terzo luogo, l’omissione di passaggi procedimentali, tra cui una relazione tecnica comunale, la partecipazione al sopralluogo e la comunicazione di avvio del procedimento; infine, il difetto dei presupposti, della motivazione e dell’istruttoria, poiché il sopralluogo avrebbe rilevato soltanto fessurazioni su elementi non strutturali, senza accertare un pericolo attuale di cedimenti o un rischio per la pubblica incolumità. I ricorrenti hanno inoltre contestato l’assenza di urgenza, la mancata individuazione dell’origine delle lesioni e il riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni del 2018 rispetto a un edificio realizzato sulla base di un permesso di costruire del 2003 e dichiarato agibile nel 2006.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato l’ordinanza. Ha esaminato prioritariamente il motivo di incompetenza, rigettandolo: il Comune aveva espressamente esercitato il potere contingibile e urgente previsto dall’art. 54 d.lgs. 267/2000, potere spettante al Sindaco, indipendentemente dalla successiva verifica della sussistenza dei relativi presupposti. Ha invece accolto congiuntamente il primo e il quarto motivo. Le ordinanze contingibili e urgenti richiedono un pericolo irreparabile e imminente per la pubblica incolumità, non fronteggiabile con gli strumenti ordinari, oltre a provvisorietà, temporaneità e proporzionalità della misura. Nel caso concreto, il sopralluogo aveva accertato soltanto fessurazioni su elementi non strutturali e la necessità di ulteriori approfondimenti tecnici, senza individuare l’origine delle lesioni né accertare un effettivo rischio di cedimenti. L’ordinanza non esplicitava inoltre il collegamento tra le fessurazioni e un pericolo grave e attuale per una collettività indeterminata di persone. Anche il contenuto della misura dimostrava l’erroneità del paradigma utilizzato: la dichiarazione di inagibilità di un singolo edificio, il divieto di accesso e l’imposizione di verifiche e interventi di ripristino rientrano nell’ordinario potere di controllo della sicurezza delle costruzioni e non costituiscono misure extra ordinem. Le ulteriori censure sono state assorbite. Le spese sono state compensate in ragione della particolarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 54 d.lgs. 267/2000
i presupposti per l’adozione delle stesse sono la sussistenza di un pericolo irreparabile ed imminente per la pubblica incolumità, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall’ordinamento nonché la provvisorietà e la temporaneità dei suoi effetti e la proporzionalità del provvedimento
Il potere contingibile e urgente del Sindaco presuppone un pericolo grave, attuale e non fronteggiabile con i poteri ordinari; non può essere utilizzato per situazioni prevedibili o permanenti né per adottare misure riconducibili ai poteri tipici dell’amministrazione.
art. 26 d.P.R. 380/2001
La dichiarazione di inagibilità di un singolo edificio e le conseguenti verifiche e prescrizioni di sicurezza possono essere ricondotte all’ordinario potere di controllo delle costruzioni, spettante al dirigente comunale, quando non sia accertato un pericolo imminente per la pubblica incolumità.
art. 8.3 Norme Tecniche per le Costruzioni 2018
Il richiamo alla disposizione tecnica non sostituisce l’accertamento concreto dell’origine delle lesioni e dell’effettiva sussistenza di un rischio attuale; la necessità di approfondimenti tecnici, da sola, non dimostra i presupposti dell’ordinanza contingibile e urgente.
art. 54, comma 4, d.lgs. 267/2000
L’utilizzo del potere extra ordinem è illegittimo quando l’amministrazione lo impiega per dichiarare l’inagibilità di un singolo fabbricato e imporre verifiche e interventi che avrebbero potuto essere disposti mediante i poteri ordinari.
Massime di principio
- Le ordinanze contingibili e urgenti adottate dal Sindaco a tutela della pubblica incolumità richiedono la dimostrazione concreta di un pericolo grave, attuale, irreparabile e imminente, non fronteggiabile mediante gli ordinari strumenti amministrativi; non è sufficiente accertare la presenza di anomalie edilizie o la necessità di ulteriori approfondimenti tecnici.
- Il potere contingibile e urgente non può essere utilizzato per fronteggiare situazioni permanenti o prevedibili, né per adottare misure che rientrano nell’esercizio dei poteri ordinari di controllo della sicurezza delle costruzioni.
- La mera rilevazione di fessurazioni su elementi non strutturali, accompagnata dall’ipotesi non verificata di possibili cedimenti e dalla necessità di svolgere ulteriori indagini, non dimostra di per sé l’esistenza di un pericolo attuale per la pubblica incolumità idoneo a giustificare un’ordinanza ex art. 54 d.lgs. 267/2000.
- La dichiarazione di inagibilità di un singolo edificio, il divieto di accesso ai locali e l’obbligo di eseguire verifiche e interventi per il ripristino della sicurezza costituiscono, in assenza di un rischio generalizzato e imminente, misure riconducibili ai poteri ordinari di controllo dell’amministrazione e non misure extra ordinem.
- La competenza del Sindaco a emanare ordinanze contingibili e urgenti non esclude il successivo sindacato giurisdizionale sulla sussistenza dei presupposti sostanziali per l’esercizio di tale potere: la titolarità dell’organo non sana l’assenza di pericolo attuale, urgenza e necessità.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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