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Sentenza

Sentenza n. 159/2026 - Perugia, Sezione 1

per l’annullamento - dell’ordinanza a tutela della privata incolumità emessa dal Sindaco del Comune di Terni in data -OMISSIS-, ai sensi dell’articolo 54 del decreto legislativo n. 267 del 2000; - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, inclusi, per quanto possa occorrere: il verbale di sopralluogo del Comune di Terni prot. n. -OMISSIS-; la proposta della Direzione mobilità – Protezione civile, Ufficio protezione civile del -OMISSIS-, citata nell’ordinanza sindacale.

Giustizia amministrativa202400238

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza sindacale contingibile e urgente di temporanea inagibilità dell’intero edificio e divieto di accesso, adottata ai sensi dell’art. 54 d.lgs. 267/2000

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza con cui il Sindaco di Terni aveva dichiarato temporaneamente non agibile l’intero edificio, vietandone la frequentazione e imponendo alla proprietà verifiche tecniche, eventuali interventi di consolidamento e la produzione della documentazione attestante il ripristino delle condizioni di sicurezza. Hanno dedotto: in primo luogo, che l’inagibilità avrebbe dovuto essere dichiarata mediante l’ordinario potere previsto dall’art. 26 d.P.R. 380/2001, anziché mediante un’ordinanza contingibile e urgente ex art. 54 d.lgs. 267/2000; in secondo luogo, l’incompetenza del Sindaco, assumendo che il provvedimento ordinario spettasse al dirigente comunale; in terzo luogo, l’omissione di passaggi procedimentali, tra cui una relazione tecnica comunale, la partecipazione al sopralluogo e la comunicazione di avvio del procedimento; infine, il difetto dei presupposti, della motivazione e dell’istruttoria, poiché il sopralluogo avrebbe rilevato soltanto fessurazioni su elementi non strutturali, senza accertare un pericolo attuale di cedimenti o un rischio per la pubblica incolumità. I ricorrenti hanno inoltre contestato l’assenza di urgenza, la mancata individuazione dell’origine delle lesioni e il riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni del 2018 rispetto a un edificio realizzato sulla base di un permesso di costruire del 2003 e dichiarato agibile nel 2006.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato l’ordinanza. Ha esaminato prioritariamente il motivo di incompetenza, rigettandolo: il Comune aveva espressamente esercitato il potere contingibile e urgente previsto dall’art. 54 d.lgs. 267/2000, potere spettante al Sindaco, indipendentemente dalla successiva verifica della sussistenza dei relativi presupposti. Ha invece accolto congiuntamente il primo e il quarto motivo. Le ordinanze contingibili e urgenti richiedono un pericolo irreparabile e imminente per la pubblica incolumità, non fronteggiabile con gli strumenti ordinari, oltre a provvisorietà, temporaneità e proporzionalità della misura. Nel caso concreto, il sopralluogo aveva accertato soltanto fessurazioni su elementi non strutturali e la necessità di ulteriori approfondimenti tecnici, senza individuare l’origine delle lesioni né accertare un effettivo rischio di cedimenti. L’ordinanza non esplicitava inoltre il collegamento tra le fessurazioni e un pericolo grave e attuale per una collettività indeterminata di persone. Anche il contenuto della misura dimostrava l’erroneità del paradigma utilizzato: la dichiarazione di inagibilità di un singolo edificio, il divieto di accesso e l’imposizione di verifiche e interventi di ripristino rientrano nell’ordinario potere di controllo della sicurezza delle costruzioni e non costituiscono misure extra ordinem. Le ulteriori censure sono state assorbite. Le spese sono state compensate in ragione della particolarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 54 d.lgs. 267/2000

    i presupposti per l’adozione delle stesse sono la sussistenza di un pericolo irreparabile ed imminente per la pubblica incolumità, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall’ordinamento nonché la provvisorietà e la temporaneità dei suoi effetti e la proporzionalità del provvedimento

    Il potere contingibile e urgente del Sindaco presuppone un pericolo grave, attuale e non fronteggiabile con i poteri ordinari; non può essere utilizzato per situazioni prevedibili o permanenti né per adottare misure riconducibili ai poteri tipici dell’amministrazione.

  • art. 26 d.P.R. 380/2001

    La dichiarazione di inagibilità di un singolo edificio e le conseguenti verifiche e prescrizioni di sicurezza possono essere ricondotte all’ordinario potere di controllo delle costruzioni, spettante al dirigente comunale, quando non sia accertato un pericolo imminente per la pubblica incolumità.

  • art. 8.3 Norme Tecniche per le Costruzioni 2018

    Il richiamo alla disposizione tecnica non sostituisce l’accertamento concreto dell’origine delle lesioni e dell’effettiva sussistenza di un rischio attuale; la necessità di approfondimenti tecnici, da sola, non dimostra i presupposti dell’ordinanza contingibile e urgente.

  • art. 54, comma 4, d.lgs. 267/2000

    L’utilizzo del potere extra ordinem è illegittimo quando l’amministrazione lo impiega per dichiarare l’inagibilità di un singolo fabbricato e imporre verifiche e interventi che avrebbero potuto essere disposti mediante i poteri ordinari.

Massime di principio

  • Le ordinanze contingibili e urgenti adottate dal Sindaco a tutela della pubblica incolumità richiedono la dimostrazione concreta di un pericolo grave, attuale, irreparabile e imminente, non fronteggiabile mediante gli ordinari strumenti amministrativi; non è sufficiente accertare la presenza di anomalie edilizie o la necessità di ulteriori approfondimenti tecnici.
  • Il potere contingibile e urgente non può essere utilizzato per fronteggiare situazioni permanenti o prevedibili, né per adottare misure che rientrano nell’esercizio dei poteri ordinari di controllo della sicurezza delle costruzioni.
  • La mera rilevazione di fessurazioni su elementi non strutturali, accompagnata dall’ipotesi non verificata di possibili cedimenti e dalla necessità di svolgere ulteriori indagini, non dimostra di per sé l’esistenza di un pericolo attuale per la pubblica incolumità idoneo a giustificare un’ordinanza ex art. 54 d.lgs. 267/2000.
  • La dichiarazione di inagibilità di un singolo edificio, il divieto di accesso ai locali e l’obbligo di eseguire verifiche e interventi per il ripristino della sicurezza costituiscono, in assenza di un rischio generalizzato e imminente, misure riconducibili ai poteri ordinari di controllo dell’amministrazione e non misure extra ordinem.
  • La competenza del Sindaco a emanare ordinanze contingibili e urgenti non esclude il successivo sindacato giurisdizionale sulla sussistenza dei presupposti sostanziali per l’esercizio di tale potere: la titolarità dell’organo non sana l’assenza di pericolo attuale, urgenza e necessità.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniOrdinanze contingibili e urgentiInvalidità del provvedimento
RamiEdiliziaEnti locali e organizzazione amministrativaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePrincipio di legalità e tipicità

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