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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/2057

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2057 della Commissione, del 10 novembre 2017, relativo alla non approvazione dell'Achillea millefolium L. come sostanza di base conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017R2057

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento della Commissione conclude negativamente la procedura di esame della sostanza di base Achillea millefolium L., stabilendo che non può essere approvata ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. La decisione si fonda sulla mancata dimostrazione della qualifica di "prodotto alimentare" e su criticità scientifiche relative all'esposizione e a possibili effetti sulla salute umana e sugli organismi non bersaglio. L'atto non impedisce la presentazione di una nuova domanda, ma nega l'approvazione sulla base del dossier esaminato.

Non approvazione di Achillea millefolium L. come sostanza di base ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla sostanza Achillea millefolium L., proposta come sostanza di base nel quadro del regolamento (CE) n. 1107/2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari. Produce effetti negli Stati membri in quanto atto direttamente applicabile e obbligatorio in tutti i suoi elementi. Non disciplina altre sostanze né pregiudica la presentazione di una nuova domanda di approvazione per la stessa sostanza ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Non approvazione di Achillea millefolium L. come sostanza di base

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2057 della Commissione conclude la procedura avviata ai sensi dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1107/2009 negando l'approvazione di Achillea millefolium L. come sostanza di base. La decisione si fonda sulla valutazione scientifica dell'EFSA e sull'esame della Commissione, che non hanno consentito di ritenere soddisfatti i requisiti richiesti dalla normativa europea sui prodotti fitosanitari.

Contesto procedurale

La domanda di approvazione della Millefolii herba come sostanza di base è stata presentata dall'Institut Technique de l'Agriculture Biologique (ITAB) il 10 luglio 2015. Nel corso della consultazione con l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, il richiedente ha modificato la denominazione della sostanza in Achillea millefolium L. L'EFSA ha trasmesso alla Commissione una relazione tecnica il 29 settembre 2016; successivamente la Commissione ha presentato al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi la relazione di esame e il progetto di regolamento il 24 gennaio 2017.

Valutazione sostanziale e criticità emerse

La Commissione rileva anzitutto che la documentazione depositata non dimostra che Achillea millefolium L. soddisfi la nozione di "prodotto alimentare" prevista dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002. La relazione tecnica dell'EFSA ha inoltre evidenziato problemi specifici connessi all'esposizione all'infuso e ai componenti alfa- e beta-tujone, canfora e 1,8-cineolo, in particolare per l'impiego in prodotti fitosanitari.

Le criticità segnalate riguardano anche possibili effetti negativi per le donne in stato di gravidanza, per i parametri relativi allo sperma e il potenziale di perturbazione del sistema endocrino. Per tali ragioni non è stato possibile completare la valutazione del rischio per operatori, lavoratori, astanti e organismi non bersaglio.

Decisione finale della Commissione

Alla luce delle osservazioni presentate dal richiedente e del loro esame, la Commissione conclude che le prescrizioni dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1107/2009 non risultano soddisfatte. L'articolo 1 del regolamento dispone quindi la non approvazione della sostanza Achillea millefolium L. come sostanza di base.

Effetti dell'atto e possibilità di nuova istanza

Il regolamento chiarisce espressamente che la decisione di non approvazione non pregiudica la presentazione di una nuova domanda di approvazione della medesima sostanza di base, purché conforme all'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Entrata in vigore

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è inoltre obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Esito della valutazione della sostanza di base

La Commissione, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 5, in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, dispone che Achillea millefolium L. non è approvata come sostanza di base.

Motivi della non approvazione

La documentazione presentata non dimostra che la sostanza soddisfi i criteri di "prodotto alimentare" di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002. Inoltre, la relazione tecnica dell'EFSA evidenzia problemi specifici legati all'esposizione all'infuso e ai componenti alfa- e beta-tujone, canfora e 1,8-cineolo, nonché possibili effetti negativi per donne in gravidanza, parametri relativi allo sperma e potenziale di perturbazione endocrina.

Conseguenze sulla valutazione del rischio

A causa delle criticità emerse, non è stato possibile completare la valutazione dei rischi per operatori, lavoratori, astanti e organismi non bersaglio, e la Commissione conclude che le prescrizioni dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1107/2009 non risultano soddisfatte.

Procedura istruttoria e consultazione

La Commissione ha ricevuto la domanda il 10 luglio 2015 dall'Institut Technique de l'Agriculture Biologique (ITAB), ha richiesto assistenza scientifica all'EFSA, ha ricevuto la relazione tecnica il 29 settembre 2016 e ha trasmesso al comitato permanente il progetto di regolamento e la relazione di esame il 24 gennaio 2017. Il richiedente ha presentato osservazioni, ma queste non hanno eliminato le perplessità.

Possibilità di nuova domanda

Il regolamento precisa espressamente che la non approvazione non pregiudica la presentazione di un'ulteriore domanda di approvazione della medesima sostanza di base, conformemente all'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitarisicurezza alimentarevalutazione del rischioagricoltura

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