Regolamento (UE) 2017/2058
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2058 della Commissione, del 10 novembre 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/6 che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il regime speciale dell’Unione per l’importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari provenienti dal Giappone dopo Fukushima. Sulla base dei dati di occorrenza forniti dalle autorità giapponesi e dei controlli all’importazione, la Commissione riduce o revoca alcuni obblighi di campionamento e analisi per determinate prefetture e categorie di prodotti, mantenendo invece misure più rigorose per altri casi. Vengono anche aggiornati i riferimenti normativi in materia di livelli massimi ammissibili di radioattività e prorogata la previsione di riesame al 30 giugno 2019.
Modifica delle condizioni speciali per l’importazione nell’Unione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone a seguito dell’incidente di Fukushima, con aggiornamento degli obblighi di campionamento, analisi e documentazione.
Ambito di applicazione
Si applica agli alimenti per animali e ai prodotti alimentari, compresi i prodotti alimentari secondari, originari del Giappone o da esso provenienti, come disciplinati dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/6, con esclusioni e distinzioni per talune categorie di prodotti e prefetture indicate negli allegati. Incide sulle importazioni nell’Unione europea e, in particolare, sulle partite soggette a dichiarazione, campionamento e analisi per cesio-134 e cesio-137 prima dell’esportazione dal Giappone; prevede inoltre una disciplina transitoria per le partite che hanno lasciato il Giappone prima dell’entrata in vigore del regolamento. È direttamente applicabile negli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2058 della Commissione
Il regolamento interviene sul regime di importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari provenienti dal Giappone introdotto dopo l’incidente di Fukushima, aggiornandolo alla luce dei dati di monitoraggio 2015-2016 e dei controlli effettuati all’importazione. La Commissione fonda la modifica sull’articolo 53 del regolamento (CE) n. 178/2002, che consente misure urgenti a tutela della salute pubblica e degli animali quando il rischio non sia adeguatamente gestibile dai singoli Stati membri.
Contesto e finalità della modifica
Il preambolo richiama la progressiva successione dei regolamenti di esecuzione che, dal 2011 al 2016, hanno disciplinato le condizioni speciali per le importazioni dal Giappone a seguito della contaminazione da radionuclidi successiva all’incidente di Fukushima. Il nuovo atto prende atto dei dati forniti dalle autorità giapponesi, relativi a oltre 132.000 rilevazioni per alimenti per animali e prodotti alimentari diversi dalla carne bovina e a oltre 527.000 rilevazioni per la carne bovina, riferiti al quinto e sesto periodo vegetativo successivi all’incidente (gennaio 2015-dicembre 2016).
Ambito di applicazione
Il regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/6, che si applica agli alimenti per animali e ai prodotti alimentari, compresi i prodotti alimentari secondari, originari del Giappone o da esso provenienti. La disciplina resta quindi centrata sulle importazioni nell’Unione di tali prodotti, con un sistema differenziato per prefetture, categorie merceologiche e codici NC. L’allegato II continua a individuare i prodotti per cui è necessario il campionamento e l’analisi per cesio-134 e cesio-137 prima dell’esportazione, mentre per alcuni prodotti e prefetture l’obbligo viene revocato o ridotto.
Revisione delle misure sulla base dei dati di occorrenza
La Commissione conclude che, per i prodotti originari della prefettura di Akita, non sono stati riscontrati superamenti dei livelli massimi e non occorre più imporre il campionamento e l’analisi prima dell’esportazione verso l’Unione. Per la prefettura di Fukushima, viene revocato l’obbligo di campionamento e analisi per il riso e i relativi derivati, mentre per gli altri prodotti originari di tale prefettura l’obbligo è mantenuto.
Per le prefetture di Gunma, Ibaraki, Tochigi, Iwate e Chiba, restano soggetti a controllo funghi, pesce e prodotti della pesca e talune piante selvatiche commestibili, ma i dati più recenti consentono di esentare alcuni prodotti specifici. Analogamente, per le prefetture di Akita, Yamagata e Nagano, la Commissione elimina gli obblighi per i prodotti originari di Akita e riduce la portata dei controlli per alcune piante selvatiche provenienti da Yamagata e Nagano. Per i funghi originari di Shizuoka, Yamanashi e Niigata, invece, l’obbligo di campionamento e analisi è mantenuto.
Dichiarazione e controlli documentali
L’articolo 5 del regolamento 2016/6 viene riformulato. Le partite di prodotti elencati nell’allegato II, nonché i prodotti composti contenenti oltre il 50 % di tali prodotti, devono essere accompagnati da una dichiarazione originale valida, redatta e firmata secondo l’articolo 6. La dichiarazione serve a certificare la conformità alla normativa giapponese sui livelli massimi di cesio-134 e cesio-137 e, per i casi previsti, l’esecuzione dei campionamenti e delle analisi.
Per il pesce e i prodotti della pesca elencati nell’allegato II, catturati o raccolti nelle acque costiere di Fukushima, Gunma, Tochigi, Miyagi, Ibaraki, Chiba o Iwate, è espressamente richiesto anche un rapporto di analisi, a prescindere dal luogo di sbarco.
Aggiornamento degli allegati tecnici
L’allegato I riporta i livelli massimi giapponesi per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali, con riferimento alla somma di cesio-134 e cesio-137. Per alcuni valori, il regolamento prevede l’applicazione provvisoria di livelli coerenti con quelli in vigore in Giappone, in sostituzione di quelli previsti dal regolamento (Euratom) 2016/52. Sono inoltre precisate regole tecniche per prodotti essiccati e per il tè.
L’allegato II elenca in modo dettagliato i prodotti e le prefetture soggetti a campionamento e analisi prima dell’esportazione nell’Unione. Tra i prodotti figurano, a seconda delle prefetture, funghi, pesci e prodotti della pesca, alcune specie ittiche specifiche, semi di soia e vari vegetali selvatici o coltivati, nonché prodotti composti contenenti oltre il 50 % di tali prodotti. L’allegato III sostituisce il modello di dichiarazione da utilizzare per l’importazione nell’Unione, con indicazione del lotto, del prodotto, dell’origine, dello stabilimento, del trasporto e dell’eventuale rapporto di analisi allegato.
Disposizione transitoria e riesame
Le partite che hanno lasciato il Giappone prima dell’entrata in vigore del regolamento possono essere importate secondo il regime previgente del regolamento 2016/6, evitando effetti retroattivi sulle spedizioni già avviate. La disciplina dovrà essere riesaminata entro il 30 giugno 2019, quando saranno disponibili i risultati relativi al settimo e all’ottavo periodo vegetativo successivi all’incidente (2017 e 2018).
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’ambito soggettivo e oggettivo
L’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/6 è sostituito per chiarire che il regime si applica agli alimenti per animali e ai prodotti alimentari, compresi i prodotti alimentari secondari, ai sensi dell’articolo 1 del regolamento (Euratom) 2016/52, originari del Giappone o da esso provenienti.
Dichiarazione obbligatoria per le partite interessate
Ogni partita di prodotti rientranti nei codici NC elencati nell’allegato II, nonché di prodotti composti contenenti per oltre il 50 % tali prodotti, deve essere accompagnata da una dichiarazione originale valida redatta e firmata conformemente all’articolo 6 del regolamento (UE) 2016/6.
Campionamento e analisi prima dell’esportazione
L’articolo 5, paragrafo 3, lettera c), è riscritto per precisare quando un prodotto proveniente da una prefettura soggetta a controlli può essere importato senza essere originario di tale prefettura né aver subito esposizione a radioattività durante transito o trasformazione. L’articolo 5, paragrafo 4, conferma che il pesce e i prodotti della pesca elencati, catturati o raccolti nelle acque costiere di Fukushima, Gunma, Tochigi, Miyagi, Ibaraki, Chiba o Iwate, devono essere accompagnati dalla dichiarazione e da un rapporto di analisi, indipendentemente dal luogo di sbarco.
Riesame della disciplina
L’articolo 14 è sostituito prevedendo che il regolamento sia riesaminato entro il 30 giugno 2019.
Aggiornamento degli allegati tecnici
Gli allegati I, II e III del regolamento (UE) 2016/6 sono sostituiti. L’allegato I riporta i livelli massimi giapponesi per prodotti alimentari e alimenti per animali, espressi in Bq/kg, con valori provvisori per alcuni prodotti in coerenza con la normativa giapponese; l’allegato II elenca le categorie di prodotti e le prefetture per cui restano o cessano gli obblighi di campionamento e analisi; l’allegato III aggiorna il modello di dichiarazione da utilizzare all’importazione.
Disposizione transitoria
Le partite che rientrano nell’ambito del regolamento (UE) 2016/6 e che hanno lasciato il Giappone prima dell’entrata in vigore del presente regolamento possono essere importate secondo le condizioni del regolamento (UE) 2016/6 nella versione precedente alla modifica.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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