Regolamento (UE) 2017/2011
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2011 della Commissione, del 9 novembre 2017, recante modifica del regolamento (CE) n. 951/2007 che stabilisce le misure di esecuzione dei programmi di cooperazione transfrontaliera finanziati nel quadro del regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica il quadro di esecuzione dei programmi di cooperazione transfrontaliera dell’Unione, intervenendo soprattutto sulle regole di recupero dei crediti e sui termini di esecuzione e chiusura dei programmi operativi congiunti. La Commissione introduce una proroga del termine finale di chiusura, fissandolo in linea generale a 36 mesi dalla presentazione della relazione finale, e disciplina i casi in cui tale termine non si applica per controversie pendenti o forza maggiore. Vengono inoltre precisate le condizioni per la rinuncia al recupero di crediti da parte dell’autorità di gestione congiunta, nel rispetto dei principi di sana gestione finanziaria e proporzionalità.
Modifica del regolamento (CE) n. 951/2007 sulle misure di esecuzione dei programmi di cooperazione transfrontaliera finanziati nel quadro dello strumento europeo di vicinato e partenariato/strumento europeo di vicinato.
Ambito di applicazione
Si applica ai programmi operativi congiunti di cooperazione transfrontaliera finanziati nel quadro del regolamento (CE) n. 1638/2006, come attuati tramite il regolamento (CE) n. 951/2007. Riguarda in particolare le autorità di gestione congiunte, la Commissione, i comitati di controllo congiunto e le fasi di recupero crediti, esecuzione, chiusura finanziaria e presentazione della relazione finale. Le nuove regole operano per la chiusura dei programmi e per le deroghe in presenza di procedimenti giudiziari o amministrativi con effetto sospensivo o di forza maggiore; il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Modifica delle regole di esecuzione dei programmi di cooperazione transfrontaliera finanziati nell’ambito dello strumento europeo di vicinato
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2011 della Commissione interviene sul regolamento (CE) n. 951/2007, che disciplina le misure di esecuzione dei programmi di cooperazione transfrontaliera finanziati nel quadro dello strumento europeo di vicinato e partenariato, poi ricondotto allo strumento europeo di vicinato. La modifica risponde ai ritardi accumulati nell’avvio e nella chiusura dei programmi e mira a rafforzare la certezza del diritto, mantenendo al contempo i principi di pari trattamento, trasparenza, sana gestione finanziaria e proporzionalità.
Recupero dei crediti e poteri dell’autorità di gestione congiunta
La nuova formulazione dell’articolo 27, paragrafo 5, impone all’autorità di gestione congiunta di garantire il rimborso entro un anno dall’emissione dell’ordine di riscossione. Il regolamento richiede che i crediti siano certi, liquidi ed esigibili. Se l’autorità intende rinunciare al recupero di un credito accertato, deve verificare che la rinuncia sia regolare e coerente con la sana gestione finanziaria e la proporzionalità; la decisione deve essere motivata e sottoposta ad accordo preliminare della Commissione e del comitato di controllo congiunto. Il testo prevede tuttavia che, sulla base di opportune istruzioni della Commissione, la previa approvazione della Commissione possa non essere richiesta.
Durata dell’esecuzione e fase di chiusura
L’articolo 43 viene modificato per definire con maggiore precisione il termine di esecuzione dei programmi operativi congiunti. Il periodo di esecuzione inizia non prima dell’adozione del programma da parte della Commissione e termina al più tardi 36 mesi dopo la presentazione della relazione finale. Anche la fase di chiusura finanziaria viene dettagliata: essa comprende la chiusura finanziaria di tutti i contratti, la valutazione ex post del programma, la presentazione della relazione finale e il pagamento finale o il recupero finale da parte della Commissione. Pure questa fase deve chiudersi entro 36 mesi dalla relazione finale.
Deroghe per contenzioso e forza maggiore
Con l’inserimento del nuovo articolo 46, paragrafo 3, il regolamento disciplina i casi in cui l’autorità di gestione congiunta non riesca a comunicare alla Commissione gli importi definitivi. In tali ipotesi, il termine di fine periodo di esecuzione di cui all’articolo 43, paragrafo 1, non si applica alla parte del programma interessata se i progetti sono sospesi per un procedimento giudiziario o per un ricorso amministrativo con effetto sospensivo, oppure se intervengono cause di forza maggiore che compromettono gravemente, in tutto o in parte, l’attuazione del programma.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Recupero dei crediti e rinuncia all’ordine di riscossione
L’articolo 27, paragrafo 5, è sostituito per imporre all’autorità di gestione congiunta di assicurare il rimborso entro un anno dall’emissione dell’ordine di riscossione. I crediti devono essere certi, liquidi ed esigibili. La rinuncia al recupero di un credito accertato è ammessa solo se regolare e conforme ai principi di sana gestione finanziaria e proporzionalità; la decisione deve essere motivata e sottoposta ad accordo preliminare della Commissione e del comitato di controllo congiunto. In base a istruzioni della Commissione, la previa approvazione della Commissione può non essere richiesta.
Durata del periodo di esecuzione dei programmi
L’articolo 43, paragrafo 1, stabilisce che il periodo di esecuzione di ciascun programma operativo congiunto inizia non prima della data di adozione del programma da parte della Commissione e termina al più tardi 36 mesi dopo la presentazione della relazione finale.
Fase di chiusura finanziaria
L’articolo 43, paragrafo 2, lettera c), precisa che la chiusura finanziaria comprende la chiusura di tutti i contratti stipulati nell’ambito del programma, la valutazione ex post, la presentazione della relazione finale e il pagamento finale o il recupero finale da parte della Commissione. Questa fase deve concludersi al più tardi 36 mesi dopo la presentazione della relazione finale.
Deroghe al termine di esecuzione per contenzioso o forza maggiore
All’articolo 46 è aggiunto un paragrafo 3 che esclude l’applicazione del termine di fine periodo di esecuzione di cui all’articolo 43, paragrafo 1, per la parte di programma interessata quando l’autorità di gestione congiunta non può comunicare alla Commissione gli importi definitivi a causa di progetti sospesi per procedimento giudiziario o ricorso amministrativo con effetto sospensivo, oppure di cause di forza maggiore che compromettono gravemente l’attuazione del programma, in tutto o in parte.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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