Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2017/2114

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2114 della Commissione, del 9 novembre 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 per quanto riguarda i modelli e le istruzioni (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017R2114

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna in modo esteso la disciplina tecnica delle segnalazioni di vigilanza previste dal CRR, allineando i modelli alle modifiche normative intervenute e correggendo imprecisioni e incoerenze applicative. Introduce o rivede istruzioni su capitale regolamentare, requisiti patrimoniali, cartolarizzazioni, rischio operativo, leva finanziaria, esposizioni verso amministrazioni pubbliche e ulteriori presidi di liquidità. Gran parte dell’intervento è di natura tecnica, ma con impatti operativi rilevanti su contenuti, perimetro e soglie di reporting.

Modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 aggiornando modelli, istruzioni e allegati per le segnalazioni prudenziali COREP, incluse nuove o riviste informazioni su fondi propri, rischio operativo, rischio di credito, cartolarizzazioni, rischio di mercato, leva finanziaria e ulteriori strumenti di controllo della liquidità.

Ambito di applicazione

Si applica agli enti soggetti agli obblighi di segnalazione prudenziale previsti dal regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR), quindi in particolare agli enti creditizi e, ove rilevante, alle imprese di investimento. Incide sulle segnalazioni a fini di vigilanza individuale e consolidata, secondo i casi, e riguarda i soggetti tenuti a compilare i modelli COREP e, per alcuni profili, i modelli aggiuntivi su leva finanziaria e liquidità. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in applicazione dal 1° marzo 2018; alcune previsioni richiedono la compilazione dei modelli solo se rilevanti per il metodo utilizzato o se superate determinate soglie di materialità.

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 per i modelli e le istruzioni di vigilanza

Il regolamento interviene sul quadro tecnico delle segnalazioni prudenziali richieste agli enti ai sensi del CRR, aggiornando modelli, definizioni, istruzioni e allegati. La ratio esplicita emerge dai considerando: adeguare la disciplina al progressivo sviluppo del corpus normativo derivato, correggere errori materiali e incongruenze e rendere più efficace il monitoraggio dei profili di rischio da parte delle autorità competenti.

Finalità e contesto normativo

L’intervento si fonda sul regolamento (UE) n. 575/2013 e sui progetti di norme tecniche di attuazione predisposti dall’ABE. In particolare, la modifica recepisce evoluzioni normative, tra cui il regolamento delegato (UE) 2015/61 in materia di liquidità, e mira a rendere le segnalazioni più coerenti con i requisiti prudenziali applicabili, anche con riferimento ai disallineamenti di durata, al rischio operativo, al rischio di credito e alle esposizioni sovrane.

Ambito soggettivo e applicativo

Il regolamento si applica agli enti tenuti a trasmettere segnalazioni di vigilanza conformemente al CRR, con rilevanza sia su base individuale sia consolidata. Le istruzioni specificano che ciascun ente segnala solo i modelli pertinenti al metodo di calcolo adottato per i requisiti di fondi propri; in alcuni casi la compilazione dipende dal superamento di soglie dimensionali o di materialità. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri; l’applicazione decorre dal 1° marzo 2018.

Modifiche ai modelli su fondi propri e requisiti patrimoniali (CA)

I modelli CA vengono ristrutturati per rappresentare i componenti dei fondi propri, i requisiti complessivi di esposizione al rischio, i coefficienti di capitale, le voci di memoria e le disposizioni transitorie. Il modello CA1 dettaglia gli elementi dei fondi propri di classe 1 e di classe 2; il CA2 riepiloga gli importi complessivi delle esposizioni al rischio; il CA3 riporta i coefficienti di capitale e le eventuali eccedenze o carenze rispetto ai requisiti minimi dell’articolo 92 del CRR; il CA4 contiene voci accessorie, incluse informazioni sulle attività e passività fiscali differite e sulle soglie per le deduzioni; il CA5 raccoglie gli aggiustamenti transitori e le informazioni sugli strumenti soggetti alla clausola grandfathering.

Il testo chiarisce inoltre il trattamento delle deduzioni e delle voci transitorie, compresi:

  • strumenti di capitale soggetti alla clausola grandfathering;
  • interessi di minoranza e strumenti emessi da filiazioni;
  • utili non distribuiti, riserve, avviamento e altre attività immateriali;
  • attività fiscali differite;
  • carenze di accantonamenti rispetto alle perdite attese nei metodi IRB;
  • partecipazioni in soggetti del settore finanziario;
  • filtri e deduzioni aggiuntivi;
  • effetti transitori connessi all’IFRS 9.

Solvibilità di gruppo (GS)

Per i gruppi soggetti a vigilanza consolidata, i modelli C06.01 e C06.02 raccolgono informazioni sui soggetti inclusi nel perimetro di consolidamento, sulla loro solvibilità individuale e sul contributo di ciascun soggetto ai fondi propri e alle riserve di capitale del gruppo. Le istruzioni distinguono tra soggetti soggetti a requisiti prudenziali individuali e soggetti rilevanti solo ai fini del contributo di gruppo. Sono previste soglie dell’1 % dell’esposizione complessiva al rischio o dei fondi propri di gruppo per la rilevanza della segnalazione, con eccezioni per le filiazioni che apportano capitale al gruppo.

Rischio di credito, controparte, diluizione, regolamento e cartolarizzazioni

I modelli relativi al rischio di credito sono organizzati per metodo standardizzato e IRB, con ripartizione geografica ove applicabile. Le istruzioni chiariscono come attribuire le esposizioni alle classi di esposizione dell’articolo 112 del CRR, quale priorità applicare nei casi di sovrapposizione e come trattare la sostituzione di esposizione dovuta a garanzie, derivati su crediti e altre tecniche di CRM.

Nel metodo standardizzato (CR SA) il modello copre rischio di credito, rischio di controparte nel portafoglio bancario e di negoziazione e rischio di regolamento per operazioni non contestuali; restano escluse le posizioni verso la cartolarizzazione e gli importi dedotti dai fondi propri. Sono fornite regole dettagliate su:

  • classi di esposizione;
  • fattori di ponderazione del rischio;
  • voci per memoria su immobili e default;
  • trattamento di OIC, obbligazioni garantite, derivati su crediti nth-to-default e altre esposizioni.

Nel metodo IRB (CR IRB) il regolamento disciplina la trasmissione delle informazioni su PD, LGD, durata media, perdite attese, esposizioni ponderate per rischio, ripartizione per classe o pool di debitori e per area geografica. Sono fornite istruzioni separate per gli strumenti di capitale (CR EQU IRB), incluse le alternative metodologiche del metodo della ponderazione semplice, del metodo PD/LGD e del metodo dei modelli interni.

Le sezioni sulle cartolarizzazioni distinguono tra cartolarizzazioni tradizionali e sintetiche, tra ruoli dell’ente (cedente, promotore, investitore, prestatore originario) e tra esposizioni in bilancio, fuori bilancio e derivati. Sono disciplinati:

  • trasferimento significativo del rischio;
  • mantenimento dell’interesse economico netto;
  • clausole di rimborso anticipato;
  • segmenti senior, mezzanine e prime perdite;
  • ricartolarizzazioni;
  • trattamento delle due diligence e dei disallineamenti di durata;
  • approcci standardizzato e IRB per le posizioni verso la cartolarizzazione.

Rischio operativo

Il modello OPR mantiene la distinzione tra metodo base, metodo standardizzato, metodo standardizzato alternativo e metodi avanzati. Le istruzioni precisano il calcolo dell’indicatore rilevante, l’uso dei dati di fine esercizio, la gestione delle situazioni eccezionali (fusioni, acquisizioni, dismissioni) e la frequenza delle segnalazioni. Per gli enti che applicano l’AMA sono previste voci di memoria su perdite attese, diversificazione e tecniche di attenuazione del rischio.

Le sezioni OPR Details rendono più granulare la segnalazione delle perdite:

  • C17.01 aggrega perdite e recuperi per linea di business e tipologia di evento;
  • C17.02 riporta i principali eventi di perdita singolarmente, solo sopra 100 000 EUR.

Sono specificate le categorie di eventi di rischio operativo, le soglie interne di raccolta dati, i recuperi diretti e quelli da assicurazione o altri meccanismi di trasferimento del rischio.

Rischio di mercato e CVA

I modelli di rischio di mercato coprono:

  • strumenti di debito negoziati (MKR SA TDI);
  • cartolarizzazioni nel portafoglio di negoziazione (MKR SA SEC);
  • portafoglio di negoziazione di correlazione (MKR SA CTP);
  • strumenti di capitale (MKR SA EQU);
  • cambio (MKR SA FX);
  • merci (MKR SA COM);
  • modelli interni (MKR IM);
  • rischio di rettifica di valore su crediti (CVA).

Le istruzioni distinguono il rischio generico dal rischio specifico, definiscono il trattamento di posizioni lunghe e corte, le categorie di rating e i metodi di calcolo (scadenza, durata finanziaria, metodo semplificato, look-through, formula di vigilanza). Per il CVA sono richieste informazioni su esposizione, componenti OTC e SFT, fattori moltiplicativi e coperture tramite CDS.

Esposizioni verso amministrazioni pubbliche

Il modello GOV disciplina la segnalazione delle esposizioni dirette e indirette verso amministrazioni pubbliche, sia nel portafoglio bancario sia in quello di negoziazione. È prevista la distinzione per paese di residenza della controparte, per metodo regolamentare e per durata residua. La segnalazione comprende anche derivati, posizioni fuori bilancio e una voce di memoria per derivati su crediti venduti su esposizioni pubbliche.

Leva finanziaria

L’allegato XI introduce un impianto completo di segnalazione del coefficiente di leva finanziaria. Il modello LRCalc raccoglie le componenti necessarie per il calcolo della leva, distinguendo tra definizione pienamente adottata e definizione transitoria del capitale di classe 1. Le regole coprono:

  • derivati e accordi di compensazione;
  • SFT e maggiorazioni per rischio di controparte;
  • componenti esentate per CCP;
  • esposizioni fuori bilancio con diversi fattori di conversione;
  • attività escluse, attività fiduciarie, esposizioni infragruppo esentate e altre esenzioni.

Le istruzioni LR1-LR5 disciplinano la disaggregazione alternativa delle esposizioni, la definizione alternativa del capitale, i controlli sulle componenti della misura dell’esposizione e le informazioni di carattere generale sull’ente. Sono inoltre previsti criteri di rilevanza per la segnalazione dettagliata dei derivati, basati su soglie percentuali e importi nozionali assoluti.

Modelli AMM: funding, capacità di compensazione e fasce di scadenza

Gli allegati XVIII-XXIII introducono una serie di ulteriori strumenti di controllo della liquidità, con focus su concentrazione del funding, prezzi della raccolta, rinnovo del funding, capacità di compensazione e fasce di scadenza.

Il modello C67.00 richiede la concentrazione del funding per controparte, con le dieci principali controparti oltre l’1 % delle passività totali. Il modello C68.00 classifica il funding per tipo di prodotto, distinguendo tra retail e wholesale, garantito e non garantito, depositi, SFT, obbligazioni garantite e ABS. Il modello C69.00 misura il costo del funding di diversa durata, con differenziali espressi in punti base e volumi per fasce di scadenza. Il modello C70.00 rileva invece il rinnovo del funding su base giornaliera, separando finanziamento in scadenza, rinnovo, nuovo finanziamento e flussi netti.

Il modello C71.00 sulla capacità di compensazione per emittente si concentra su attività non vincolate, linee di liquidità ricevute e strumenti convertibili rapidamente in contante. Infine, il modello C66.00 sulle fasce di scadenza e le relative istruzioni delinea una struttura dettagliatissima per i deflussi, gli afflussi, la capacità di compensazione e le sopravvenienze, con regole di classificazione per scadenza contrattuale, trattamento delle opzioni, depositi a vista, repo, derivati e linee irrevocabili.

Decorrenza

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 1° marzo 2018. Tale differimento è giustificato dal bisogno di concedere a enti e autorità competenti il tempo necessario per adeguare sistemi, processi e tracciati di segnalazione.

Disposizioni principali

Aggiornamento dei modelli COREP e delle istruzioni

Sostituisce integralmente numerosi allegati del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 e modifica l’articolo 5, lettera b), con una nuova struttura dei punti di segnalazione. L’aggiornamento riguarda in particolare i modelli su fondi propri (CA1-CA5), solvibilità del gruppo (GS), rischio di credito (CR SA, CR IRB, CR EQU IRB, CR SETT, CR SEC SA, CR SEC IRB, SEC Details), rischio operativo (OPR, OPR Details), rischio di mercato (MKR SA TDI, MKR SA SEC, MKR SA CTP, MKR SA EQU, MKR SA FX, MKR SA COM, MKR IM, CVA) ed esposizioni verso amministrazioni pubbliche (GOV).

Nuove soglie e criteri di segnalazione per il rischio operativo

Rivede gli obblighi informativi sulle perdite significative da rischio operativo. Gli enti che calcolano i requisiti con il metodo base o standardizzato segnalano informazioni limitate solo in presenza di determinati criteri dimensionali; per gli enti più rilevanti o che utilizzano il metodo avanzato sono previste segnalazioni complete sui modelli 17.01 e 17.02, con dettaglio per linea di business, tipologia di evento, recuperi, grandi eventi di perdita e soglie interne di raccolta dati.

Requisiti di segnalazione per le esposizioni verso emittenti sovrani e amministrazioni pubbliche

Introduce il nuovo punto 3 dell’articolo 5, dedicato alle esposizioni verso le amministrazioni pubbliche, con segnalazione del modello 33 quando il valore contabile aggregato delle attività finanziarie verso il settore pubblico raggiunge almeno l’1 % della somma tra titoli di debito e prestiti e anticipazioni. Per il modello GOV sono disciplinate sia le esposizioni dirette sia quelle in derivati e fuori bilancio, con ripartizione per paese, per rischio e per metodo regolamentare.

Leva finanziaria: trattamento alternativo dell’esposizione e definizioni

L’allegato XI introduce la nuova informativa sulla leva finanziaria, con il modello LRCalc per il calcolo del coefficiente di leva, i modelli LR1-LR5 per la disaggregazione alternativa e una disciplina puntuale del trattamento di derivati, SFT, attività fiduciarie, esposizioni infragruppo e esenzioni. Sono previste anche soglie di rilevanza per la segnalazione dei derivati e formule per il coefficiente di leva sia con definizione pienamente adottata sia transitoria.

Ulteriori strumenti di controllo della liquidità

Gli allegati XVIII-XXIII introducono modelli AMM per la concentrazione del funding, i prezzi del funding, il rinnovo del funding, la capacità di compensazione e il modello delle fasce di scadenza. Sono definite soglie dell’1 % delle passività totali per l’individuazione delle principali controparti e dei principali prodotti di raccolta, nonché una struttura dettagliata per misurare deflussi, afflussi, liquidità disponibile, sopravvenienze e mismatch di scadenza.

Entrata in vigore e applicazione differita

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 1° marzo 2018 per consentire agli enti e alle autorità competenti di adeguare i sistemi di segnalazione.

Come è indicizzato

Materievigilanza prudenzialefondi propririschio di creditorischio operativorischio di mercato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.