Regolamento (UE) 2017/2015
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2015 della Commissione, del 9 novembre 2017, recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 30 settembre 2017 fino al 30 dicembre 2017, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce, per un periodo di riferimento determinato, le strutture per scadenza dei tassi privi di rischio, gli spread fondamentali e gli aggiustamenti per la volatilità da utilizzare nel quadro Solvency II. La finalità è assicurare uniformità e certezza giuridica nel calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base da parte delle imprese di assicurazione e riassicurazione. Le tabelle contenute negli allegati forniscono i valori tecnici per numerose valute e mercati nazionali. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e si applica dal 30 settembre 2017.
Fissazione delle informazioni tecniche da utilizzare per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base Solvency II per le segnalazioni con date di riferimento dal 30 settembre 2017 al 30 dicembre 2017.
Ambito di applicazione
Si applica alle imprese di assicurazione e di riassicurazione soggette alla direttiva 2009/138/CE (Solvibilità II), limitatamente al calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento comprese tra il 30 settembre 2017 e il 30 dicembre 2017. Le informazioni tecniche valgono per ciascuna valuta e per i mercati assicurativi nazionali interessati indicati negli allegati. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e rilevante ai fini SEE. Non disciplina esclusioni soggettive specifiche, ma rinvia alle metodologie previste dagli articoli 77, 77 quater, 77 quinquies e 77 sexies della direttiva 2009/138/CE.
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2015 della Commissione
Il regolamento definisce le informazioni tecniche da usare nel quadro Solvency II per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base in un intervallo temporale determinato, dal 30 settembre 2017 al 30 dicembre 2017. La disciplina serve a garantire condizioni uniformi di calcolo tra imprese di assicurazione e di riassicurazione, con dati di mercato aggiornati e immediatamente disponibili.
Finalità e contesto normativo
Il testo si fonda sulla direttiva 2009/138/CE, in particolare sull'articolo 77 sexies, paragrafo 2, terzo comma. Nei considerando la Commissione spiega che le informazioni tecniche devono riflettere le strutture per scadenza dei tassi privi di rischio e gli spread fondamentali necessari per l'aggiustamento di congruità e per l'aggiustamento di volatilità, così da assicurare omogeneità prudenziale e certezza giuridica.
Ambito soggettivo e temporale
L'applicazione riguarda le imprese di assicurazione e di riassicurazione soggette a Solvibilità II. Esse devono utilizzare le informazioni tecniche per le segnalazioni aventi date di riferimento comprese tra il 30 settembre e il 30 dicembre 2017. Il regolamento precisa che deve essere applicato dalla prima data di riferimento cui si riferisce, per evitare differenze dovute alla data di segnalazione alle autorità competenti.
Informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche
L'articolo 1, paragrafo 2, rinvia a tre blocchi di dati tecnici:
- le strutture per scadenza dei tassi privi di rischio, per il calcolo della migliore stima ai sensi dell'articolo 77 della direttiva 2009/138/CE;
- gli spread fondamentali per l'aggiustamento di congruità ai sensi dell'articolo 77 quater;
- gli aggiustamenti per la volatilità ai sensi dell'articolo 77 quinquies.
Le tabelle dell'allegato I coprono numerose valute e scadenze molto ampie, fino a 150 anni, e devono essere impiegate senza aggiustamenti di congruità o di volatilità.
Spread fondamentali per l'aggiustamento di congruità
L'allegato II contiene gli spread fondamentali, espressi in punti base, differenziati per:
- esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali;
- esposizioni verso enti finanziari;
- altre esposizioni.
Per il primo gruppo, il regolamento prevede tabelle per Stato/valuta e durata, e specifica che gli spread da 11 a 30 anni sono uguali a quelli a 10 anni. Per le esposizioni verso enti finanziari, i valori sono ulteriormente articolati per classe di merito di credito da 0 a 6 e per durata. Il testo chiarisce che gli spread non includono gli incrementi di cui all'articolo 77 quater, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/138/CE.
Aggiustamento per la volatilità
L'allegato III elenca l'aggiustamento per la volatilità per ciascun mercato assicurativo nazionale interessato e per la relativa valuta. Per l'area euro, il valore è pari a 7 punti base per numerosi Stati membri elencati; sono inoltre indicati valori specifici per altre valute e mercati, tra cui, ad esempio, 34 punti base per la Danimarca, 20 per il Regno Unito, 12 per la Polonia, 18 per la Norvegia, 10 per l'Australia, 8 per il Canada e 34 per gli Stati Uniti. In alcuni casi il valore è negativo, come per Bulgaria, Romania e Liechtenstein/Svizzera, pari a -3 o -1 punti base.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è applicabile dal 30 settembre 2017. Come atto regolamentare dell'Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro, senza necessità di recepimento nazionale.
Implicazioni pratiche per gli operatori
Per gli intermediari, i consulenti e le imprese assicurative, il punto operativo centrale è l'obbligo di utilizzare esattamente i parametri tecnici allegati per il periodo di riferimento considerato. Ciò incide direttamente sulle valutazioni attuariali e sui calcoli prudenziali con effetti sul bilancio di solvibilità, sulla determinazione delle migliori stime e sul calcolo degli elementi di fondi propri di base.
Disposizioni principali
Oggetto e periodo di applicazione
L'articolo 1, paragrafo 1, impone alle imprese di assicurazione e riassicurazione di utilizzare le informazioni tecniche di cui al paragrafo 2 per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni con date di riferimento dal 30 settembre al 30 dicembre 2017.
Contenuto delle informazioni tecniche
L'articolo 1, paragrafo 2, stabilisce che, per ciascuna valuta interessata, le informazioni tecniche comprendono: (a) le pertinenti strutture per scadenza dei tassi privi di rischio dell'allegato I; (b) gli spread fondamentali per il calcolo dell'aggiustamento di congruità dell'allegato II; (c) gli aggiustamenti per la volatilità per ciascun mercato assicurativo nazionale interessato dell'allegato III.
Entrata in vigore e applicazione
L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applichi a decorrere dal 30 settembre 2017. Il testo precisa inoltre la sua obbligatorietà in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità in ciascuno Stato membro.
Base giuridica e urgenza
Il regolamento è adottato sulla base dell'articolo 77 sexies, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 2009/138/CE e in procedura d'urgenza ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011, per assicurare la tempestiva disponibilità delle informazioni tecniche e l'uso uniforme dei medesimi dati prudenziali da parte delle imprese.
Allegato I: strutture per scadenza dei tassi privi di rischio
L'allegato I riporta, per ciascuna valuta, la struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio da applicare al calcolo della migliore stima ai sensi dell'articolo 77 della direttiva 2009/138/CE, senza aggiustamenti di congruità o volatilità. Le scadenze coprono fino a 150 anni e i valori variano per valuta.
Allegato II: spread fondamentali
L'allegato II fissa, in punti base, gli spread fondamentali per il calcolo dell'aggiustamento di congruità. I valori sono distinti tra esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, esposizioni verso enti finanziari e altre esposizioni, con tabelle per valuta, durata e classe di merito di credito. Gli spread non includono gli incrementi di cui all'articolo 77 quater, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/138/CE.
Allegato III: aggiustamento per la volatilità
L'allegato III definisce, per ciascun mercato assicurativo nazionale e valuta, l'aggiustamento per la volatilità della pertinente struttura per scadenza dei tassi privi di rischio, espresso in punti base. Per l'euro l'aggiustamento è pari a 7 punti base per numerosi mercati nazionali dell'area euro, mentre per le altre valute sono previsti valori specifici, anche negativi per alcune giurisdizioni.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 9 nov 2017Regolamento (UE) 2017/2010
- Regolamento · 9 nov 2017Regolamento (UE) 2017/2011
- Regolamento · 9 nov 2017Regolamento (UE) 2017/2114
- Regolamento · 8 nov 2017Regolamento (UE) 2017/2001
- Regolamento · 8 nov 2017Regolamento (UE) 2017/2002
- Regolamento · 8 nov 2017Regolamento (UE) 2017/2003
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →