Regolamento (UE) 2017/2010
Regolamento (UE) 2017/2010 della Commissione, del 9 novembre 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche dell'energia per quanto riguarda gli aggiornamenti per le statistiche dell'energia annuali e mensili (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna in modo organico il quadro statistico europeo in materia di energia, sostituendo gli allegati del regolamento (CE) n. 1099/2008. La revisione interviene sulle definizioni dei prodotti energetici, sulla classificazione degli usi e dei settori, sugli aggregati da rilevare e sulle unità di misura, nonché su termini e modalità di trasmissione dei dati. Vengono anche chiariti gli effetti delle nuove numerazioni sulle deroghe già accordate e si conferma l'obbligo di applicazione diretta negli Stati membri.
Aggiornamento degli allegati del regolamento (CE) n. 1099/2008 sulle statistiche dell'energia, con revisione delle definizioni, degli aggregati e delle modalità di rilevazione annuale, mensile e a breve termine.
Ambito di applicazione
Si applica alla produzione, trasmissione, valutazione e diffusione delle statistiche dell'energia nell'Unione europea, con effetto diretto in tutti gli Stati membri e rilevanza anche ai fini SEE. Riguarda in particolare le rilevazioni statistiche annuali, mensili e mensili a breve termine su carbone, gas naturale, energia elettrica e termica, petrolio e prodotti petroliferi, energie rinnovabili, rifiuti ed energia nucleare, imponendo la sostituzione integrale degli allegati del regolamento (CE) n. 1099/2008. Il regolamento chiarisce inoltre che le modifiche ai codici di numerazione degli allegati non alterano la sostanza delle voci oggetto di deroghe già concesse con la decisione di esecuzione (UE) 2015/1504.
Regolamento (UE) 2017/2010 della Commissione sulle statistiche dell'energia
Il regolamento aggiorna il sistema europeo di raccolta delle statistiche dell'energia istituito dal regolamento (CE) n. 1099/2008, adeguandolo all'evoluzione delle politiche energetiche, dei progressi tecnologici e delle esigenze informative dell'Unione. L'intervento è motivato dalla necessità di mantenere comparabili e attuali i dati energetici europei, anche alla luce delle modifiche già intervenute nelle statistiche annuali e mensili.
Ambito e funzione della modifica
L'atto non riscrive il quadro normativo di base, ma sostituisce integralmente gli allegati del regolamento (CE) n. 1099/2008. In tal modo aggiorna le definizioni, i perimetri geografici usati a fini statistici, gli aggregati da dichiarare, le unità di misura, le frequenze di trasmissione e i termini di invio dei dati per le diverse rilevazioni energetiche.
Chiarimenti terminologici e classificazioni generali
L'allegato A contiene il glossario comune a tutte le rilevazioni. Vi sono precisazioni geografiche a fini esclusivamente statistici, come l'inclusione di specifici territori in Francia, Italia, Portogallo, Spagna o Stati Uniti, e una vasta serie di definizioni di base su produzione, importazioni, esportazioni, bunkeraggi internazionali, scorte, trasferimenti tra prodotti e discrepanza statistica.
L'allegato distingue inoltre gli operatori energetici principali dagli autoproduttori e definisce, per ciascun settore, le imputazioni corrette tra trasformazione, settore energetico, consumi finali e perdite di distribuzione. Particolare attenzione è dedicata alle regole di classificazione della termoelettricità e della cogenerazione, nonché alla corretta imputazione dell'energia termica autoconsumata o venduta.
Definizione dei prodotti energetici
Il regolamento disciplina in modo estremamente analitico i prodotti osservati: carbone e gas manifatturati, gas naturale, energia elettrica e termica, petrolio e prodotti petroliferi, energie rinnovabili e rifiuti. Per ciascuna macro-categoria vengono forniti i criteri di inclusione ed esclusione, le sottoclassi e gli aggregati, ad esempio per antracite, lignite, coke da cokeria, gas di officina, gas naturale liquefatto, GPL, benzina, gasolio, olio combustibile, biocarburanti, biogas, rifiuti urbani e industriali, energia solare, eolica, geotermica e nucleare.
Statistiche annuali dell'energia
L'allegato B disciplina la rilevazione annuale. Il periodo di riferimento è l'anno civile e i dati sono trasmessi su base annuale entro il 30 novembre dell'anno successivo. Le unità di trasmissione variano a seconda del prodotto: ad esempio, per i combustibili solidi si usano le chilotonnellate, per il gas naturale sia volumi sia TJ, per l'energia elettrica GWh, per l'energia termica TJ e per la capacità MW o altre unità tecniche specifiche.
Il capitolo annuale copre in dettaglio l'offerta, le trasformazioni, il settore energetico, le perdite di distribuzione, i consumi finali per industria, trasporti e altri settori, le importazioni ed esportazioni per paese di origine o destinazione, le capacità installate e, per alcuni prodotti, il potere calorifico. Per il gas naturale sono richieste anche informazioni su stoccaggi, working gas, produzione di picco e capacità di rigassificazione o liquefazione. Per il petrolio, l'allegato richiede inoltre dati su input di raffineria, perdite di raffinazione, scorte e capacità di raffinazione nazionale e per impianto.
Sono presenti anche statistiche annuali specifiche sull'energia nucleare civile, con dati su capacità di arricchimento, fabbricazione di combustibile fresco e MOX, produzione di calore nucleare, burnup medio degli elementi irradiati, produzione di uranio e plutonio nei ritrattamenti e capacità degli impianti di ritrattamento.
Statistiche mensili dell'energia
L'allegato C riguarda la rilevazione mensile. Per i combustibili solidi, l'energia elettrica e il gas naturale sono previsti periodi, aggregati e termini di trasmissione differenziati. In generale, i dati mensili riguardano produzione, importazioni, esportazioni, variazioni e livelli delle scorte, nonché specifiche forniture a cokerie, industria siderurgica, produttori di energia e altri settori rilevanti.
Per l'energia elettrica sono richiesti dati sulla produzione netta per fonte e tecnologia, con disaggregazione tra nucleare, carbone, petrolio, gas, rinnovabili combustibili e non combustibili, importazioni ed esportazioni e uso di energia per accumulazione da pompaggio. Per il petrolio e i prodotti petroliferi sono previsti dati su petrolio greggio, GPL, benzina, cherosene, gasolio, olio combustibile e petrolio totale, oltre a produzione, scambi, giacenze, input di raffineria e domanda interna. Per il gas naturale sono richiesti produzione, importazioni ed esportazioni, variazioni di scorte, forniture lorde osservate e autoconsumi/perdite dell'industria del gas.
Statistiche mensili a breve termine
L'allegato D introduce una versione più sintetica e rapida della rilevazione mensile, con termini di trasmissione più stringenti: entro un mese civile dal termine del mese di riferimento. Per il gas naturale, l'energia elettrica e il petrolio/prodotti petroliferi gli aggregati sono ridotti a quelli essenziali per monitorare produzione, scambi, scorte e, per il petrolio, input di raffineria e domanda.
Esenzioni e clausole specifiche
Il regolamento prevede alcune esenzioni puntuali. Cipro è esentata da determinati dettagli della rilevazione annuale del petrolio e fornisce solo i totali per alcuni usi finali e non energetici. La Germania è esentata dalla rilevazione mensile a breve termine dell'energia elettrica. Inoltre, il regolamento chiarisce che le modifiche ai codici negli allegati non alterano il contenuto sostanziale delle deroghe già accordate con la decisione di esecuzione (UE) 2015/1504.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Per gli operatori e le amministrazioni interessati, ciò comporta l'immediata necessità di adeguare i flussi di raccolta e trasmissione dei dati statistici alle nuove classificazioni e ai nuovi allegati.
Disposizioni principali
Sostituzione degli allegati del regolamento quadro
L'articolo 1 dispone la sostituzione integrale degli allegati del regolamento (CE) n. 1099/2008 con il testo contenuto nell'allegato del regolamento. La modifica aggiorna quindi in blocco definizioni, classificazioni, aggregati e requisiti di trasmissione delle statistiche energetiche.
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Chiarimenti terminologici e delimitazioni geografiche
L'allegato A contiene le definizioni e le precisazioni metodologiche comuni a tutte le statistiche energetiche. Include delimitazioni geografiche ai soli fini statistici e definizioni dettagliate di aggregati come produzione, importazioni, esportazioni, bunkeraggi internazionali, scorte, trasferimenti tra prodotti, discrepanze statistiche e classificazioni dei produttori e degli autoproduttori.
Definizione dei prodotti energetici
L'allegato A classifica in modo analitico i prodotti osservati: carbone e gas manifatturati, gas naturale, energia elettrica e termica, petrolio e prodotti petroliferi, energie rinnovabili e rifiuti. Per ciascuna categoria sono fornite definizioni tecniche, inclusioni, esclusioni e composizioni aggregate, incluse le distinzioni tra combustibili fossili, biocarburanti, rifiuti rinnovabili/non rinnovabili, energia idroelettrica, eolica, solare, geotermica e nucleare.
Statistica annuale dell'energia
L'allegato B disciplina la rilevazione annuale: periodo di riferimento pari all'anno civile, frequenza annuale, trasmissione entro il 30 novembre dell'anno successivo, con invio elettronico secondo uno standard Eurostat. Le rilevazioni coprono carbone e gas manifatturati, gas naturale, energia elettrica e termica, petrolio e prodotti petroliferi, energie rinnovabili e rifiuti, nonché statistiche nucleari annuali. Sono previsti specifici aggregati per offerta, trasformazioni, settore energetico, consumi finali, import/export per paese di origine/destinazione, capacità installate, scorte e potere calorifico.
Statistica mensile dell'energia
L'allegato C definisce la rilevazione mensile per combustibili solidi, energia elettrica, petrolio e prodotti petroliferi, gas naturale. I dati sono mensili, con invio entro tre mesi civili per combustibili solidi ed energia elettrica e entro 55 giorni per petrolio e gas naturale. Sono previsti aggregati semplificati di produzione, importazioni, esportazioni, variazioni e livelli di scorte, oltre a specifici flussi elettrici e gasiferi.
Statistiche mensili a breve termine
L'allegato D introduce una rilevazione mensile a breve termine con termini più rapidi: entro un mese civile per gas naturale, energia elettrica e petrolio e prodotti petroliferi. I dati riguardano principalmente produzione, scambi transfrontalieri, scorte e input di raffinazione, con definizioni semplificate rispetto alle statistiche annuali.
Deroghe e specificità nazionali
Il testo conferma alcune esenzioni specifiche: Cipro è esentata da taluni dettagli del capitolo petrolio nelle statistiche annuali; la Germania è esentata dalla rilevazione mensile a breve termine dell'energia elettrica. Il regolamento precisa inoltre che i riferimenti della decisione di esecuzione (UE) 2015/1504 ai codici degli allegati devono intendersi come riferimenti alle corrispondenti voci del nuovo testo.
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