Cassazione Civile, Ordinanza n. 02441/2024 del 25/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR Sicilia che aveva dichiarato inammissibile il suo appello contro la decisione di primo grado favorevole alla società contribuente. La CTR aveva ritenuto che, dagli atti, non risultasse depositata la cartolina di ritorno/avviso di ricevimento attestante la regolare notifica dell'appello, ma solo la fotocopia della ricevuta di spedizione. Con l'unico motivo l'Ufficio ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 53 e 22 del d.lgs. n. 546/1992 e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che in giudizio erano invece stati depositati sia la distinta di spedizione sia l'avviso di ricevimento dell'atto di appello.
La decisione
La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile. Ha osservato che la censura dell'Agenzia era mal formulata, perché contestava la mancata considerazione di documenti che sarebbero stati presenti nel fascicolo, mentre la CTR aveva invece affermato l'assenza in atti dell'avviso di ricevimento. Tale doglianza non integra un vizio motivazionale deducibile in cassazione, ma semmai un errore di fatto revocatorio, da far valere davanti allo stesso giudice d'appello ai sensi del d.lgs. n. 546/1992, art. 64 e art. 395 c.p.c., n. 4. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna statuizione sulle spese, perché la società è rimasta intimata; esclusa l'applicazione del contributo unificato aggravato per la difesa erariale.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
violazione e falsa applicazione
La censura ex n. 3 non è utilizzabile per contestare una pretesa svista del giudice sulla presenza di un documento in atti, se il vero vizio dedotto è un errore di fatto
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
omesso esame di un fatto decisivo e controverso
Non ricorre quando il giudice abbia ritenuto inesistente in atti un documento che, secondo il ricorrente, vi era effettivamente; in tal caso il vizio è revocatorio e non motivazionale
art. 53 d.lgs. n. 546/1992
È richiamato quale norma sulla disciplina dell'appello nel processo tributario e sui relativi adempimenti di deposito della prova di notifica
art. 22 d.lgs. n. 546/1992
È richiamato in relazione agli oneri di deposito degli atti e documenti nel processo tributario
art. 64 d.lgs. n. 546/1992
Indica il rimedio revocatorio avverso le sentenze tributarie nei casi di errore di fatto
art. 395 c.p.c., n. 4
L'inesatta percezione dell'esistenza di un documento presente nel fascicolo costituisce errore di fatto revocatorio, non motivo di ricorso per cassazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte esclude la sua applicazione quando soccombe una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato perché difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato
Massime di principio
- Se il giudice di merito afferma l'assenza in atti di un documento che invece risulta effettivamente depositato, la censura riguarda un errore di fatto revocatorio e deve essere proposta con revocazione davanti allo stesso giudice, non con ricorso per cassazione.
- Il vizio consistente nella mancata percezione di un documento presente nel fascicolo non integra, di regola, un omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., quando la critica investe la falsa supposizione dell'inesistenza del documento e non il mancato apprezzamento del suo contenuto.
- Nel processo tributario, la prova della rituale notificazione dell'appello è rilevante ai fini dell'ammissibilità del gravame, ma la contestazione dell'erronea ricostruzione del fascicolo processuale non si risolve in un errore di diritto.
- L'errore di percezione sull'esistenza di un documento in atti non va confuso con l'errore di valutazione del documento stesso: il primo è revocatorio, il secondo può, nei limiti di legge, fondare il ricorso per cassazione.
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