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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31818/2025 del 23/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che aveva rigettato l'appello contro l'ordinanza di aggravamento della misura cautelare (ripristino della custodia in carcere) emessa dal Tribunale di Vibo Valentia. Il ricorso deduceva: (i) illogicità della motivazione e omessa valutazione delle condizioni di salute del Cichello, già ritenute in precedenza incompatibili con il carcere e peggiorate nel tempo; (ii) errori nella valutazione di un episodio posto a fondamento dell'aggravamento della misura, costituito dall'ingresso in casa di terzi poi arrestati per droga, fatto che la difesa sostiene non sia riconducibile al Cichello (che secondo la difesa era allettato) e che non dimostra il suo coinvolgimento. Con atto successivo la difesa ha formulato "motivi nuovi" denunciando violazioni di legge e vizi motivazionali in relazione alla ricostruzione dell'episodio e al mancato esame degli elementi probatori.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse dato motivazione congrua e logica, valorizzando le violazioni delle prescrizioni degli arresti domiciliari (accoglimento in casa di soggetti poi sorpresi e arrestati per reati in materia di stupefacenti) come elemento tale da aggravare il quadro cautelare, anche se il Cichello non è stato chiamato a rispondere del reato commesso dai terzi. Quanto alle condizioni di salute, la Corte ha rilevato che la questione era stata oggetto di autonoma istanza de libertate e che precedenti valutazioni sulla incompatibilità carceraria risalivano a oltre tre anni e non potevano essere riesaminate nell'appello cautelare; inoltre non risultano elementi probatori che confermino lo stato di allettamento al momento dei fatti. I "motivi nuovi" sono stati ritenuti non idonei a superare i limiti di sindacabilità della Corte di cassazione perché consistono in una diversa valutazione dei fatti già compiuta dal giudice di merito. Conseguenze: inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa. La Corte ha peraltro annotato che successivamente (ordinanza dell'8 luglio 2025) il Tribunale del riesame aveva di nuovo sostituito la custodia in carcere con gli arresti domiciliari.

Norme richiamate

  • art. 310 c.p.p.

    Procedura di giudizio ex art. 310 richiamata quale procedimento seguito per l'ordinanza di rigetto dell'appello cautelare; quadro procedurale correttamente applicato.

  • art. 275 c.p.p., commi 4 e 4-bis

    Richiamato in relazione alla disciplina delle condizioni di salute e all'incompatibilità con il regime carcerario; la Corte ha ritenuto che questioni già decise o introdotte con autonoma istanza de libertate non possono essere riesaminate nell'appello cautelare.

  • art. 606, comma 1, lett. c) ed e), c.p.p.

    Norme poste a fondamento delle censure in cassazione: la Corte ricorda i limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione in materia cautelare, specie rispetto alla rivalutazione dei fatti e delle prove.

  • art. 73 D.P.R. n. 309/1990

    Norma sostanziale in materia di stupefacenti richiamata nel contesto dei fatti di flagranza che hanno coinvolto terzi presenti nell'abitazione; la Corte ha ritenuto irrilevante che il Cichello non fosse indagato per tale reato ai fini dell'aggravamento cautelare.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Aggravante contestata nei capi di imputazione originari per i reati di estorsione; rilevante nel quadro complessivo della gravità della posizione dell'indagato.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma richiamata per la condanna al pagamento di una somma a titolo equitativo per la causa di inammissibilità del ricorso; la Corte ha valutato profili di colpa e disposto il versamento di Euro 3.000,00.

  • artt. 299, 292, 125 c.p.p.

    Richiamati nella contestazione dei "motivi nuovi" (vizi di motivazione e violazione di legge): la Corte ha ritenuto che le censure proposte superino i limiti di sindacabilità in cassazione perché implicano una diversa valutazione dei fatti.

  • Giurisprudenza citata: Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017 (Paviglianiti)

    Principio secondo cui il ricorso per cassazione contro misure cautelari è ammissibile solo per violazione di specifiche norme o manifesta illogicità della motivazione, non per riconsiderazione dei fatti; applicato per escludere la rilevanza dei "motivi nuovi" che chiedevano una diversa valutazione probatoria.

  • Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in relazione ai profili di colpa per l'applicazione delle somme equitative ex art. 616 c.p.p.; usata come riferimento giurisprudenziale sulla materia.

Massime di principio

  • La Corte di cassazione, nei ricorsi contro provvedimenti cautelari, non riesamina liberamente la ricostruzione dei fatti o le valutazioni probatorie del giudice di merito: sono ammissibili censure per violazione di norme o per manifesta illogicità della motivazione, non per mera diversa valutazione degli elementi.
  • La violazione delle prescrizioni della misura (es. accogliere terzi in casa che poi si danno alla fuga o vengono arrestati) può costituire motivo legittimo di aggravamento cautelare anche se l'interessato non è chiamato a rispondere del reato commesso dai terzi; conta il concreto pericolo di elusione della misura.
  • Questioni relative alla compatibilità delle condizioni di salute con il regime carcerario devono essere tempestivamente e specificamente dedotte con le procedure competenti (es. istanza de libertate) e, se definite anteriormente, non sempre sono riesaminabili nel giudizio di appello cautelare, salvo elementi nuovi e attuali.
  • I "motivi nuovi" introdotti successivamente al ricorso in cassazione non autorizzano la Corte a superare i limiti di sindacabilità posti dalla giurisprudenza: se consistono in una diversa ricostruzione dei fatti, saranno dichiarati inammissibili.
  • Presentare ricorsi in cassazione sull'incidente cautelare senza rispettare i limiti di ammissibilità può comportare condanne alle spese e somme equitative ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è quindi importante valutare la fondatezza giuridica delle censure prima di proporre il ricorso.

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