Sentenza n. 2346/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sede Napoli depositata in data 22/9/2020 n. 3967.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Campania n. 3967 del 22 settembre 2020, nella parte relativa alla condanna al pagamento delle spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore privato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza del TAR Campania n. 3967 del 22 settembre 2020, che aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento in suo favore di euro 500,00 per spese di lite, oltre agli accessori di legge, all’esito di un giudizio relativo all’esecuzione di un decreto emesso dalla Corte d’Appello di Napoli ai sensi della legge n. 89/2001. Ha inoltre chiesto la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la condanna alle spese del procedimento. Il ricorrente ha dedotto la mancata esecuzione del titolo giudiziale, ormai passato in giudicato, ritualmente notificato al Ministero mediante PEC il 6 ottobre 2020. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 è decorso senza che l’amministrazione dimostrasse di avere effettuato il pagamento. Il TAR ha preliminarmente escluso l’applicazione dell’art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001, poiché il credito azionato derivava dalla condanna alle spese contenuta in una sentenza amministrativa e non costituiva un credito indennitario direttamente riconducibile alla legge n. 89/2001.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza. Ha accertato che la sentenza azionata era passata in giudicato, che era stata ritualmente notificata al Ministero e che era inutilmente decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Poiché il Ministero, pur intimato, non ha provato l’avvenuto pagamento, sono stati ritenuti sussistenti i presupposti dell’azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 112 c.p.a. Il Ministero è stato ordinato a pagare entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore, l’importo di euro 500,00, gli interessi decorrenti dal passaggio in giudicato e tutti gli accessori di legge, inclusi IVA, contributo alla Cassa Forense e spese generali ai sensi del d.m. n. 55/2014. È stato nominato sin d’ora, per l’eventuale ulteriore inadempimento, un commissario ad acta individuato in un dirigente amministrativo dell’amministrazione giudiziaria, da designarsi dal Capo Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria, con termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza per provvedere al pagamento, anche mediante eventuali modifiche di bilancio. Il compenso del commissario è stato previsto ai sensi dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, come modificato dalla legge n. 207/2024. Le spese del giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di imporre all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie in caso di inadempimento.
art. 112 c.p.a.
Costituisce il fondamento dell’azione di ottemperanza, esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza amministrativa passata in giudicato non eseguita dall’amministrazione.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione è stato ritenuto necessario, ai fini dell’azione esecutiva e dell’ottemperanza nei confronti dell’amministrazione debitrice.
art. 5-sexies, comma 12-bis, l. 24 marzo 2001, n. 89
La disposizione non si applica quando il credito azionato deriva da una condanna alle spese contenuta in una sentenza del giudice amministrativo, anziché dal riconoscimento di un credito direttamente fondato sulla legge n. 89/2001.
art. 5-sexies, comma 8, l. 24 marzo 2001, n. 89
È stato richiamato quale parametro per la liquidazione del compenso del commissario ad acta.
art. 1, comma 817, lett. g), l. 30 dicembre 2024, n. 207
Richiamata quale disposizione modificativa dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001 in materia di compenso del commissario ad acta.
d.m. 55/2014
Le spese generali sono state riconosciute tra gli accessori dovuti insieme a IVA e contributo alla Cassa Forense.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere il pagamento di una somma dovuta in forza di una sentenza amministrativa passata in giudicato, anche quando il credito deriva dalla condanna alle spese di lite contenuta nella sentenza stessa.
- Ai fini dell’ottemperanza nei confronti di un’amministrazione debitrice, è necessario che il titolo giudiziale sia stato ritualmente notificato e che sia decorso inutilmente il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- A fronte dell’allegazione del titolo giudiziale e della prova della sua notificazione, spetta all’amministrazione dimostrare l’avvenuto adempimento dell’obbligazione pecuniaria; in mancanza, il giudice può ordinare il pagamento in sede di ottemperanza.
- Nel giudizio di ottemperanza per il pagamento di spese di lite, l’importo dovuto comprende gli accessori riconosciuti dal titolo, inclusi gli interessi dal passaggio in giudicato e gli ulteriori oneri di legge indicati nella sentenza.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare preventivamente un commissario ad acta, subordinandone l’intervento all’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione per adempiere, e attribuendogli i poteri necessari anche per gli adempimenti contabili e di bilancio.
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