Cassazione Penale, Sentenza n. 6618/2023 del 16/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Perrone ha impugnato l'ordinanza che dichiarava inammissibile la sua istanza di liberazione condizionale e rigettava, in subordine, la richiesta di detenzione domiciliare speciale. Ha sostenuto che la mancata collaborazione con la giustizia non può automaticamente essere considerata indice di permanenza di collegamenti con la criminalità organizzata, richiamando la giurisprudenza europea (Viola c. Italia) e costituzionale (ordinanza n.27/2021), nonché la sua progressione trattamentale, i permessi precedenti e l'assenza di elementi di coinvolgimento recente. Quanto alla detenzione domiciliare speciale, ha dedotto l'impossibilità della madre ad accudire la prole per motivi di salute e lavoro, e l'inadeguatezza della nonna ottantenne quale sostegno, chiedendo la sostituzione della detenzione carceraria con misura alternativa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che, al momento dell'ordinanza impugnata, persisteva un quadro normativo formalmente ostativo (art. 4-bis, comma 1, Ord. pen.) rispetto alla liberazione condizionale per i condannati non collaboranti; nondimeno il Tribunale di sorveglianza aveva valutato gli indici di cessata pericolosità e li aveva ritenuti insufficienti, condividendo valutazioni del Magistrato di sorveglianza locale, del parere della Direzione Nazionale Antimafia e della relazione penitenziaria che indicavano il mantenimento di collegamenti/portata di rischio e la permanenza nel circuito di alta sicurezza. Sulla detenzione domiciliare speciale la Cassazione ha richiamato la giurisprudenza che considera il padre beneficiario solo in via vicaria rispetto alla madre: l'attività lavorativa della madre non costituisce di per sé impedimento assoluto; il giudice di merito aveva adeguatamente motivato l'esistenza di presidi familiari e pubblici e ritenuto non integrati i presupposti materiali per la misura. Spese a carico del ricorrente.
Norme richiamate
art. 4-bis, comma 1, Ord. pen. (legge 26 luglio 1976, n. 354)
Norma ostativa che, fino alla successiva modifica normativa citata nella sentenza, precludeva l'accesso alla liberazione condizionale per i detenuti condannati per i reati indicati e non collaboranti; la Corte segnala che, pur in presenza dell'ostatività formale, il giudice può esaminare gli indici di cessata pericolosità e motivare il mantenimento o superamento del presupposto ostativo
art. 47-quinquies Ord. pen.
Ragiona la disciplina della detenzione domiciliare speciale per genitori: il beneficio è primariamente rivolto alla madre; il padre può beneficiarne solo in via vicaria e quando l'assistenza materna manchi in modo assoluto (morte o altro impedimento grave). L'attività lavorativa della madre, di per sé, non configura automaticamente l'impedimento
d.l. 31 ottobre 2022, n. 162
Riferimento temporale: con questo decreto-legge la preclusione assoluta prevista dall'art. 4-bis si è successivamente modificata; tuttavia la modifica legislativa è intervenuta dopo gli atti oggetto del ricorso e non rilevava nel momento della decisione impugnata
Corte EDU, Viola c. Italia (13 giugno 2019)
Pronuncia internazionale che ha censurato l'ergastolo ostativo nella prospettiva dei diritti della persona, richiedendo possibilità effettiva di revisione della pena e controllo in rapporto alla persistenza di pericolo; richiamata a sostegno della necessità di valutazioni di merito orientate costituzionalmente
Corte Costituzionale, ordinanza n. 27 del 2021
Intervento della Corte costituzionale che ha recepito spunti critici sull'ostatività e che ha influenzato l'interpretazione costituzionalmente orientata del regime dell'ergastolo ostativo, richiedendo adeguate valutazioni di compatibilità con i principi costituzionali
Corte Costituzionale, sentenza n. 239 del 2014
Giurisprudenza citata per il punto secondo: stabilisce che l'art. 47-quinquies non subisce le preclusioni di cui all'art. 4-bis, e delinea la ratio dell'istituto come tutela del soggetto debole ponendo il padre in posizione vicaria rispetto alla madre
Giurisprudenza di legittimità richiamata (Sez. 1, n. 25164/2017 Troia; Sez. 1, n. 13021/2009 Parrino; Sez. 1, n. 44910/2011 Monti Condesnitt)
Orientamenti consolidati: il giudice deve accertare l'impedimento materno in relazione alle specificità del caso, verificando l'esistenza di strutture pubbliche di supporto o di altri familiari disponibili; l'attività lavorativa della madre non è di per sé ostativa; le valutazioni di merito sono discrezionali e sindacabili in Cassazione solo se prive di adeguata motivazione o manifestamente illogiche
Massime di principio
- Per i detenuti condannati per reati rientranti nell'art. 4-bis, fino a modifiche legislative, l'assenza di collaborazione costituisce un ostacolo importante ma il giudice deve comunque verificare eventuali indici di cessata pericolosità e motivare il mantenimento del diniego alla luce di elementi aggiornati (rapporti penitenziari, pareri D.N.A., valutazioni del magistrato di sorveglianza).
- La valutazione del rischio di 'ripristino dei collegamenti' con la criminalità organizzata richiede elementi concreti e aggiornati; la mera assenza di collaborazione non è automaticamente l'unico fattore, ma in presenza di valutazioni negative della D.N.A. e della relazione penitenziaria il diniego può essere legittimo.
- Per la detenzione domiciliare speciale (art. 47-quinquies) il padre può ottenere il beneficio solo se la madre è assolutamente incapace di provvedere alla prole (morte o impedimento grave): l'attività lavorativa della madre non è, di per sé, sufficiente; il giudice deve valutare supporti pubblici e familiari disponibili.
- Le decisioni di merito su questi punti sono caratterizzate da ampia discrezionalità e sono sindacabili in sede di legittimità solo quando la motivazione sia carente, contraddittoria o manifestamente illogica.
- In casi analoghi è importante documentare con precisione la concreta cessazione dei legami criminosi (atti processuali, rapporti di intelligence penitenziaria, valutazioni terapeutiche e trattamentali) e dimostrare l'assenza di alternative di accudimento per ottenere misure alternative per motivi familiari.
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