Cassazione Penale, Sentenza n. 15959/2025 del 24/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il difensore ha comunicato via PEC, allegando atto sottoscritto dal ricorrente, la rinuncia del ricorrente al gravame poiché il giudice procedente ha sostituito la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. Perciò la Corte ha pronunciato l'inammissibilità del ricorso senza aggravio di spese o sanzioni
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la misura di custodia cautelare in carcere: il ricorso contestava violazioni di legge e vizi di motivazione sulla solidità indiziaria e sulle esigenze cautelari nonché sulla proporzionalità della misura concretamente imposta
Norme richiamate
Codice di procedura penale, artt. 610 comma 5 e 611 comma 1‑bis e ss.
artt. 610, comma 5, e 611, comma 1 bis, e segg. cod. proc. pen.
Richiamati in relazione alla procedura di trattazione del ricorso in camera di consiglio in mancanza di richiesta di trattazione orale; disciplinano le modalità procedurali di trattazione e decisione
Giurisprudenza: Sez. 4, 25 giugno 1997, Chiappetta, Rv. 208166
Precedente richiamato a sostegno del principio per cui la sopravvenuta carenza di interesse determina l'inammissibilità del ricorso senza aggravio di spese
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso o il sopraggiungere di un provvedimento che elimina l'interesse concreto del ricorrente (es. sostituzione della custodia carceraria con arresti domiciliari) comporta l'inammissibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse
- La rinuncia/manifestazione di volontà di non proseguire il ricorso deve essere formalmente comunicata (PEC, atto sottoscritto) per essere efficace ai fini della dichiarazione di inammissibilità
- Quando non viene richiesta la trattazione orale nei termini processuali, il ricorso può essere deciso in camera di consiglio sulla base degli artt. 610 e 611 c.p.p.
- In caso di inammissibilità per carenza di interesse, la pronuncia non comporta in genere aggravio di spese o sanzioni, salvo diverso deciso motivato
- Attenzione alla distinzione tra interesse ad ottenere un beneficio personale (es. misura cautelare più lieve) e interesse a ottenere accertamenti di diritto o di fatto: ottenere una misura favorevole può rendere priva di oggetto la impugnazione del provvedimento cautelare, ma non impedisce eventuali altre azioni se l'obiettivo è diverso (es. tutela della posizione processuale, rilievi di diritto)
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