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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37203/2021 del 29/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A seguito di verifica della Guardia di finanza su una società esercente attività di concessionaria pubblicitaria, l'Ufficio emetteva avvisi di accertamento nei confronti del contribuente, ritenendo che i rapporti economici tra la società concessionaria e una società di consulenza a lui riconducibile fossero in realtà riferibili direttamente alla sua persona e dovessero essere qualificati non come consulenze commerciali ma come prestazioni di lavoro dipendente e assimilato, con conseguente maggiore reddito imponibile IRPEF per più annualità. Il contribuente impugnava gli accertamenti e otteneva in primo grado l'annullamento; la CTR riformava invece la decisione e accoglieva l'appello dell'Ufficio. In cassazione il contribuente deduceva: violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse deciso solo perché egli non si era costituito in appello e avesse aderito acriticamente alle tesi dell'Ufficio; nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132 c.p.c.; in subordine, omesso esame di un fatto decisivo, cioè l'insussistenza della coincidenza tra l'attività di coordinamento e gestione delle politiche di vendita affidatagli e l'oggetto del contratto di consulenza tra le società coinvolte.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della CTR superasse il "minimo costituzionale" perché la sentenza di merito spiegava, con un percorso argomentativo coerente, perché gli elementi probatori portassero a ravvisare un'interposizione fittizia della società di consulenza nei rapporti tra il contribuente e la società concessionaria. Ha escluso la motivazione apparente e ha dichiarato inammissibili il primo e il terzo motivo: il primo perché non denunciava realmente una violazione dell'art. 2697 c.c. o dell'art. 115 c.p.c., ma contestava solo la valutazione del materiale probatorio; il terzo perché non individuava fatti realmente omessi ed era in realtà una richiesta di nuova valutazione del merito, estranea al giudizio di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    La violazione si configura solo se il giudice distribuisce erroneamente l'onere della prova tra le parti, non quando si limita a valutare le risultanze probatorie e a preferire un quadro istruttorio rispetto a un altro.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione sussiste solo se il giudice decide fondandosi su prove non dedotte dalle parti o dichiarando di non dover osservare la regola di giudizio sui fatti allegati; non basta contestare la maggiore forza persuasiva attribuita ad alcune prove.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione è nulla solo se mancante o meramente apparente; nel caso esaminato la CTR ha esposto un iter logico-giuridico sufficiente e comprensibile.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Il motivo è stato invocato per la nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, non per censure che mirano a rimettere in discussione il convincimento del giudice di merito.

  • art. 380 bis-1 c.p.c.

    Il ricorrente ha depositato memoria nel procedimento camerale.

  • art. 50 e seguenti del t.u.i.r.

    Richiamati dall'Ufficio per qualificare le prestazioni come redditi assimilati al lavoro dipendente.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La motivazione della sentenza di merito è apparente solo quando non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; se invece espone le ragioni della decisione e gli elementi probatori valorizzati, la censura di nullità non può essere accolta.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. non coincide con una contestazione della valutazione delle prove: si verifica soltanto quando l'onere probatorio è attribuito alla parte sbagliata rispetto alla struttura dei fatti costitutivi ed estintivi.
  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. non ricorre per il mero dissenso sulla diversa efficacia persuasiva delle prove, ma solo quando il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o disattende la regola del decidere sui fatti allegati e non contestati.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'indicazione di un fatto storico specifico, decisivo e realmente non esaminato; non è utilizzabile per ottenere una rivalutazione del merito o del materiale probatorio.
  • In presenza di una decisione di merito che ricostruisce compiutamente i rapporti economici e ne trae la conclusione dell'interposizione fittizia, il controllo di legittimità non può trasformarsi in un nuovo giudizio sul fatto.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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