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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29952/2023 del 27/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (straniero)

La controversia

Un cittadino nigeriano aveva impugnato davanti al Giudice di pace di Roma un decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Roma. Il procedimento era stato inizialmente sospeso in attesa dell’esito del giudizio sulla protezione internazionale; successivamente il giudice di pace, preso atto dell’evoluzione della domanda di protezione, aveva disposto la sospensione dell’efficacia esecutiva del decreto di espulsione fino alla durata del permesso di soggiorno per motivi umanitari con dicitura "casi speciali" riconosciuto dalla Corte d’appello. Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza di merito con cinque motivi: (1) nullità per omessa pronuncia e violazione degli artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c., poiché il giudice avrebbe dovuto annullare il decreto di espulsione e non limitarsi a sospenderne l’efficacia; (2) violazione delle norme in tema di protezione internazionale e di sospensione dell’efficacia del provvedimento amministrativo impugnato, sostenendo che la proposizione del ricorso avverso il rigetto della protezione impedisse l’espulsione; (3) ulteriori censure non riportate nel testo; (4) omesso esame del fatto decisivo della tempestiva proposizione del ricorso per protezione internazionale prima del decreto di espulsione; (5) ulteriore motivo non riportato nel testo. La Prefettura intimata non ha svolto difese.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che non vi fosse omessa pronuncia perché il giudice di pace aveva comunque esaminato la domanda e l’aveva accolta nei limiti del dispositivo, sicché la censura investiva il merito della decisione e non un vizio processuale. Ha invece accolto il secondo e il quarto motivo, ritenendo decisivo che la domanda di protezione internazionale fosse stata tempestivamente proposta prima dell’adozione del decreto di espulsione e che ciò comportasse, medio tempore, la non espellibilità dello straniero. I motivi ulteriori sono stati assorbiti. La Corte ha cassato l’ordinanza impugnata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito annullando il decreto di espulsione. Non è stata disposta regolazione delle spese, richiamandosi la disciplina del patrocinio a spese dello Stato e la necessità di liquidazione secondo le regole proprie di tale regime.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    la nullità per omessa pronuncia presuppone l’effettiva omissione dell’esame di una domanda o di un capo di domanda; non ricorre quando la domanda sia stata comunque esaminata e decisa, anche se in modo non conforme alle aspettative della parte.

  • art. 112 c.p.c.

    il vizio di omessa pronuncia ricorre solo se il giudice non decide su una domanda; non basta che la decisione sia diversa da quella richiesta.

  • artt. 113, 115 e 116 c.p.c.

    sono evocati come parametri della denunciata erronea valutazione del materiale istruttorio e della decisione di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    consente di censurare la violazione o falsa applicazione di norme di diritto nella valutazione della legittimità dell’espulsione.

  • art. 7 d.lgs. 25/2008

    richiamato per sostenere che la proposizione del ricorso in materia di protezione internazionale sospende gli effetti del rigetto amministrativo.

  • art. 32, comma 4, d.lgs. 25/2008

    richiamato in relazione agli effetti della decisione sulla protezione internazionale e al permesso per motivi umanitari/casi speciali.

  • art. 19 d.lgs. 150/2011

    nel testo vigente ratione temporis, la proposizione del ricorso giudiziale sospendeva l’efficacia esecutiva del provvedimento amministrativo impugnato.

  • art. 2 Dir. 2008/115/UE

    richiamato a sostegno della tesi della non espellibilità del richiedente sino all’esito del giudizio sulla protezione.

  • art. 384 c.p.c.

    consente alla Corte di cassare e decidere nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 82 d.P.R. n. 115/2002

    il compenso e le spese del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato vanno liquidati con istanza al giudice competente secondo la disciplina speciale.

  • art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115/2002

    nel giudizio di cassazione la liquidazione segue le regole speciali richiamate dalla Corte.

  • art. 133 d.P.R. n. 115/2002

    la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio non si applica nel caso di soccombenza di un’Amministrazione statale, secondo il richiamo giurisprudenziale effettuato.

Massime di principio

  • Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando il giudice abbia comunque preso in esame la domanda proposta e l’abbia decisa, anche se con un provvedimento diverso da quello richiesto dalla parte; in tal caso la censura attiene al merito della decisione, non alla sua esistenza.
  • Nel giudizio sull’espulsione dello straniero, la tempestiva proposizione del ricorso contro il rigetto della protezione internazionale può incidere sulla legittimità del decreto espulsivo, perché determina la non espellibilità medio tempore fino alla definizione della tutela richiesta.
  • Quando il quadro fattuale è già compiutamente definito, la Corte di cassazione può cassare la decisione impugnata e decidere nel merito senza rinvio, annullando direttamente il decreto di espulsione.
  • Le questioni sulle spese del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato seguono la disciplina speciale del d.P.R. n. 115/2002, con liquidazione rimessa al giudice previsto dalla norma e non con la ordinaria condanna alle spese in favore della parte vittoriosa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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