Cassazione Penale, Sentenza n. 36858/2024 del 03/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il giudizio riguarda la responsabilità per diffamazione (art. 595 c.p.) derivante da dichiarazioni rese dal Molinaro nell'ambito di un'opposizione alla richiesta di archiviazione promossa dal pubblico ministero in favore del Muraca in relazione a una denuncia di tentata estorsione. In primo grado il tribunale aveva assolto Molinaro ritenendo le affermazioni scriminabili ex art. 598 c.p. come esercizio del diritto di difesa; la Corte d'appello riformò condannando al risarcimento i danni morali quantificati in 3.000 euro perché giudicò le dichiarazioni non pertinenti e non rispondenti a verità. Molinaro ha impugnato in Cassazione sostenendo errore di diritto e di motivazione nella valutazione e applicazione dell'art. 598 c.p. e profili processuali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha ritenuto errata la valutazione della corte territoriale che aveva subordinato l'applicabilità dell'art. 598 c.p. alla sussistenza della "verità" delle affermazioni e alla loro apparentemente scarsa pertinenza, senza approfondire adeguatamente il rapporto di strumentalità delle frasi offensive rispetto all'oggetto della controversia (l'opposizione all'archiviazione). La Cassazione ha quindi annullato la sentenza della Corte d'appello e ha disposto il rinvio per nuovo esame al giudice civile competente (con accoglimento del ricorso nei soli effetti civili).
Norme richiamate
art. 595 c.p.
Disciplina il reato di diffamazione. Nel caso le espressioni rese sono state valutate dai giudici di merito come integranti il reato, ma la Corte di Cassazione ha richiamato che l'applicabilità della scriminante deve essere valutata rispetto al contesto processuale in cui sono state rese.
art. 598 c.p.
La scriminante prevista dall'art. 598 c.p. (offese contenute in atti o discorsi svolti innanzi all'autorità giudiziaria) trova fondamento nel diritto di difesa e nella funzione strumentale delle affermazioni rispetto alla controversia giudiziaria; la sua applicabilità non richiede che le affermazioni abbiano una base di verità. Tuttavia non si estende alle accuse calunniose quando ricorra il reato di calunnia.
art. 598 c.p.
Richiamata nelle censure difensive come profilo procedurale; la Corte ha esaminato l'applicabilità della norma nella sua accezione sostanziale (strumentalità) e non ha condiviso la valutazione limitativa della corte d'appello.
art. 24 Cost.
Rilevato come principio costituzionale del diritto di difesa cui l'art. 598 c.p. è collegato e che giustifica, in determinati limiti, le affermazioni rese davanti all'autorità giudiziaria.
art. 51 c.p.
Richiamato per spiegare che l'esimente di cui all'art. 598 è riconducibile al principio generale della legittima difesa in senso estensivo previsto dall'art. 51 c.p.
art. 410 c.p.p.
Usato per confermare che la persona offesa è legittimata a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione e, quindi, che le sue dichiarazioni rientrano nell'ambito di atti o discorsi resi innanzi all'autorità giudiziaria ai fini dell'art. 598 c.p.
art. 368 c.p.
Richiamato nella sentenza come riferimento normativo diverso (abuso di accuse) per distinguere la diversa disciplina applicabile alle espressioni che configurino calunnia o accuse false; la Cassazione ha rilevato che nel caso i giudici di merito avevano qualificato i fatti come diffamazione e non come calunnia.
art. 649 c.p.p.
Menziionato nelle doglianze processuali del ricorrente; la Corte non ha ritenuto decisivo il rilievo procedurale rispetto alla statuizione sull'esimente sostanziale.
Massime di principio
- L'esimente di cui all'art. 598 c.p. si applica alle offese rese nell'ambito di un procedimento giudiziario quando esse sono strumentali alla difesa o alle tesi processuali; non è richiesta la prova o la sussistenza della verità storica delle affermazioni.
- Occorre valutare la pertinenza e la rilevanza funzionale delle espressioni rispetto all'oggetto della controversia: la strumentalità, non la veridicità, è il criterio chiave per l'applicazione dell'art. 598 c.p.
- Le accuse che integrano calunnia o consistono in false denunce seguono disciplina diversa e non rientrano nella scriminante di cui all'art. 598 c.p.; pertanto se emergono elementi di calunnia la scriminante non opera.
- La qualifica soggettiva del dichiarante (es. persona offesa che propone opposizione all'archiviazione) può legittimare la sua veste processuale e l'uso della scriminante ex art. 598 c.p., purché le affermazioni siano funzionali alla controversia.
- In sede di appello e di cassazione il giudice deve valutare con scrupolo il rapporto tra le dichiarazioni e l'oggetto del procedimento: un rigetto sommario dell'esimente basato su una presunta mancanza di verità è errato.
- Se si intende contestare la scriminante invocando l'esistenza di fattispecie diverse (es. calunnia) bisogna che tale ricostruzione sia concretamente esaminata e motivata dal giudice di merito.
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