Cassazione Civile, Ordinanza n. 15252/2022 del 12/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (emittente)
La controversia
La controversia nasce dalla spedizione per posta ordinaria di un assegno bancario di traenza, poi risultato contraffatto e incassato da soggetto non legittimato. In appello era stata esclusa la responsabilità della banca negoziatrice, ritenendo che il danno fosse dipeso esclusivamente dalla condotta della società emittente, che aveva spedito il titolo in violazione delle regole di prudenza e delle norme invocate sul servizio postale. La società ricorrente ha proposto cinque motivi: (1) violazione dell'art. 43 l. assegni, dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 342 c.p.c., sostenendo che la sentenza avesse erroneamente escluso la responsabilità contrattuale della banca che aveva pagato un titolo intrasferibile a soggetto non legittimato e che la motivazione fosse solo apparente; (2) violazione degli artt. 6 D.M. 9 aprile 2011 e 83 d.P.R. n. 156/1973, contestando l'addebito di negligenza nella spedizione dell'assegno e la correlata motivazione; (3) violazione dell'art. 1227 c.c. e degli artt. 40-41 c.p., per avere la sentenza attribuito alla sola spedizione postale efficacia causale esclusiva del danno, senza considerare una possibile serie causale autonoma costituita dall'operato della banca; (4) violazione dell'art. 1218 c.c., lamentando che non fosse stata affermata l'assenza di prova liberatoria della banca circa l'adempimento degli obblighi di verifica del presentatore e della non contraffazione del titolo; (5) violazione dell'art. 92 c.p.c. per la compensazione delle spese. La banca ha resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato, deducendo, in sostanza, il concorso o l'esclusiva responsabilità della società emittente ex art. 1227, comma 2, c.c. e l'omesso esame di ulteriori negligenze successive alla spedizione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili il primo, il secondo, il quarto e il quinto motivo del ricorso principale, ha accolto parzialmente il terzo motivo limitatamente alla censura sulla causale esclusività della spedizione postale, e ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale condizionato. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto corretta l'affermazione di una condotta negligente della società emittente per la spedizione dell'assegno per posta ordinaria, ma ha escluso che tale condotta fosse da sola sufficiente a escludere ogni possibile responsabilità della banca, dovendosi accertare anche l'eventuale colpa della banca nell'identificazione del presentatore e nel pagamento del titolo. Le questioni ulteriori prospettate dalle parti restano assorbite e potranno essere riesaminate in sede di rinvio.
Norme richiamate
art. 43 l. assegni
richiamato dalla ricorrente per sostenere la responsabilità della banca che paga un assegno intrasferibile a soggetto non legittimato, ma la Corte rileva che la ratio decidendi della sentenza impugnata non si fondava su tale norma.
art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4
invocato per dedurre vizio di motivazione apparente; la Corte reputa la censura inammissibile perché non colpisce la reale ratio decidendi.
art. 342 c.p.c.
richiamato con riferimento alla specificità dell'appello; la Corte considera la censura generica e confusa, quindi inammissibile.
art. 6 D.M. 9 aprile 2011
norma invocata per contestare l'addebito di negligenza nella spedizione postale dell'assegno; la Corte non la ritiene decisiva rispetto alla ratio della decisione.
art. 83 d.P.R. n. 156 del 1973
la spedizione a mezzo posta ordinaria dell'assegno è ritenuta condotta negligente e causalmente rilevante, in violazione delle regole richiamate.
art. 1227 c.c.
la Corte applica il principio del concorso colposo del danneggiato, affermando che la spedizione postale del titolo integra una condotta idonea a concorrere nella produzione del danno, ma non esclude automaticamente l'eventuale responsabilità della banca.
artt. 40-41 c.p.
richiamati in relazione al nesso causale; la Corte ribadisce che non è corretto attribuire alla sola spedizione efficacia causale esclusiva rispetto all'incasso da parte del non legittimato.
art. 1218 c.c.
invocato per sostenere l'inadempimento della banca agli obblighi di verifica; la Corte non affronta il merito della censura perché assorbita dal precedente errore sul nesso causale esclusivo.
art. 92 c.p.c.
invocato contro la compensazione delle spese; la relativa censura è assorbita dall'accoglimento parziale del terzo motivo.
art. 1227, comma 2, c.c.
dedotto dalla banca nel ricorso incidentale; la Corte ne dichiara l'inammissibilità perché la questione era rimasta assorbita in appello.
art. 112 c.p.c.
richiamato nel ricorso incidentale per lamentare omessa pronuncia su ulteriori negligenze; la Corte osserva che tali profili erano rimasti assorbiti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della parte tenuta al versamento, in conseguenza dell'esito dell'impugnazione.
Massime di principio
- La spedizione per posta ordinaria di un assegno, anche se munito di clausola di intrasferibilità, può integrare una condotta negligente idonea a concorrere causalmente nella sottrazione del titolo e nel successivo incasso da parte di un soggetto non legittimato.
- Il giudice di merito non può attribuire alla sola spedizione del titolo efficacia causale esclusiva del danno senza verificare anche l'eventuale concorso causale e colposo della banca nella identificazione del presentatore o nel pagamento del titolo.
- In sede di legittimità è inammissibile il motivo che cumuli in modo confuso violazioni di legge, vizi di motivazione e doglianze di merito, lasciando alla Corte il compito di selezionare e qualificare le censure.
- La denuncia di violazione di legge presuppone l'accertamento della fattispecie in fatto; se la censura mira a rimettere in discussione i fatti, occorre rispettare il distinto paradigma del vizio motivazionale, senza sovrapporre mezzi incompatibili.
- Le questioni rimaste assorbite in appello non possono essere utilmente dedotte in cassazione come errori decisori autonomi, ma restano riesaminabili nel giudizio di rinvio qualora venga cassata la decisione sul punto assorbente.
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