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Sentenza

Sentenza n. 11797/2026 - Roma, Sezione 3

per l'ottemperanza al giudicato discendente dalla sentenza del Tribunale di Tivoli n. 648/2025, depositata e resa pubblica il 07.05.2025, pronunciata nell’ambito del giudizio introdotto con ricorso R.G. n. 369/2023, inerente l’accertamento del diritto a usufruire della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”;

Giustizia amministrativa202603137

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Tivoli n. 648/2025, relativa all'accredito di complessivi 1.500 euro sulla Carta docente

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. deducendo che il Ministero dell'Istruzione e del Merito non aveva dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Tivoli n. 648/2025, passata in giudicato e ritualmente notificata, con la quale era stato riconosciuto il diritto all'accredito di 500 euro sulla Carta docente per ciascuno degli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2020/2021, per complessivi 1.500 euro. La ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, l'assegnazione di un termine, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Il Ministero, pur intimato, non ha fornito una difesa sostanziale né ha eccepito l'avvenuto adempimento o giustificato l'inerzia. Il TAR ha verificato l'ammissibilità del ricorso, la definitività del titolo e la propria competenza territoriale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile e fondato, rilevando che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e che il Ministero non aveva adempiuto alle obbligazioni derivanti dal giudicato. Ha ordinato al Ministero di dare esatta esecuzione, entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa, alla sentenza del Tribunale di Tivoli, assicurando alla ricorrente l'accredito e il pagamento delle somme riconosciute. Ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, affinché provveda entro ulteriori 60 giorni dalla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione, previa richiesta della ricorrente e verifica dell'eventuale adempimento ministeriale. Ha invece respinto, allo stato, la richiesta di penalità di mora, ritenendo non ancora sussistenti i relativi presupposti, salva una futura richiesta in caso di perdurante inottemperanza. Ha disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV del Ministero. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112 e ss. c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza e consentono di chiedere l'esecuzione del giudicato amministrativo o di altro provvedimento giurisdizionale esecutivo.

  • art. 113, comma 2, c.p.a.

    Attribuisce la competenza territoriale al giudice dell'ottemperanza secondo i criteri applicabili al titolo da eseguire.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il giudice può ordinare l'esecuzione del giudicato, fissare un termine e nominare un commissario ad acta.

  • art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

    Consente, ricorrendone i presupposti, di imporre una somma di denaro per ogni violazione o ritardo nell'esecuzione; nel caso concreto la penalità di mora è stata ritenuta non ancora applicabile.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l'avvio dell'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche; decorso tale termine, l'inadempimento può fondare il giudizio di ottemperanza.

  • art. 44, comma 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326

    Ha modificato la disciplina del termine dilatorio applicabile all'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

  • art. 34, comma 1, lettera e), c.p.a.

    Ricondotto dal giudice alla verifica dell'attuazione del giudicato nell'ambito dei poteri conformativi e di esecuzione.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza verifica se il soggetto obbligato abbia dato puntuale esecuzione al titolo giudiziale e mira a far conseguire al ricorrente vittorioso il risultato pratico riconosciuto dalla pronuncia.
  • L'amministrazione è tenuta a eseguire il giudicato senza poter opporre ragioni di opportunità amministrativa, ordine pubblico, difficoltà pratiche o difficoltà economico-finanziarie; non dispone di discrezionalità sull'an e sul quando dell'adempimento, ma soltanto, in misura limitata, sulle modalità esecutive.
  • La mancata esecuzione di una sentenza definitiva, ritualmente notificata, dopo il decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche integra inottemperanza quando l'amministrazione non dimostri l'avvenuto adempimento né fornisca una giustificazione dell'inerzia.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare un termine per l'adempimento e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire, previa richiesta dell'interessato, in caso di inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. non deve essere necessariamente disposta per il solo accertamento dell'inottemperanza, potendo il giudice negarla allo stato e riservarne l'applicazione a una fase successiva qualora persista l'inadempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

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