Ordinanza n. 2377/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1) della nota Protocollo Reg. Uff 2023-0029695 con oggetto “Intimazione di pagamento – Hofer Ernst”, concernente l''intimazione di pagamento per mancato versamento di un importo di euro 63.249,13 a titolo di perequazione TIT e TIME (anni 2016+2017) in favore di CSEA e dell’allegato prospetto riepilogativo, limitatamente agli importi di cui alla Comp UC3 di euro 1.508,09 e 57.465,20; 2) della presupposta missiva senza data con oggetto “comunicazione dei risultati di perequazione TIT e TIME – anni 2016 e 2017”; e di ogni ulteriore atto e richiesta presupposti, connessi, collegati e conseguenti, comunque lesivi ancorché non conosciuti; e per l'accertamento e la declaratoria che nulla è dovuto dal ricorrente alle amministrazioni resistenti, in stretto subordine dell''importo dovuto dalla parte ricorrente; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Hofer Ernst il 24/4/2024: della nota protocollo n. 2024-0012765 con oggetto “Intimazione di pagamento degli interessi di mora (Codice CSEA 16841)”, concernente l''intimazione di pagamento di un importo di euro 5.637,60 (con allegati bollettini di pagamento pagoPA per euro 596,59 attinente a REC_BPM anno 2022 Annuale e euro 5.637,60 attinente a REC_BPM anno 2023 Annuale), a titolo di interessi di mora per asserito mancato o ritardato pagamento, trasmessa al ricorrente via PEC in data 23/03/2024 e dell’allegato 1 prospetto di calcolo; della nota protocollo n. 2024-0016087 con oggetto “Intimazione di pagamento degli interessi di mora (Codice CSEA 16841)”, concernente l''intimazione di pagamento di un importo di euro 5.637,60 (con allegato bollettino di pagamento pagoPA per euro 5.637,60 attinente a REC_BPM anno 2023 Annuale), a titolo di interessi di mora per asserito mancato o ritardato pagamento, e di annullamento e sostituzione dell’ “intimazione di pagamento inviata da CSEA il 22/23 Marzo U.S. nella quale erano presenti IUV relativi al 2022 non attinenti l''intimazione in oggetto. Rimane valido quanto comunicato con riferimento al 2023”, trasmessa al ricorrente via PEC in data 03/04/2024 e dell''allegato 1 prospetto di calcolo; e di ogni ulteriore atto e richiesta presupposti, connessi, collegati e conseguenti, comunque lesivi ancorché non conosciuti; e per l''accertamento e la declaratoria che nulla è dovuto dal ricorrente alle amministrazioni resistenti, in stretto subordine dell'importo dovuto dalla parte ricorrente anche per eventuali interessi di mora.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: intimazione di pagamento CSEA per perequazione TIT e TIME relativa agli anni 2016 e 2017, nonché successive intimazioni di pagamento degli interessi di mora
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento di euro 63.249,13, limitatamente agli importi di euro 1.508,09 e 57.465,20 riferiti alla perequazione TIT e TIME degli anni 2016 e 2017, oltre alla comunicazione dei relativi risultati. Con motivi aggiunti ha impugnato successive intimazioni di pagamento di interessi di mora, per euro 5.637,60, relative a posizioni REC_BPM. Ha chiesto l'annullamento degli atti e l'accertamento dell'insussistenza del debito, o, in subordine, della minore somma eventualmente dovuta. Secondo la prospettazione del ricorrente, dalle comunicazioni di aggiornamento emergerebbe invece un credito verso CSEA di euro 55.713,69. CSEA ha sostenuto che le posizioni debitorie del ricorrente ammontassero complessivamente a euro 59.431,41, comprendendo gli importi di euro 1.508,10, 458,11 e 57.465,20. Dagli atti risultano inoltre pagamenti effettuati erroneamente da CSEA alla società Edyna anziché al ricorrente.
La decisione
Il TAR non ha definito la domanda di annullamento né quella di accertamento, ritenendo non chiaro, allo stato degli atti, se il ricorrente sia creditore o debitore dell'importo di euro 57.465,20 a titolo di perequazione TIT e TIME. Ha rilevato la necessità di acquisire chiarimenti da CSEA sulla posizione debitoria del ricorrente, ove esistente, e sulla ragione e sul contenuto delle comunicazioni trasmesse successivamente agli atti impugnati. Ha quindi disposto il deposito, entro 60 giorni, di una relazione illustrativa e ha rinviato la trattazione all'udienza del 21 ottobre 2026.
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