Sentenza n. 348/2026 - Salerno, Sezione 2
per l'annullamento, quanto al ricorso n. 857 del 2025: a - della delibera del C.D. n. 27 del 13.02.2025, successivamente conosciuta, con la quale il Consorzio ha “autorizza(to) la procedura di acquisizione dei lotti e delle aree indicate nella relazione sub 1) per complessivi mq. 79.700, compresi i manufatti presenti sul lotto Cerrone Legnami S.r.l.”; b - ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 2160 del 26.03.2025, recante la comunicazione di avvio del procedimento di riacquisizione dell'area di proprietà della ricorrente; c - ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 2521 del 08.04.2025, con la quale è stata trasmessa la delibera sub a); d - ove e per quanto occorra, della proposta di deliberazione prot. n. 976 del 12.02.2025; e - ove adottato, del provvedimento conclusivo relativo al procedimento di cui alla nota sub b); f - di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali. quanto al ricorso introduttivo r.g.n. 999 del 2025: per l'annullamento: a - della delibera del C.D. n. 93 del 03.04.2025, con la quale il Consorzio A.S.I. di Salerno: ha disposto la revoca del nulla osta rilasciato in favore della società ricorrente giusta deliberazione n. 166 del 23.09.2016; - ha autorizzato il "riacquisto dell'area di mq. 10.000 occorrente all'ampliamento della Real Sud S.r.l.”; b- della relazione/proposta di deliberazione prot. n. 2334 del 01.04.2025, allegata alla delibera sub a); c - ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 2761 del 16.04.2025, con la quale il Consorzio ha trasmesso la delibera sub a); d - ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 592 del 29.01.2025, recante la comunicazione dei motivi ostativi; e - di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali. Per quanto riguarda i motivi aggiunti: a- del provvedimento del 16.09.2025, con il quale il Consorzio A.S.I., in riscontro alla c.i.l.a. depositata dalla ricorrente in pari data, ha comunicato che: - “l’istanza rientra tra quelle contemplate dal protocollo sottoscritto tra questo Ente ed il SUAP del Comune di Salerno. Pertanto codesta Ditta … dovrà produrre direttamente al SUAP competente l’istanza ... per l’effetto … l’istanza in oggetto è irricevibile e verrà archiviata”; “in relazione alla revoca del nulla osta all’insediamento di codesta ditta ed in conseguenza della procedura di riacquisto dell’intera area, sul lotto di che trattasi potranno essere autorizzate esclusivamente opere per la salvaguardia della proprietà”; b -di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e conseguenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera di autorizzazione all’avvio della procedura di riacquisizione dell’intera area consortile e successiva delibera di revoca del nulla osta all’insediamento e autorizzazione al riacquisto di un’area di 10.000 mq destinata all’ampliamento di altra impresa; è stata inoltre impugnata, con motivi aggiunti, una nota relativa a una CILA
Esito
Favorevole al resistente (consorzio industriale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato, con il ricorso n. 857/2025, la delibera n. 27/2025, con cui il Consorzio aveva autorizzato l’avvio della procedura di riacquisizione di lotti e aree per complessivi circa 79.700 mq, compresi i manufatti presenti sul lotto della ricorrente, nonché gli atti presupposti e connessi. Con il ricorso n. 999/2025 ha impugnato la delibera n. 93/2025, con cui il Consorzio aveva revocato il nulla osta rilasciato nel 2016 per un nuovo insediamento e autorizzato il riacquisto dell’area di 10.000 mq necessaria all’ampliamento di altra società. La revoca era motivata dal reiterato inutilizzo dell’area e dal mancato seguito dato, per quasi dieci anni, al programma imprenditoriale. La società aveva dedotto l’illegittimità degli atti e contestato l’estensione della procedura all’intera area nella quale svolgeva l’attività originaria. Con motivi aggiunti aveva impugnato anche la nota del 16 settembre 2025, con cui il Consorzio aveva ritenuto irricevibile una CILA perché da presentare al SUAP e, comunque, aveva limitato le opere autorizzabili alla salvaguardia della proprietà in ragione della revoca del nulla osta e della procedura di riacquisto. Nel corso del giudizio il Consorzio ha riferito di avere successivamente autorizzato un’attività di deposito container, superando il precedente diniego relativo alla CILA. Le parti hanno inoltre dato atto della perdita di interesse rispetto al procedimento concernente l’area aggiuntiva di 10.000 mq, dopo che la società aveva abbandonato il progetto di ampliamento e chiesto l’improcedibilità del precedente ricorso contro il diniego del permesso di costruire.
La decisione
Il Collegio ha riunito i due giudizi per connessione oggettiva e soggettiva. Il ricorso n. 857/2025 è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse: la delibera n. 27/2025, pur formulata in modo non chiaro, si limitava ad autorizzare l’attivazione della procedura di riacquisizione e a conferire mandato al responsabile amministrativo di avviare le procedure previste dalla legge. Essa aveva quindi natura endoprocedimentale, non produceva una lesione attuale e non costituiva un provvedimento finale di riacquisizione; al più poteva essere considerata come un avviso di avvio del procedimento, atto non autonomamente impugnabile. L’eventuale lesione sarebbe derivata solo dal successivo provvedimento conclusivo, ove adottato. Il ricorso n. 999/2025 è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La delibera n. 93/2025 riguardava esclusivamente la revoca del nulla osta relativo all’area aggiuntiva di 10.000 mq destinata all’ampliamento, non l’area originaria nella quale la società esercitava la propria attività. Poiché la società aveva rinunciato a perseguire l’ampliamento e aveva chiesto l’improcedibilità del ricorso contro il diniego del permesso di costruire, era venuto meno l’interesse attuale alla decisione. Il Collegio ha inoltre precisato che i verbali di sopralluogo successivi alla delibera non potevano ampliare il thema decidendum né essere utilizzati per interpretare la delibera come estesa all’intera proprietà; avrebbero potuto eventualmente fondare un nuovo procedimento. I motivi aggiunti relativi alla CILA sono stati considerati improcedibili in ragione del successivo superamento del diniego. Le spese sono state compensate, anche per la non agevole formulazione degli atti impugnati.
Norme richiamate
art. 70 c.p.a.
Consente la riunione di ricorsi connessi; il Collegio ha riunito i due giudizi per la connessione oggettiva e soggettiva.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il giudice ha dato alle parti avviso della possibile causa di inammissibilità del ricorso n. 857/2025 rilevata d’ufficio.
art. 65 l.r. Campania n. 19/2013
È richiamato quale base normativa della procedura di riacquisto o riacquisizione dell’area; la delibera impugnata è stata qualificata come atto endoprocedimentale di avvio della relativa procedura.
artt. 10 e 11 l.r. Campania n. 19/2013
Sono richiamati negli atti del Consorzio quali disposizioni relative alle procedure di riacquisto o riacquisizione dei lotti e delle aree.
Massime di principio
- L’atto amministrativo che si limita ad autorizzare l’avvio di una procedura e a conferire agli uffici il mandato di adottare gli atti successivi ha natura endoprocedimentale e non è autonomamente impugnabile, salvo che produca una lesione attuale e immediata.
- Quando una deliberazione di avvio non contiene una decisione finale di riacquisizione o di ablazione del bene, l’interesse all’impugnazione sorge soltanto con l’eventuale provvedimento conclusivo lesivo.
- L’interesse a ricorrere costituisce una condizione dell’azione che deve permanere dal momento della proposizione della domanda fino alla decisione; il suo venir meno determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, rilevabile anche d’ufficio.
- L’oggetto e il contenuto dell’atto impugnato delimitano il thema decidendum: fatti, motivazioni o atti successivi non possono essere utilizzati per estendere il significato della decisione amministrativa oltre quanto da essa disposto e possono eventualmente formare oggetto di un distinto procedimento.
- La perdita di interesse al procedimento amministrativo sostanziale cui l’atto impugnato è direttamente collegato comporta la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso contro quell’atto, quando non residui altra lesione attuale e concreta.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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