Cassazione Civile, Ordinanza n. 01671/2023 del 19/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (consulente tecnico)
La controversia
Nel giudizio di merito era stata proposta opposizione ex art. 170 D.P.R. 115/2002 avverso il decreto di liquidazione dei compensi spettanti al consulente tecnico d'ufficio nominato in una causa di divisione. Il Tribunale, decidendo sull'opposizione, aveva ridotto il compenso solo in favore degli opponenti e aveva dichiarato improcedibile la domanda dell'interveniente volontaria, mantenendo ferma la liquidazione nei confronti di quest'ultima. La Corte d'appello, accogliendo il gravame proposto da una delle parti del giudizio di opposizione, aveva riformato l'ordinanza di primo grado estendendo gli effetti della decisione a tutti i litisconsorti del giudizio di divisione e regolando le spese. Il ricorrente ha censurato tale decisione deducendo la violazione dell'art. 15, comma 6, D.Lgs. 150/2011, sostenendo che il provvedimento reso sull'opposizione ex art. 170 D.P.R. 115/2002 non fosse appellabile, ma direttamente ricorribile per cassazione; di conseguenza, la pronuncia di primo grado sarebbe stata definitiva e non avrebbe potuto essere riformata dalla Corte d'appello. In via preliminare, una controricorrente aveva depositato memoria richiamando la pendenza di una querela di falso sulla relata di notifica del ricorso, ma la Corte ha escluso che ciò incidisse sull'ammissibilità dell'impugnazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso, affermando che la decisione resa sull'opposizione ex art. 170 D.P.R. 115/2002 era soggetta al regime di non appellabilità previsto dall'art. 15 D.Lgs. 150/2011, nel testo applicabile ratione temporis. Poiché il provvedimento di primo grado non era appellabile ed era ormai definitivo, la Corte d'appello non avrebbe potuto riformarlo. La sentenza/ordinanza impugnata è stata quindi cassata senza rinvio ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c. Le spese del giudizio di appello sono state compensate, mentre le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei resistenti.
Norme richiamate
art. 170 D.P.R. 115/2002
disciplina l'opposizione avverso il decreto di pagamento o liquidazione dei compensi; il procedimento è quello che ha originato la controversia sulla liquidazione del c.t.u.
art. 15 D.Lgs. 150/2011
le controversie previste dall'art. 170 D.P.R. 115/2002 sono regolate dal rito sommario di cognizione, salvo diversa disposizione; il regime di impugnabilità è quello della non appellabilità della decisione nei termini previsti dall'ultimo comma della norma
art. 15 D.Lgs. 150/2011
la decisione resa sull'opposizione ex art. 170 D.P.R. 115/2002 non è appellabile; il relativo rimedio è il ricorso straordinario per cassazione, con conseguente definitività del provvedimento di primo grado
art. 382, comma 3, c.p.c.
la cassazione senza rinvio è disposta quando la sentenza impugnata ha pronunciato in un giudizio che non poteva essere promosso o proseguito nel grado di appello, come nel caso di appello avverso decisione non appellabile
art. 380 bis c.p.c.
richiamato per la trattazione camerale del ricorso sulla base della proposta del relatore
art. 375, comma 1, n. 5 c.p.c.
richiamato per la definizione in camera di consiglio del ricorso
art. 221, comma 5, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con L. 17 luglio 2020, n. 77
richiamato per il regime emergenziale del deposito telematico in Cassazione con valore legale
D.M. 27 gennaio 2021
richiamato quale base dell'autorizzazione al deposito telematico facoltativo presso la Corte di cassazione
Massime di principio
- Le decisioni rese sull'opposizione avverso la liquidazione dei compensi per l'attività svolta nell'ambito del patrocinio o della consulenza tecnica seguono il regime di impugnabilità stabilito dalla disciplina speciale e, se la norma prevede la non appellabilità, l'appello proposto contro il provvedimento di primo grado è inammissibile o comunque non idoneo a radicare validamente il secondo grado.
- Quando il giudice di appello pronuncia su una decisione che la legge qualifica come non appellabile, la sentenza d'appello va cassata senza rinvio, perché il processo non poteva essere proseguito in quel grado.
- La pendenza di questioni incidentali sulla regolarità della notifica del ricorso non impone il rinvio della decisione quando tali questioni non incidano sull'ammissibilità dell'impugnazione e il deposito/notifica sia avvenuto in un contesto normativo che consente il deposito telematico con valore legale.
- Nel regime processuale speciale, per individuare il mezzo di impugnazione corretto occorre fare riferimento alla disciplina specifica applicabile ratione temporis, e non alla forma del provvedimento o alla qualificazione adottata dal giudice a quo.
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