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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13539/2026 del 14/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto la declaratoria di estinzione della pena per decorso del termine decennale ex art. 172 c.p. relativa alla condanna per la contravvenzione di cui all'art. 189 CdS (sentenza Tribunale di Vasto 6/12/2013, irrevocabile 17/02/2014), sostenendo alternativamente che, ai sensi dell'art. 167 c.p., la contravvenzione dovesse intendersi estinta perché nei termini di legge non aveva commesso "una contravvenzione della stessa indole" e quindi non si sarebbe dovuta eseguire la pena; il giudice dell'esecuzione aveva invece rilevato che la sospensione condizionale era stata revocata e che il termine di prescrizione della pena doveva decorrere dalla data di irrevocabilità del titolo che ha determinato la revoca (irrevocabilità della sentenza del Tribunale di Pescara del 13/03/2014, divenuta definitiva il 25/01/2016).

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. Il Tribunale ha confermato che il termine di prescrizione dell'esecuzione, nel caso di sospensione condizionale revocata, decorre dalla data di irrevocabilità della sentenza che ha costituito presupposto per la revoca. Ha altresì ritenuto errata la lettura difensiva dell'art. 167 c.p. (secondo cui il reato sarebbe estinto se non fosse stata commessa una contravvenzione della stessa indole), precisando che l'identità di indole è richiesta solo per le contravvenzioni; per i delitti la commissione di qualunque delitto nel periodo rilevante preclude l'effetto estintivo. Il Tribunale ha inoltre rilevato, dal casellario giudiziale, la commissione di altre condanne (contravvenzioni e delitti) nei termini utili a escludere l'effetto estintivo invocato. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 167 cod. pen.

    1. Se, nei termini stabiliti, il condannato non commette un delitto, ovvero una contravvenzione della stessa indole, e adempie gli obblighi impostigli, il reato è estinto. 2. In tal caso non ha luogo la esecuzione delle pene.

    La Corte ha interpretato la norma precisando che la condizione di 'contravvenzione della stessa indole' si richiede solo per le contravvenzioni; per i delitti, la commissione di un altro delitto nel periodo previsto preclude l'effetto estintivo indipendentemente dalla 'indole'.

  • art. 172 cod. pen.

    Norma richiamata come fondamento della richiesta di estinzione per decorso del termine decennale della pena; il Tribunale ha però stabilito che il termine decorre dalla data di irrevocabilità del titolo che ha determinato la revoca della sospensione condizionale.

  • art. 168 cod. pen.

    Richiamato in relazione alle condizioni di revoca di diritto della sospensione condizionale: il rinvio a tale articolo supporta l'interpretazione secondo cui la revoca si fonda sulle condizioni ivi indicate.

  • art. 189 Codice della Strada

    Reato oggetto della condanna originaria (contravvenzione) per il quale il ricorrente aveva ottenuto in origine la sospensione condizionale della pena.

  • d.lgs. n. 152 del 2006, art. 256 comma 1 lett. a)

    Citato perché il casellario giudiziale riporta una condanna per tale contravvenzione commessa entro il biennio dalla condanna per l'art. 189 CdS; elemento che ostacola l'effetto estintivo invocato.

  • art. 56, 624, 625, 110, 367 cod. pen.

    Più condanne (delitti) risultanti dal casellario, commesse nei termini rilevanti, che impediscono l'applicazione dell'effetto estintivo ex art. 167 per la condanna originaria.

Massime di principio

  • Quando la sospensione condizionale della pena è revocata, il termine di prescrizione dell'esecuzione decorre dalla data di irrevocabilità della sentenza che ha determinato la revoca (cioè dal titolo che ha reso la pena eseguibile).
  • L'effetto estintivo previsto dall'art. 167 c.p. richiede, per le contravvenzioni, che non sia stata commessa 'una contravvenzione della stessa indole'; invece per i delitti la commissione di qualsiasi delitto nel periodo rilevante impedisce l'estinzione.
  • La mera assenza di reati della stessa indole non è sufficiente se il casellario giudiziale documenta la commissione di altri reati (in particolare delitti) nei termini previsti dalla legge.
  • In sede esecutiva la valutazione sulle date di decorrenza dei termini e sull'esistenza di fatti ostativi (nuove condanne, revoca del beneficio) è decisiva: le richieste di estinzione per decorso dei termini sono respinte se sussistono sentenze definitive o condanne che interrompono o impediscono la decorrenza favorevole.
  • Le impugnazioni mal fondate o basate su interpretazioni errate della norma (lettura speciosa) possono essere dichiarate inammissibili e comportare condanne alle spese e sanzioni (es. contributo alla cassa delle ammende).

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