Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10279/2022 del 23/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto dedotto avverso la dichiarazione di inammissibilità del ricorso di revisione: il ricorrente sostiene che la Corte di cassazione avrebbe equivocato sul contenuto di una delle prove nuove offerte in revisione, ritenendo che la richiesta riguardasse una stima dei tempi tramite l'applicazione "Google Maps" anziché un esperimento giudiziale concreto consistente nel far percorrere a piedi e in auto a Silvia Bastianini il tragitto effettivamente compiuto la mattina del delitto, con conseguente vizio percettivo che avrebbe influenzato la decisione di rigetto della revisione

La decisione

Il ricorso straordinario è stato dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato. La Corte ha ritenuto che non vi fosse alcuna svista percettiva: ha correttamente compreso che la richiesta di prova era volta a un esperimento giudiziale reale e ne ha valutato l'utilità e la genericità, evidenziando la mancanza di indicazione delle variabili decisive (percorso effettivo, mezzo usato, velocità di locomozione). Per tali ragioni è stata confermata l'insussistenza dei presupposti per la revisione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili

Norme richiamate

  • d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8

    art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137

    Regola la trattazione scritta nei procedimenti; qui la Corte ha disposto la trattazione scritta e ha preso in considerazione la requisitoria del Procuratore generale ai sensi di tale norma

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    art. 625-bis cod. proc. pen.

    Disciplinando il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, la norma consente il rimedio solo per specifiche figure: l'errore materiale (mancata corrispondenza tra volontà e sua espressione grafica) e l'errore di fatto (svista o equivoco sugli atti interni). La Corte ha applicato la distinzione giurisprudenziale tra errori di fatto (ammissibili) ed errori di valutazione/interpretazione degli atti (non rientranti nell'errore di fatto)

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l'onere delle spese e il versamento alla cassa delle ammende nel caso di inammissibilità; la Corte ha applicato tale articolo disponendo il pagamento delle spese e di euro 3.000 alla cassa delle ammende

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    sentenza 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per affermare che non sussistono elementi per ritenere che il ricorso sia stato proposto con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; questa valutazione ha inciso sulla quantificazione delle conseguenze sanzionatorie

Massime di principio

  • L'errore di fatto valutabile con il ricorso straordinario è circoscritto a sviste o equivoci concernenti gli atti interni della Corte di cassazione; non copre divergenze sulla valutazione del merito o sulla corretta interpretazione degli atti processuali
  • Per ottenere l'ammissione di una richiesta istruttoria in sede di revisione è necessario specificare con chiarezza le variabili concrete e determinanti (percorso effettivamente seguito, mezzo usato, velocità, modalità di prova); richieste generiche o prive di parametri decisivi sono ritenute non utili e irrimediabilmente generiche
  • Strumenti come Google Maps possono offrire stime indicatrici ma non hanno valore "scientifico" o probatorio certo circa i tempi effettivi percorsi in una data circostanza, pertanto la loro indicazione, da sola, non giustifica un approfondimento istruttorio decisivo
  • La Corte valuta la praticabilità e l'utilità dell'accertamento richiesto: se la prova nuova non promette di fornire certezze probatorie rilevanti rispetto alla revisione, la richiesta può essere ritenuta priva di presupposti
  • In caso di ricorso dichiarato inammissibile si applicano le conseguenze economiche previste, ivi compreso il versamento alla cassa delle ammende e l'obbligo di rifondere le spese alle parti civili; la mancanza di colpa nella proposizione del ricorso può comunque essere riconosciuta ma non impedisce l'applicazione di sanzioni pecuniarie secondo le norme applicabili

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.