Cassazione Civile, Sentenza n. 6172/2020 del 05/03/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditrice)
La controversia
La controversia nasceva dall’opposizione proposta dalla società beneficiaria di una scissione contro il precetto notificatole dalla creditrice per eseguire una sentenza del Tribunale di Francoforte sul Meno, resa esecutiva in Italia. La sentenza aveva condannato la società originaria, con diversa partita IVA, al risarcimento dei danni per inadempimento di un contratto di fornitura di poltrone per aeromobili. L’opponente sosteneva di non essere debitrice in base al titolo: il debito sarebbe rimasto alla società scissa, come risultava dal progetto di scissione; la beneficiaria sarebbe stata al più responsabile in via sussidiaria ai sensi dell’art. 2506-quater c.c., entro il limite del patrimonio netto attribuitole e previa verifica in autonomo giudizio. La creditrice replicava che il debito era passato alla beneficiaria insieme al ramo aziendale pertinente. Il Tribunale rigettava l’opposizione e la Corte d’appello di Roma confermava la decisione con sentenza n. 7213/2016, depositata il 29 novembre 2016. La ricorrente principale proponeva due motivi. Con il primo denunciava violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2506-bis e 2506-quater c.c., nonché omesso esame di fatti decisivi: lamentava che non fosse stata valorizzata la dichiarazione della creditrice di agire in via sussidiaria, che non fosse stata considerata la non contestazione dell’imputazione del debito alla scissa, che la motivazione fosse contraddittoria circa il ramo trasferito e l’attività produttiva cui ineriva il debito, che non fossero state esaminate le spiegazioni sulla differenza tra credito azionato e importo contabilizzato e che il progetto di scissione non potesse essere reinterpretato dopo la mancata opposizione del creditore. Con il secondo motivo denunciava violazione degli artt. 2506-bis e 2506-quater c.c., 1306 c.c. e 111 c.p.c., contestando che la beneficiaria fosse considerata successore anche rispetto a una posta non trasferita e censurando l’accostamento tra successione e responsabilità solidale. La creditrice proponeva ricorso incidentale condizionato, chiedendo, in caso di accoglimento del principale, che il titolo fosse ritenuto azionabile anche contro il coobbligato solidale ex lege.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale e dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato. La censura di omesso esame è stata ritenuta inammissibile perché, trattandosi di doppia conforme, la ricorrente non aveva indicato e dimostrato la diversità delle ragioni fattuali poste a base delle decisioni di primo e secondo grado. È stata ritenuta infondata la dedotta violazione dell’art. 115 c.p.c.: la non contestazione riguarda fatti storici, non le conclusioni interpretative da trarre dai documenti di scissione e dalle condotte tenute in altri procedimenti. Le ulteriori doglianze non hanno scalfito la ricostruzione della Corte d’appello, che aveva interpretato unitariamente il progetto di scissione e l’oggetto sociale della beneficiaria e aveva rilevato che non erano state fornite spiegazioni specifiche e documentate della differenza tra gli importi. La Corte territoriale non aveva affermato che il progetto fosse modificabile, ma che, una volta divenuto oggetto di contestazione, restava suscettibile di interpretazione giudiziale. Anche il secondo motivo è stato giudicato in parte inammissibile e in parte infondato: la censura non si confrontava con la ratio secondo cui, nella ricostruzione accolta, il debito era passato alla beneficiaria; l’affermazione relativa alla responsabilità solidale e al beneficium ordinis non significava che fosse stata dichiarata la responsabilità successoria della beneficiaria per poste non trasferite. La società ricorrente è stata condannata a rifondere le spese, liquidate in euro 13.400, oltre euro 200 per esborsi, spese forfettarie del 15% e accessori. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
il principio di non contestazione ha per oggetto i fatti storici sottesi a domande ed eccezioni, ma non le conclusioni ermeneutiche da trarre, in ordine all’interpretazione di documenti contrattuali quali quelli di scissione societaria, da condotte in parte stragiudiziali (precetto) in parte analogamente, ai fini qui in esame, assunte in altri procedimenti (insinuazione al passivo), e solo in parte processuali (comparsa di costituzione e risposta di prime cure);
La non contestazione concerne fatti storici allegati e non può estendersi alle conclusioni interpretative che il giudice deve trarre da documenti di scissione e da condotte, anche processuali, delle parti.
art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
nell’ipotesi di “doppia conforme”, prevista dall’art. 348-ter c.p.c., comma 5, applicabile “ratione temporis”, il ricorrente per cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, comma 1, deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse
In caso di doppia conforme, la censura di omesso esame di un fatto decisivo è ammissibile solo se il ricorrente individua le diverse ragioni fattuali delle due decisioni di merito e ne dimostra la diversità.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
nell’ipotesi di “doppia conforme”, prevista dall’art. 348-ter c.p.c., comma 5, applicabile “ratione temporis”, il ricorrente per cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, comma 1, deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse
Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo non può essere scrutinato, in presenza di doppia conforme, se non è dimostrata la diversità delle ricostruzioni fattuali dei giudici di merito.
art. 2506-bis c.c.
la Corte territoriale non ha affermato che il progetto di scissione sarebbe stato modificabile dal giudice sebbene non opposto dal creditore interessato, ma che al netto dell’iniziativa preventiva della parte in questione, restava un atto interpretabile dal giudice ove poi venuto concretamente in contestazione
Il progetto di scissione, pur non contestato preventivamente dal creditore, può essere interpretato dal giudice quando il suo contenuto divenga oggetto di una controversia concreta.
art. 2506-quater c.c.
la Corte territoriale ha ripetutamente affermato che dalla ricostruzione della scissione, come detto, emergeva il trasferimento del debito alla società beneficiaria, aggiungendo che, nella chiave della responsabilità solidale delle società scissa e beneficiaria, per un verso era stato rispettato un “beneficium ordinis” agendo contro la (OMISSIS), per altro verso non vi erano limiti di responsabilità per la beneficiaria nel caso succeduta nella posta passiva
Secondo la ricostruzione accolta nel caso concreto, se il debito risulta trasferito alla beneficiaria, questa risponde quale successore nella posta passiva senza il limite patrimoniale previsto per la responsabilità sussidiaria relativa ai debiti non trasferiti.
art. 1306 c.c.
nè – aggiunge la Corte di appello – sarebbe opponibile la mancanza di pronuncia nei confronti del debitore solidale, posto che la società beneficiaria è stata costituita dopo la formazione del titolo esecutivo;
La Corte d’appello ha escluso che fosse opponibile alla beneficiaria la mancata pronuncia sul debitore solidale, poiché la beneficiaria era stata costituita dopo la formazione del titolo esecutivo; la Cassazione ha ritenuto che la censura non incidesse sulla statuizione impugnata.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Il rigetto del ricorso comporta l’attestazione dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, nei limiti in cui sia dovuto.
Massime di principio
- Il principio di non contestazione riguarda i fatti storici allegati dalle parti, ma non vincola il giudice nelle valutazioni ermeneutiche ricavate da documenti contrattuali o societari e dalle condotte delle parti.
- In presenza di doppia conforme, la censura di omesso esame di un fatto decisivo richiede che il ricorrente indichi e dimostri la diversità delle ragioni fattuali poste a base delle due decisioni di merito.
- Il progetto di scissione non diviene sottratto all’interpretazione giudiziale per il solo fatto che il creditore non lo abbia contestato preventivamente; se il suo contenuto è controverso in giudizio, il giudice può ricostruirne il significato.
- Quando dalla ricostruzione del progetto di scissione risulta che un debito è stato trasferito alla società beneficiaria, quest’ultima risponde quale successore nella specifica posta passiva e non nei limiti patrimoniali previsti per la responsabilità sussidiaria relativa a debiti rimasti in capo alla società scissa.
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