Sentenza n. 3110/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo, depositato il 22/2/2024: PER L'ANNULLAMENTO - PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA - - del Bando della “Procedura selettiva per la progressione dall''Area degli Assistenti all''Area dei Funzionari per il profilo professionale di Funzionario Amministrativo, Contabile e Consolare del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale”, emanato con D.M. n. 743-bis del 17 novembre 2023, pubblicato sul sito intranet del Ministero resistente in data 20 novembre 2023, nonché dei relativi Allegati contenenti i criteri di attribuzione dei punteggi, in quanto prevedono che la procedura si svolga con modalità e secondo criteri difformi da quanto stabilito dall''art. 18 del CCNL Funzioni Centrali del 9 maggio 2022 e, comunque, in quanto non prevedono l'assegnazione di alcun punteggio per l''esperienza professionale maturata con l''anzianità di servizio; - per illegittimità derivata, di tutti i successivi atti della procedura selettiva, inclusi tutti i verbali delle sedute della Commissione esaminatrice (di data e protocollo sconosciuti), il punteggio numerico assegnato alla ricorrente e l'elenco dei vincitori della procedura pubblicato sul sito intranet del Ministero resistente in data 29 dicembre 2023; - del suindicato Bando emanato dal Ministero resistente con D.M. n. 743-bis del 17 novembre 2023, nella parte in cui, agli artt. 3 e 6 in combinato disposto con l''Allegato 4, dispone che nella valutazione dei titoli aggiuntivi non si tenga conto del Diploma di Laurea indicato come requisito di partecipazione nonostante sia manifestamente superiore al titolo di studio minimo per l'ammissione; - dei verbali, di data e protocollo sconosciuti, con i quali la Commissione esaminatrice non ha assegnato alcun punteggio alla ricorrente per il Diploma di Laurea e per gli incarichi indicati nella domanda di partecipazione; - del punteggio numerico assegnato dalla Commissione esaminatrice alla ricorrente, pari a complessivi n. 52 punti, nella parte in cui non ha riconosciuto ulteriori n. 3 punti per il Diploma di Laurea e ulteriori n. 2 punti per gli incarichi indicati nella domanda di partecipazione; - dell''elenco dei vincitori pubblicato sul sito intranet del Ministero resistente in data 29 dicembre 2023, nella parte in cui non riporta il nominativo della ricorrente alla quale spetta il punteggio complessivo di n. 57 punti; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale. Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 15/4/2024: - del Verbale della Commissione esaminatrice n. 9 del 28 dicembre 2023 e dei relativi Allegati n. 1 e n. 2, nella parte in cui non ha assegnato ulteriori n. 2 punti per gli incarichi indicati dalla ricorrente nella domanda di partecipazione; - del modello precompilato della domanda di partecipazione della ricorrente alla procedura selettiva per cui è causa presente sull'area intranet del Ministero resistente, nella parte in cui non riportava, nella sezione “incarichi ricoperti”, la designazione di “addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione”, ricevuta il 10 luglio 2008 presso l'Ambasciata d'Italia a Bruxelles, e la designazione di “addetto per l'attuazione delle misure di pronto soccorso dei lavoratori”, ricevuta il 24 maggio 2014 presso il Servizio per la Stampa e la Comunicazione Istituzionale del Ministero resistente; - per l'effetto, del Verbale della Commissione esaminatrice n. 9 del 28 dicembre 2023 e dei relativi Allegati n. 1 e n. 2, nonché nella parte in cui non hanno assegnato il punteggio di un ulteriore n. 1 punto per le suindicate designazioni di “addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione” e di “addetto per l'attuazione delle misure di pronto soccorso dei lavoratori”. E QUINDI PER L'ACCERTAMENTO del diritto della ricorrente ad essere inserita nell'elenco dei vincitori della procedura selettiva per cui è causa, previa rettifica del punteggio assegnatole dalla Commissione esaminatrice ed assegnazione alla stessa del punteggio complessivo di n. 58 punti PER LA CONDANNA del Ministero resistente ad inserire la ricorrente nell'elenco dei vincitori della procedura selettiva per cui è causa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Bando e atti della procedura selettiva per la progressione dall'Area degli Assistenti all'Area dei Funzionari, inclusi i punteggi attribuiti, il verbale della Commissione esaminatrice e l'elenco dei vincitori
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, dipendente del MAECI, aveva conseguito 52 punti e non era stata inserita nell'elenco dei vincitori della procedura di progressione verticale. Ha dedotto, in primo luogo, l'illegittimità del bando e degli atti successivi per contrasto con l'art. 18 del CCNL Funzioni Centrali e con l'art. 52, comma 1-bis, d.lgs. 165/2001, lamentando l'omessa attribuzione di punteggio all'anzianità di servizio. Ha inoltre contestato la mancata attribuzione di 3 punti per il diploma di laurea, ritenuto superiore al titolo minimo di accesso, e di ulteriori punti per incarichi indicati nella domanda, compresi quelli di addetta al Servizio di Prevenzione e Protezione e di addetta all'attuazione delle misure di pronto soccorso. Con motivi aggiunti ha impugnato il verbale n. 9 del 28 dicembre 2023 e i relativi allegati, nonché il modello precompilato della domanda, sostenendo che alcuni incarichi non fossero stati considerati. Ha dedotto eccesso di potere, violazione del bando e dei criteri di valutazione, nonché violazione dell'art. 52, comma 1-bis, d.lgs. 165/2001. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha rinunciato ai motivi diretti alla caducazione integrale del bando e della procedura, poiché nel frattempo era risultata vincitrice di altra procedura per l'accesso all'Area dei Funzionari; ha mantenuto l'interesse alla rivalutazione dei titoli e all'eventuale retrodatazione degli effetti giuridici ed economici dell'inquadramento.
La decisione
Il Collegio ha dichiarato la sopravvenuta carenza d'interesse limitatamente ai motivi ai quali la ricorrente aveva rinunciato. Ha respinto gli ulteriori motivi e i motivi aggiunti. Quanto al titolo di studio, ha ritenuto coerente con l'art. 52, comma 1-bis, d.lgs. 165/2001 e con il bando la regola secondo cui sono valutabili soltanto i titoli ulteriori rispetto a quelli richiesti per l'accesso all'area dall'esterno; pertanto, la laurea magistrale utilizzata come requisito di ammissione non poteva ricevere anche il punteggio previsto per i titoli aggiuntivi. La pretesa di attribuire rilievo alla laurea utilizzata quale titolo di accesso è stata qualificata come indebita commistione tra requisiti di ammissione e titoli valutabili. Quanto agli incarichi, il Tribunale ha ritenuto legittima la loro non valutazione, poiché gli incarichi indicati erano riconducibili alle mansioni ordinarie del profilo di Assistente e non presentavano carattere aggiuntivo o accessorio tale da giustificare un maggiore punteggio. Ha inoltre ritenuto che i sottocriteri adottati dalla Commissione concretizzassero correttamente i criteri generali del bando, senza introdurre parametri nuovi o estranei alla lex specialis, e fossero quantitativi, uniformi e puntuali. Il punteggio numerico è stato considerato sufficiente come motivazione, in presenza di criteri di valutazione previamente determinati e adeguati. Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecnico-discrezionali della Commissione è stato ricondotto ai soli vizi macroscopici di irragionevolezza, arbitrarietà, irrazionalità o travisamento dei fatti, senza possibilità per il giudice di sostituire la propria valutazione tecnica a quella dell'organo competente o di attribuire direttamente il punteggio. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 52, comma 1-bis, d.lgs. 165/2001
ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno
Nelle progressioni tra aree devono essere considerati, tra gli altri, i titoli di studio ulteriori rispetto a quelli richiesti per l'accesso dall'esterno; il titolo utilizzato come requisito di accesso non può essere nuovamente valutato come titolo aggiuntivo.
art. 3 del bando
Individua le componenti della selezione, tra cui merito, titoli aggiuntivi, incarichi, colloquio e conoscenza delle lingue.
art. 5, comma 3, del bando
È richiamato dalla ricorrente in relazione ai criteri di valutazione, ma il testo non esplicita una distinta interpretazione normativa.
art. 6 del bando
Prevede l'assegnazione dei punteggi per i titoli aggiuntivi e per gli incarichi secondo i criteri dettagliati nell'Allegato 4 e nei sottocriteri della Commissione.
Allegato 4 del bando
3 punti alla LAUREA MAGISTRALE (LM) o LAUREA SPECIALISTICA (LS) o DIPLOMA DI LAUREA (DL), purché non si tratti del titolo di accesso
Consente il punteggio per il titolo di studio soltanto quando esso sia ulteriore rispetto al titolo impiegato per l'ammissione.
art. 18 CCNL Funzioni Centrali del 9 maggio 2022
È richiamato dalla ricorrente quale parametro della procedura, ma la sentenza non fonda su tale disposizione l'accoglimento di alcuna censura.
Massime di principio
- Nelle procedure selettive per la progressione tra aree, un titolo di studio utilizzato come requisito di accesso non può essere contestualmente valutato come titolo aggiuntivo; sono valutabili soltanto i titoli ulteriori rispetto a quelli richiesti per l'accesso all'area dall'esterno.
- La Commissione esaminatrice può specificare i criteri generali fissati dal bando mediante sottocriteri quantitativi e puntuali, purché tali sottocriteri concretizzino e attualizzino la lex specialis senza introdurre criteri sostanzialmente nuovi o estranei.
- La mancata attribuzione di punteggio per incarichi è legittima quando gli incarichi, pur formalmente documentati, siano riconducibili alle mansioni ordinarie del profilo professionale e non abbiano carattere aggiuntivo o accessorio idoneo a giustificare una maggiore valutazione.
- Il punteggio numerico costituisce motivazione sufficiente della valutazione dei titoli quando la Commissione abbia previamente fissato criteri di massima precisi, omogenei e idonei a rendere comprensibili le modalità di attribuzione dei punteggi.
- Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecnico-discrezionali di una Commissione esaminatrice riguarda l'attendibilità, la coerenza e la correttezza del criterio e della sua applicazione, nonché i vizi macroscopici di irragionevolezza, arbitrarietà, irrazionalità o travisamento; il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella dell'organo tecnico né attribuire direttamente il punteggio.
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