Cassazione Penale, Sentenza n. 32053/2022 del 31/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Milano lamentando che non fosse stata fornita una corretta e legittima applicazione della pena irrogata; il ricorso verteva su questioni connesse all'applicazione della pena nell'ambito dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto per motivi ex lege non consentiti: la materia oggetto del ricorso era stata rinunciata dal ricorrente in funzione dell'accordo sulla pena approvato in Corte d'Appello ai sensi dell'art. 599-bis, e la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 5, n. 29243/2018) stabilisce l'inammissibilità della cassazione per questioni che la parte ha rinunciato a sollevare. L'inammissibilità è stata dichiarata senza formalità (art. 610, comma 5-bis c.p.p.). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende quale sanzione pecuniaria, essendo la causa dell'inammissibilità imputata alla sua colpa.
Norme richiamate
art. 599-bis cod. proc. pen.
Riconosce alle parti un potere dispositivo nella determinazione della pena in appello; tale potere limita la cognizione del giudice di secondo grado e produce effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, inclusa la possibilità di impugnare in Cassazione le questioni rinunciate.
art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Consente alla Corte di dichiarare l'inammissibilità del ricorso senza formalità, mediante ordinanza.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di declaratoria di inammissibilità.
Legge 23 giugno 2017, n. 103
Ha introdotto l'art. 599-bis c.p.p.; il legislatore ha attribuito un ruolo dispositivistico alle parti nella definizione della pena in appello con conseguenti effetti preclusivi.
Corte costituzionale, 13 giugno 2000, n. 186
Rilevata dalla sentenza per sostenere che, se la causa dell'inammissibilità è imputabile al ricorrente per colpa, ciò può giustificare l'applicazione di sanzioni pecuniarie.
Cass. Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018 (Casero, Rv. 273194-01)
Giurisprudenza di legittimità che afferma l'inammissibilità del ricorso per cassazione per questioni, anche rilevabili d'ufficio, che la parte abbia rinunciato a sollevare in funzione dell'accordo sulla pena in appello.
Massime di principio
- L'accettazione di un accordo sulla pena in sede di appello ai sensi dell'art. 599-bis comporta la rinuncia a far valere in Cassazione le questioni oggetto della rinuncia; i rimedi successivi saranno quindi inammissibili se basati su quelle questioni.
- Il potere dispositivo attribuito alle parti dall'art. 599-bis ha effetti preclusivi sull'intero processo, per cui la Corte di Cassazione non può riaprire questioni espressamente rinunciate nell'accordo.
- La Corte può dichiarare l'inammissibilità senza formalità (ordinanza) e condannare il ricorrente al pagamento delle spese; se l'inammissibilità è imputabile al comportamento colposo del ricorrente, può essere applicata anche una sanzione pecuniaria (es. versamento alla Cassa delle Ammende).
- Prima di concludere accordi sulla pena è fondamentale valutare quali diritti e questioni si rinunciano a contestare in futuro; per mantenere la possibilità di impugnare successivamente, evitare rinunce generiche o non consapevoli.
- Se si ritiene che l'accordo sia viziato (es. per difetto di validità, violazione di norme inderogabili o errori essenziali), occorre articolare specifiche e ammissibili questioni che ne dimostrino il vizio, poiché semplici contestazioni generiche sull'applicazione della pena saranno inammissibili.
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