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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16726/2023 del 19/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano il decreto di prevenzione che ha confermato la confisca di dossier titoli e di beni immobili. Hanno dedotto tre principali censure: (1) questione di costituzionalità degli artt. 4-7-8-23 del d.lgs. 159/2011 rispetto agli artt. 25, 27, 111, 112 della Costituzione; (2) carenza di prova della pericolosità sociale ai sensi dell'art. 40 d.lgs. 159/2011, con particolare rilievo sull'irrilevanza di indagini remote e sulla mancanza di analisi complessiva della personalità e dei precedenti; (3) violazione dell'art. 24 d.lgs. 159/2011 e contrasto con il principio di divieto di misura meramente punitiva, poiché la confisca colpirebbe risparmi/patrimonio di più persone senza dimostrare origine illecita o comportamenti di reimpiego, potendo sussistere titoli giustificativi (attività in nero, entrate non dichiarate). È stata inoltre censurata, in memoria, la presunta mancanza di motivazione rafforzata nella decisione d'appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Motivi: il primo motivo (incostituzionalità) è generico e non sufficientemente articolato in cassazione; la questione non è stata esposta con la specificità richiesta. Il secondo motivo è infondato: la Corte territoriale ha correttamente valutato la pericolosità sociale sulla base di plurime condanne e fatti concreti (traffico di stupefacenti con quantità rilevanti, reati contro il patrimonio, associazione a delinquere) e di una manifesta sproporzione tra disponibilità patrimoniali e redditi leciti dichiarati, ravvisando collegamenti tra attività delittuosa e entrate. Anche il sequestro del dossier titoli è stato ritenuto giustificato dalla data di formazione della provvista. Il terzo motivo è assorbito e ritenuto apodittico: le ipotesi di attività in nero sono generiche e non contrastano le valutazioni patrimoniali motivate dalla Corte d'appello. È stata respinta anche la doglianza sulla presunta mancanza di motivazione rafforzata: la Corte d'appello ha documentato i motivi per i quali ha superato le conclusioni del giudice di primo grado. Sono state imposte ai ricorrenti le spese processuali e il versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • Decreto legislativo 159/2011 (codice antimafia)

    artt. 4, 7, 8, 23, 24, 40

    La Corte ha ritenuto la normativa applicabile e interpretata in modo conforme ai principi della giurisprudenza sovranazionale; l'art. 40 (pericolosità) è stato applicato sulla base di precedenti e di elementi oggettivi di sproporzione patrimoniale, e l'art.24 non impedisce misure quando sussistono ragioni concrete di collegamento tra attività illecita e beni.

  • Costituzione della Repubblica Italiana

    La presunta violazione dei diritti costituzionali evocata dai ricorrenti non è stata esaminata nel merito per inammissibilità formale: la questione di costituzionalità non è stata adeguatamente specificata in cassazione.

  • Decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137

    La trattazione del ricorso è avvenuta secondo la forma prevista da questa norma (modalità straordinarie di trattazione).

  • Codice di procedura penale

    Consente la condanna alle spese processuali e la comminazione della sanzione pecuniaria versata alla Cassa delle Ammende; la Corte l'ha applicata per irrogare la somma di euro 3.000,00.

  • Giurisprudenza rilevante

    Corte EDU Grande Camera, 23 feb. 2017, De Tommaso c. Italia; Corte Costituzionale, sent. n.24/2019; pronunce della Cassazione richiamate nel provvedimento

    La Corte ha applicato un'interpretazione convenzionalmente orientata delle norme di prevenzione, ritenendo che l'orientamento espresso dalla Corte EDU e successivamente recepito dalla Corte Costituzionale trova applicazione anche con riferimento a condotte antecedenti, secondo la linea interpretativa già consolidata nella giurisprudenza della Cassazione.

Massime di principio

  • In Cassazione una questione di incostituzionalità deve essere formulata con precisione e specificità: argomentazioni generiche o emotive determinano l'inammissibilità.
  • Le misure di prevenzione patrimoniale richiedono una valutazione oggettiva e motivata della pericolosità sociale: condanne pregresse, gravità/quantità dei reati e sproporzione tra redditi dichiarati e beni possono giustificare confische preventive.
  • Precedenti anche se relativamente remoti possono rilevare se, per modus operandi e continuità, indicano un inserimento stabile e una professionalità criminale.
  • Ipotesi generiche di redditi non dichiarati o di attività in nero non sono sufficienti, da sole, a superare gli accertamenti patrimoniali fondati su elementi concreti e motivati.
  • La Corte d'appello deve fornire una motivazione puntuale quando supera le conclusioni del primo grado; la sola contestazione in cassazione dell'assenza di 'motivazione rafforzata' è inefficace se l'appello ha esplicitato le ragioni del diverso giudizio.
  • L'interpretazione orientata dalla Corte EDU e dalla Corte Costituzionale può essere applicata anche a fatti anteriori, purché essa sia coerente con l'interpretazione già consolidata nella giurisprudenza nazionale (diritto vivente).

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