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Sentenza

Sentenza n. 606/2026 - Lecce, Sezione 3

per l’esecuzione -del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Taranto – Sezione Lavoro, n. 836/2024, pubblicata il 27/03/2024, notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito in data 28.03.2024, con la quale, in accoglimento della domanda spiegata dalla parte ricorrente – per quanto qui di interesse – così provvede: “Accoglie il ricorso e dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento del beneficio economico di cui alla c.d. “Carta docente” per gli anni scolastici indicati in ricorso, e, per l’effetto, condanna il Ministero convenuto a garantire la fruizione del suddetto beneficio mediante accredito su “carta docente”, con le stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato;”, e per la nomina, per il caso di ulteriore inadempimento, di un Commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva.

Giustizia amministrativa202501304

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Taranto – Sezione Lavoro n. 836/2024, relativa al riconoscimento e all’accredito del beneficio della Carta docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza deducendo che il Ministero dell’Istruzione e del Merito non aveva dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Taranto – Sezione Lavoro n. 836/2024, passata in giudicato e notificata al Ministero il 28 marzo 2024. La sentenza aveva riconosciuto il diritto della ricorrente al beneficio economico della Carta docente per gli anni scolastici indicati e aveva condannato il Ministero a garantirne la fruizione mediante accredito sulla Carta docente, secondo le regole previste per i dipendenti a tempo indeterminato. La ricorrente ha chiesto l’adozione degli atti necessari all’esecuzione del giudicato e, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio ha rappresentato che, il 16 dicembre 2025, l’Amministrazione aveva provveduto a eseguire la sentenza e ha quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha rilevato che il ricorso di ottemperanza era regolare e tempestivo, ma che nelle more del giudizio la pretesa della ricorrente era stata integralmente soddisfatta dal pagamento della somma prevista dalla sentenza del Tribunale di Taranto. È stata quindi esclusa la permanenza di una concreta utilità della pronuncia di ottemperanza e il ricorso è stato dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. Il Collegio ha richiamato il principio secondo cui la cessazione della materia del contendere presuppone un’attività sopravvenuta dell’amministrazione pienamente e irretrattabilmente satisfattiva della pretesa azionata. Nonostante l’improcedibilità sopravvenuta, le spese sono state poste a carico del Ministero dell’Istruzione e del Merito, in applicazione del principio della soccombenza, e liquidate in euro 300,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario. Non è stata disposta la nomina del commissario ad acta, divenuta priva di oggetto per l’avvenuta esecuzione del giudicato.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere

    La piena soddisfazione sopravvenuta della pretesa azionata determina la cessazione della materia del contendere e l’improcedibilità del ricorso, quando non residui alcuna utilità concreta e attuale della pronuncia.

  • art. 26 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della condanna alle spese del giudizio amministrativo.

  • art. 91 c.p.c.

    Applicato, in combinato con l’art. 26 c.p.a., per porre le spese a carico dell’amministrazione secondo il principio della soccombenza.

  • art. 93 c.p.c.

    Richiamato per disporre la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l’esecuzione integrale e sopravvenuta del giudicato da parte dell’amministrazione determina la cessazione della materia del contendere e l’improcedibilità del ricorso, quando la pretesa azionata sia stata pienamente e irretrattabilmente soddisfatta e non residui alcuna utilità concreta della pronuncia giudiziale.
  • La sopravvenuta esecuzione del giudicato rende priva di oggetto la richiesta di nomina di un commissario ad acta, non essendovi più un’attività sostitutiva da svolgere.
  • Anche quando il ricorso di ottemperanza diviene improcedibile per soddisfazione sopravvenuta della pretesa, le spese possono essere poste a carico dell’amministrazione che abbia dato esecuzione al giudicato solo dopo la proposizione del ricorso, in applicazione del principio della soccombenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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