Cassazione Penale, Ordinanza n. 33274/2025 del 08/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando così la sentenza d'appello che aveva a sua volta confermato la condanna per furto in abitazione con recidiva specifica reiterata. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, aveva confermato la condanna di primo grado nei confronti dell'imputato per il delitto di furto in abitazione. Avverso tale decisione veniva proposto ricorso per cassazione articolando un unico motivo, qualificato come erronea applicazione dell'art. 62, n. 4, c.p. Il ricorso è stato ritenuto privo delle necessarie ragioni di diritto e degli elementi di fatto a sostegno della censura; inoltre riproponeva profili già esaminati e disattesi dalla corte territoriale. La Suprema Corte ha anche osservato che la doglianza investiva profili di trattamento sanzionatorio rimessi alla discrezionalità del giudice di merito e non censurabili in cassazione se non per arbitrarietà o manifesta illogicità della motivazione, evenienze non ravvisate nel caso concreto.
Norme richiamate
art. 624-bis c.p.
Indica il delitto per cui l'imputato era stato condannato in via definitiva nel merito di appello; la Corte non ne affronta il contenuto tipico, ma rileva la conferma della responsabilità per tale fattispecie.
art. 62, n. 4, c.p.
La censura del ricorrente riguardava l'erronea applicazione della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità; la Corte reputa il motivo generico e non specificamente argomentato.
art. 581 c.p.p.
La Corte richiama il requisito di specificità dei motivi di impugnazione, evidenziando che essi devono contenere l'indicazione specifica delle censure e non possono risolversi in affermazioni generiche o meramente riproduttive di doglianze già disattese.
art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
È citato come intervento normativo che ha introdotto il comma 1-bis dell'art. 581 c.p.p., rafforzando ulteriormente il contenuto richiesto dell'atto di impugnazione.
legge 23 giugno 2017, n. 103
È richiamata per evidenziare che già la riforma del 2017 aveva reso più stringente l'onere di specificità dei motivi di impugnazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo di ricorso deve essere specifico, completo e autosufficiente quanto agli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della censura; la mera enunciazione di un vizio, senza argomentazione, è inammissibile.
- Non è ammissibile il ricorso che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Le doglianze relative alla quantificazione della pena o alla valutazione del trattamento sanzionatorio sono sindacabili in cassazione solo se denunciano arbitrio o manifesta illogicità della motivazione; in difetto, la determinazione del giudice di merito resta insindacabile.
- Il requisito di specificità dei motivi di impugnazione, previsto dall'art. 581 c.p.p., deve essere interpretato in modo rigoroso alla luce delle riforme che hanno progressivamente rafforzato il contenuto minimo dell'atto di impugnazione.
Come è indicizzato
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