Sentenza del 24/11/2016 n. 23955 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva impugnato il diniego di rimborso di somme versate in relazione al credito d’imposta per investimenti nelle aree svantaggiate relativo all’anno 2004. L’Ufficio aveva limitato la fruizione del credito applicando la L. n. 289/2002, art. 62, comma 1, lett. a), e il relativo decreto attuativo, mentre la contribuente pretendeva l’applicazione integrale dell’originaria disciplina prevista dalla L. n. 388/2000, art. 8. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto illegittima la normativa sopravvenuta, per violazione di principi costituzionali e dell’art. 3 dello Statuto del contribuente, disapplicandola autonomamente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell’Agenzia delle entrate, ritenendo illegittima la disapplicazione autonoma, da parte del giudice tributario, di una norma di legge ritenuta incostituzionale. Il giudice comune può valutare la rilevanza e la non manifesta infondatezza di una questione di costituzionalità, ma deve eventualmente rimetterla alla Corte costituzionale; non può disapplicare direttamente la legge. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
Legge n. 388 del 2000, art. 8
Disciplina originaria del credito d’imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate, invocata dalla contribuente per ottenere la piena fruizione del beneficio.
Legge n. 289 del 2002, art. 62, comma 1, lett. a)
Norma sopravvenuta che ha limitato l’utilizzazione del credito d’imposta; la sua applicazione era stata contestata dalla contribuente, ma la Corte ha escluso che il giudice ordinario potesse disapplicarla autonomamente.
Legge n. 212 del 2000, art. 3, comma 2, Statuto dei diritti del contribuente
Prevede principi di tutela dell’affidamento e di stabilità della disciplina tributaria, ma ha rango di legge ordinaria e non può costituire parametro autonomo di costituzionalità né consentire la disapplicazione di un’altra legge.
Costituzione, artt. 3, 41, 53, 77 e 117
Sono stati richiamati dalla contribuente e dal giudice tributario per sostenere l’illegittimità costituzionale della disciplina sopravvenuta; eventuali dubbi di costituzionalità devono però essere sottoposti alla Corte costituzionale mediante il giudizio incidentale.
Costituzione, artt. 134 e seguenti; Legge costituzionale n. 1 del 1948; Legge n. 87 del 1953
Regolano il controllo di legittimità costituzionale delle leggi e confermano che il giudice comune non può procedere a una propria disapplicazione della norma, ma deve eventualmente sollevare questione davanti alla Corte costituzionale.
Massime di principio
- Il giudice ordinario o tributario non può disapplicare autonomamente una legge nazionale ritenuta incostituzionale: deve applicarla oppure, se la questione è rilevante e non manifestamente infondata, rimetterla alla Corte costituzionale.
- Lo Statuto dei diritti del contribuente contiene principi interpretativi importanti, ma non prevale automaticamente sulle altre leggi ordinarie e non consente, da solo, di neutralizzare una norma tributaria successiva.
- Quando una disciplina fiscale agevolativa viene modificata in senso peggiorativo, la tutela dell’affidamento e l’eventuale irragionevolezza della modifica devono essere valutate attraverso gli strumenti processuali corretti, non mediante la disapplicazione diretta della norma.
- Una sentenza di merito che fonda l’esito esclusivamente sulla disapplicazione autonoma di una legge può essere cassata per violazione delle regole sul controllo di costituzionalità, con rinvio al giudice di merito per una nuova decisione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 24 nov 2016Sentenza del 24/11/2016 n. 303 - Comm. Trib. Prov. Grosseto
- Sentenza · 24 nov 2016Sentenza del 24/11/2016 n. 304 - Comm. Trib. Prov. Grosseto
- Sentenza · 24 nov 2016Sentenza del 24/11/2016 n. 307 - Comm. Trib. Prov. Grosseto
- Sentenza · 24 nov 2016Sentenza del 24/11/2016 n. 309 - Comm. Trib. Prov. Grosseto
- Sentenza · 24 nov 2016Sentenza del 24/11/2016 n. 1056 - Comm. Trib. Prov. Benevento
- Sentenza · 24 nov 2016Sentenza del 24/11/2016 n. 1401 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →