Sentenza n. 2095/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla domanda in data 17 aprile 2025 di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito dalla ricorrente in Spagna.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di riconoscimento, presentata il 17 aprile 2025, del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna
Esito
Favorevole al ricorrente (docente richiedente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha presentato al Ministero dell’Istruzione e del Merito una domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna. Nonostante il decorso del termine previsto per la conclusione del procedimento, l’Amministrazione non ha adottato alcun provvedimento espresso né ha formulato richieste di integrazione documentale. La ricorrente ha dedotto l’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero, rappresentando che l’inerzia le impediva l’inserimento nelle graduatorie dei docenti abilitati all’insegnamento scolastico, e ha chiesto la condanna dell’Amministrazione a provvedere.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti del silenzio-inadempimento: presentazione di un’istanza formale e scadenza del termine procedimentale senza adozione di un provvedimento espresso. Il Collegio ha rilevato la violazione sia del termine generale di trenta giorni previsto dalla legge n. 241/1990 sia dei termini specifici stabiliti dall’art. 16 d.lgs. n. 206/2007: trenta giorni per verificare la completezza della documentazione, con eventuale richiesta di integrazioni, e tre mesi per provvedere sul riconoscimento dalla presentazione della documentazione completa. Ne deriva un termine massimo complessivo di quattro mesi, ove siano richieste integrazioni. Poiché il Ministero non aveva provveduto e non risultavano richieste di integrazione, il TAR gli ha ordinato di adottare un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’eventuale persistente inerzia è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente, con facoltà di delega, il quale dovrà provvedere entro 90 giorni dalla scadenza del termine assegnato al Ministero. Nel definire il procedimento, l’Amministrazione e il commissario dovranno rispettare i principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e i principi enunciati dalle sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 28-29 dicembre 2022. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro, oltre oneri e accessori, per le spese di giudizio.
Norme richiamate
l. 241/1990
termine generale di trenta giorni per la conclusione del procedimento
Il decorso del termine senza l’adozione di un provvedimento espresso contribuisce a integrare il silenzio-inadempimento.
art. 16, comma 2, d.lgs. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.
L’autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, se necessario, richiedere le integrazioni.
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato
Il provvedimento sul riconoscimento deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; considerando anche il termine per la verifica e le eventuali integrazioni, il termine massimo individuato dal TAR è di quattro mesi.
art. 31 c.p.a.
La pronuncia accerta l’illegittimità del silenzio-inadempimento e ordina all’Amministrazione di provvedere entro un termine, prevedendo la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione, la presentazione di un’istanza formale e la scadenza del termine previsto per la conclusione del procedimento, senza l’adozione di un provvedimento espresso, sono sufficienti a integrare l’obbligo di provvedere e il silenzio-inadempimento, salvo che ricorrano specifiche ragioni ostative all’obbligo stesso.
- Nel procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali disciplinato dall’art. 16 d.lgs. 206/2007, l’autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e adottare il provvedimento sul riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; ove siano necessarie integrazioni, il termine complessivo individuato dal giudice può arrivare a quattro mesi.
- In caso di accertato silenzio-inadempimento, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro un termine determinato e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire entro un ulteriore termine in caso di persistente inerzia.
- Nel procedimento di riconoscimento di un titolo professionale conseguito in un altro Stato membro, l’amministrazione e l’eventuale commissario ad acta devono esercitare il potere nel rispetto dei principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità, oltre che dei principi interpretativi enunciati dalla giurisprudenza pertinente.
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