Ordinanza n. 19/2026 - Genova, Sezione 2
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia - dell’ordinanza prot. n. 10668 del 9.10.2025, recante l’ingiunzione di demolizione e rimessa in pristino dello stato dei luoghi; - di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenti, ivi inclusi il rapporto di accertamento prot. n. 10575 del 7.10.2025 e la comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 8723 del 14.8.2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha ritenuto sussistente in re ipsa il pericolo di un danno grave e irreparabile, in ragione della natura dell'ordinanza impugnata, e ha accolto la domanda cautelare per consentire la trattazione del merito a situazione invariata. Ha quindi sospeso l'esecuzione del provvedimento impugnato. La trattazione di merito è stata fissata per il 14 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Atto impugnato: ordinanza di ingiunzione di demolizione e rimessa in pristino di un muro di contenimento
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza comunale di demolizione e rimessa in pristino, unitamente agli atti presupposti, tra cui il rapporto di accertamento e la comunicazione di avvio del procedimento, chiedendone la sospensione cautelare. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente indicati i motivi di legittimità dedotti nel ricorso; il giudice si è pronunciato sulla domanda cautelare valorizzando esclusivamente il pericolo di danno grave e irreparabile derivante dall'esecuzione dell'ingiunzione di demolizione di un muro di contenimento.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata nell'ambito della tutela cautelare prevista dal codice del processo amministrativo; il provvedimento non esplicita ulteriori valutazioni sul fumus boni iuris.
Massime di principio
- Nelle controversie aventi a oggetto un'ingiunzione di demolizione, il pericolo di danno grave e irreparabile può essere ritenuto sussistente in re ipsa in ragione della natura materiale e potenzialmente irreversibile dell'esecuzione dell'ordine demolitorio.
- Quando il pericolo derivante dall'esecuzione dell'ordinanza di demolizione è in re ipsa, il giudice può sospenderne cautelarmente l'efficacia per assicurare che la decisione di merito intervenga re adhuc integra, senza anticipare la definizione delle questioni di legittimità.
Come è indicizzato
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