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Ordinanza

Ordinanza n. 19/2026 - Genova, Sezione 2

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia - dell’ordinanza prot. n. 10668 del 9.10.2025, recante l’ingiunzione di demolizione e rimessa in pristino dello stato dei luoghi; - di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenti, ivi inclusi il rapporto di accertamento prot. n. 10575 del 7.10.2025 e la comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 8723 del 14.8.2025;

Giustizia amministrativa202501488

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha ritenuto sussistente in re ipsa il pericolo di un danno grave e irreparabile, in ragione della natura dell'ordinanza impugnata, e ha accolto la domanda cautelare per consentire la trattazione del merito a situazione invariata. Ha quindi sospeso l'esecuzione del provvedimento impugnato. La trattazione di merito è stata fissata per il 14 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

TAR Liguria - Genova, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza di ingiunzione di demolizione e rimessa in pristino di un muro di contenimento

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza comunale di demolizione e rimessa in pristino, unitamente agli atti presupposti, tra cui il rapporto di accertamento e la comunicazione di avvio del procedimento, chiedendone la sospensione cautelare. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente indicati i motivi di legittimità dedotti nel ricorso; il giudice si è pronunciato sulla domanda cautelare valorizzando esclusivamente il pericolo di danno grave e irreparabile derivante dall'esecuzione dell'ingiunzione di demolizione di un muro di contenimento.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata nell'ambito della tutela cautelare prevista dal codice del processo amministrativo; il provvedimento non esplicita ulteriori valutazioni sul fumus boni iuris.

Massime di principio

  • Nelle controversie aventi a oggetto un'ingiunzione di demolizione, il pericolo di danno grave e irreparabile può essere ritenuto sussistente in re ipsa in ragione della natura materiale e potenzialmente irreversibile dell'esecuzione dell'ordine demolitorio.
  • Quando il pericolo derivante dall'esecuzione dell'ordinanza di demolizione è in re ipsa, il giudice può sospenderne cautelarmente l'efficacia per assicurare che la decisione di merito intervenga re adhuc integra, senza anticipare la definizione delle questioni di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTutela cautelare
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiTutela cautelareEfficacia ed esecutorietà

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