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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25631/2026 del 21/09/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (Regione)

La controversia

La società contribuente ha impugnato il preavviso di iscrizione ipotecaria, le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito sottostanti. La Commissione tributaria provinciale di Cosenza, con sentenza n. 6221/7/2019, aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario sui crediti contributivi devoluti al giudice ordinario e rigettato il ricorso per il resto; la Commissione tributaria regionale della Calabria, con sentenza n. 3841/2/22 depositata il 12 dicembre 2022, aveva respinto l’appello, precisando la declinatoria parziale di giurisdizione e confermando le statuizioni sulla notifica, sulla motivazione del preavviso, sulla produzione documentale e sulla regolarità delle notifiche degli atti presupposti. Con il primo motivo, la società ha denunciato la nullità della notifica del preavviso per mancanza del timbro postale o dell’indicazione della data, sostenendo che ciò le impediva di conoscere il termine di impugnazione di 60 giorni. Con il secondo motivo ha lamentato l’omessa pronuncia e l’apparenza o insufficienza della motivazione sulla mancata indicazione degli identificativi catastali dell’immobile e sulla motivazione dell’atto. Con il terzo motivo ha censurato la valutazione della tardiva costituzione dell’agente della riscossione e della produzione documentale, sostenendo che la tardività avrebbe dovuto impedire l’esame di un’eccezione non rilevabile d’ufficio. Con il quarto motivo ha contestato la prova della notificazione delle cartelle, denunciando, in termini tra loro contraddittori, omessa pronuncia e motivazione apparente, nonché violazione delle regole in materia di presunzioni e onere della prova. Con il quinto motivo ha censurato la decisione sulla prescrizione dei crediti, denunciando omessa pronuncia e vizi di motivazione e di diritto.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile: la busta asseritamente priva di data non era stata riprodotta nel ricorso e la contribuente non aveva interesse a dolersi dell’assenza della data, avendo comunque impugnato l’atto e non essendo stata dichiarata tardiva l’impugnazione. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché formulato in modo omnibus, combinando vizi diversi e non coerentemente riconducibili ai motivi tassativi di ricorso; inoltre, la CTR aveva risposto alla questione, rilevando che il preavviso indicava debito, causali e bene interessato. Il terzo motivo è stato rigettato: la questione era di giurisdizione, rilevabile d’ufficio, e non di semplice competenza; inoltre, nel regime applicabile, l’art. 58, comma 2, d.lgs. 546/1992 consentiva la produzione di nuovi documenti in appello, compresi quelli già esistenti o tardivamente prodotti in primo grado. Il quarto motivo è stato ritenuto inammissibile per contraddittorietà tra denuncia di omessa pronuncia e denuncia di motivazione apparente e, per il resto, infondato: la motivazione della CTR era intellegibile e la prova della notifica poteva essere fornita mediante relazione di notificazione e/o avviso di ricevimento recanti il numero identificativo della cartella, senza necessità di produrre la cartella originale o autentica; la censura relativa alla CAN non individuava con precisione le notifiche interessate né le modalità utilizzate. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile per formulazione cumulativa di diversi vizi e comunque infondato: la prescrizione dei crediti erariali era decennale; per i crediti non erariali e gli accessori, gli atti risultavano notificati nel 2015-2016 e il ricorso introduttivo era stato notificato il 4 maggio 2016, sicché non erano decorsi né il termine quinquennale né quello triennale prospettati. La ricorrente è stata condannata a rifondere alla Regione Calabria le spese, liquidate in euro 3.400 per compensi, euro 200 per esborsi, oltre accessori di legge. È stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall'art. 360 cod. proc. civ., sicché è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleata dal codice di rito.

    I motivi di ricorso per cassazione devono essere specifici e ricondotti con chiarezza alle categorie tassative previste dall’art. 360 c.p.c.; è inammissibile la censura che cumuli in modo confuso profili incompatibili o non identificabili.

  • art. 58, comma 2, d.lgs. 546/1992

    Inoltre, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 (ratione temporis vigente), nel processo tributario è ammessa la produzione, in grado d'appello, di nuovi documenti (ancorché preesistenti al giudizio di primo grado), essendo utilizzabili, in tale grado, anche quelli tardivamente prodotti nel primo, tenuto conto che i fascicoli di parte restano inseriti in modo definitivo in quello d'ufficio fino al passaggio in giudicato della sentenza, senza possibilità di ritiro per le parti, sicché la documentazione negli stessi contenuta è automaticamente e ritualmente acquisita al giudizio di impugnazione.

    Nel regime temporale applicabile al caso, il processo tributario ammette in appello la produzione di nuovi documenti, anche se preesistenti al primo grado o tardivamente prodotti in quella fase.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

    Il sindacato sulla motivazione è limitato alle anomalie che incidono sulla sua stessa esistenza e che risultano dal testo della sentenza; non è sufficiente lamentare un difetto di sufficienza o contrapporre una diversa lettura delle risultanze.

  • art. 26, comma 1, d.P.R. 602/1973

    La Corte costantemente afferma (v. ad es. Cass. n.23902 del 2017; conforme, Cass. n.20444 del 2019 e giurisprudenza ivi citata), in tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi dell’art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, che la prova del perfezionamento del procedimento di notifica e della relativa data è assolta mediante la produzione della relazione di notificazione e/o dell'avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo della cartella, non essendo necessaria la produzione in giudizio della copia della cartella stessa.

    La prova del perfezionamento e della data di notifica della cartella può essere fornita mediante la relazione di notificazione e/o l’avviso di ricevimento identificati dal numero della cartella, senza che sia necessario produrre in giudizio la copia della cartella.

  • art. 2719 c.c.

    In tema di notifica della cartella esattoriale, laddove l'agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento (recanti il numero identificativo della cartella) e l'obbligato contesti la conformità delle copie prodotte agli originali, ai sensi dell'art. 2719 cod. civ., il giudice che escluda l'esistenza di una rituale certificazione di conformità agli originali, non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, ma deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all'eventuale attestazione, da parte dell'agente della riscossione, della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso.

    Quando è contestata la conformità della copia fotostatica della relata o dell’avviso di ricevimento, il giudice deve valutare le difformità specificamente dedotte e gli elementi istruttori disponibili, anche presuntivi, e non può negare automaticamente ogni efficacia probatoria alla copia.

  • art. 58, comma 2, d.lgs. 546/1992

    Perciò, la documentazione, nel regime vigente ratione temporis, può essere prodotta anche in appello, come correttamente affermato dal giudice, edunque anche sotto il profilo il mezzo di impugnazione in disamina è palesemente infondato.

    La produzione documentale in appello è consentita nel regime applicabile, sicché la tardiva produzione in primo grado non determina, di per sé, l’inutilizzabilità dei documenti nel giudizio d’impugnazione.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

    In conseguenza del rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è a critica vincolata: ciascuna censura deve essere specifica e riconducibile a uno dei motivi tassativi dell’art. 360 c.p.c.; è inammissibile un motivo omnibus che cumuli in modo confuso vizi distinti o logicamente incompatibili.
  • La parte che abbia ricevuto un atto, lo abbia impugnato e non sia stata destinataria di una pronuncia di tardività non ha interesse a far valere l’assenza, sull’atto o sulla busta, dell’indicazione della data di notifica quando tale mancanza non abbia concretamente pregiudicato il suo diritto di difesa.
  • Nel processo tributario, secondo il regime applicabile ratione temporis, possono essere prodotti in appello nuovi documenti, anche se preesistenti al giudizio di primo grado o tardivamente depositati in quella fase; la documentazione acquisita al fascicolo resta utilizzabile nel giudizio d’impugnazione.
  • La prova del perfezionamento e della data di notifica della cartella esattoriale può risultare dalla relazione di notificazione e/o dall’avviso di ricevimento recanti il numero identificativo della cartella, senza che occorra produrre la cartella originale o una sua copia autentica.
  • Se la conformità di una copia fotostatica della relata di notifica o dell’avviso di ricevimento è contestata, il giudice deve esaminare le difformità specificamente dedotte e gli elementi istruttori disponibili, anche presuntivi, senza privare automaticamente la copia di efficacia probatoria.
  • Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. è circoscritto alle anomalie che investono l’esistenza stessa della motivazione e risultano dal testo della decisione; non è sufficiente il mero difetto di sufficienza motivazionale.
  • La prescrizione dei crediti erariali è decennale; per crediti non erariali e relativi accessori, quando gli atti interruttivi risultino notificati nel 2015-2016 e il ricorso sia stato introdotto il 4 maggio 2016, non risultano decorsi i termini quinquennale o triennale indicati come astrattamente applicabili.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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