Cassazione Penale, Sentenza n. 24984/2022 del 30/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la revoca del permesso premio precedentemente concessogli. Contestava (1) la mancata considerazione che le condotte disciplinari rilevate erano antecedenti alla concessione e al parere favorevole del Direttore del carcere di Busto Arsizio, ritenendo quindi ingiustificata la revoca, e (2) l'omessa acquisizione integrale dei rapporti disciplinari, che avrebbe impedito una valutazione compiuta e corretta da parte della magistratura di sorveglianza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la revoca fosse legittima perché fondata su nuovi e rilevanti elementi disciplinari non conosciuti al momento della concessione del permesso, che legittimavano la rivalutazione della decisione ai sensi del principio rebus sic stantibus. La sentenza evidenzia che la pregressa storia disciplinare, la sanzione formale ricevuta e il trasferimento dell'interessato per ragioni di ordine e sicurezza rendevano incompatibile la concessione del permesso con il parametro della "regolare condotta penitenziaria". Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 30-ter, comma 1
presenza del requisito della regolare condotta penitenziaria tra i presupposti per la concessione del permesso premio
La regolarità della condotta è un presupposto per il permesso premio; la presenza di elementi disciplinari gravi, anche se antecedenti alla concessione, può giustificare la rivalutazione della concessione se tali elementi non erano conosciuti al decisore
legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 30-ter, comma 8
«la condotta dei condannati si considera regolare quando i soggetti, durante la detenzione, hanno manifestato costante senso di responsabilità e correttezza ...»
La norma definisce il parametro sostanziale (comportamento complessivo in istituto) utilizzato per valutare l'ammissibilità del permesso; comportamenti trasgressivi recenti e sanzionati compromettono tale requisito
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. U, n. 34091 del 28/04/2011)
principio secondo cui il giudicato esecutivo nel procedimento di sorveglianza opera rebus sic stantibus
Il principio consente la revisione di decisioni favorevoli in presenza di elementi nuovi e decisivi non conosciuti al tempo della decisione impugnata
art. 616 cod. proc. pen.
riferimento per l'imposizione delle spese di giudizio
Disciplina la condanna alle spese processuali della parte soccombente
Massime di principio
- La concessione di benefici detentivi come il permesso premio può essere rivalutata e revocata se emergono elementi nuovi, rilevanti e decisivi non noti al momento della concessione; il giudicato in materia di sorveglianza non è assoluto ma opera rebus sic stantibus
- Il parere favorevole del Direttore dell'istituto non è vincolante se successivamente vengono alla luce informazioni disciplinari che incidono sul requisito della regolare condotta
- La presenza di sanzioni disciplinari recenti e il trasferimento per ragioni di ordine e sicurezza costituiscono indici rilevanti che possono legittimare la revoca di un beneficio
- L'omessa acquisizione integrale dei rapporti disciplinari può essere rilevante, ma non sempre invalida la decisione se l'ordinanza motiva sufficientemente i comportamenti contestati e questi risultano comunque identificabili
- In situazioni analoghe è opportuno che la difesa richieda tempestivamente copia integrale dei fascicoli disciplinari e documenti di trasferimento per opporsi efficacemente alla revoca o per dimostrare la non rilevanza dei fatti
- Per l'amministrazione e il giudice di sorveglianza è necessario valutare costantemente la compatibilità tra i fatti disciplinari emersi e il parametro normativo della regolare condotta prima di autorizzare o mantenere benefici detentivi
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